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Articolo 769 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Definizione

Dispositivo dell'art. 769 Codice Civile

La donazione è il contratto [1321 c.c.](1)col quale, per spirito di liberalità [770, 809 c.c.](2), una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione(3) [770, 771, 772 c.c.].

Note

(1) Nonostante sia normata all'interno del libro delle successioni, la donazione è un contratto. Tale collocazione si giustifica a causa dell'applicazione all'istituto di principi propri del testamento, quale, per esempio, la prevalenza della volontà del donante. In mancanza di norme specifiche, si applicano alla donazione le disposizioni sui contratti.
(2) Lo spirito di liberalità si ha quando vi è coscienza in capo al donante di compiere un atto di attribuzione patrimoniale pur non essendovi obbligato. È necessario che si verifichi contemporaneamente l'impoverimento di un soggetto, il donante, è l'arricchimento di un altro, il donatario.
(3) Le donazioni possono essere dispositive o ad effetti obbligatori.
Le prime sono quelle mediante cui si trasferisce un diritto suscettibile di valutazione patrimoniale (c.d. d. traslativa), quelle con cui si fa sorgere in capo ad altri un diritto su una cosa propria a titolo gratuito (c.d. d. costitutiva) e quelle attraverso cui si rinuncia ad un diritto, reale o di credito, in favore del donatario.
Sono donazioni ad effetti obbligatori quelle che hanno ad oggetto l'assunzione di un'obbligazione (di dare, di fare o di non fare).

Ratio Legis

La donazione è un tipico atto di liberalità, caratterizzato da due elementi essenziali:
- lo spirito di liberalità (animus donandi) di colui che dona, ossia il donante;
- l'arricchimento di colui che riceve la donazione, il donatario, cui corrisponde l'impoverimento del donante.

Brocardi

Animus donandi
Dona sunt quae, nulla necessitate iuris, officii, sed sponte praestantur
Donari videtur, quod nullo iure cogente conceditur
Donationes ob causam
In aedibus alienis habitare gratis donatio videtur
Nec ignorans nec invitus quisquam donat
Nolenti non fit donatio
Non donat qui necessariis oneribus succurrit

Spiegazione dell'art. 769 Codice Civile

Definizione di "donazione"
La donazione è il contratto con il quale una parte ("donante"), per spirito di liberalità, arricchisce l'altra ("donatario") disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso di essa una obbligazione.
Natura giuridica della "donazione"
La donazione è un negozio a titolo gratuito, poiché l'autore della donazione non riceve alcun corrispettivo.
Elementi costitutivi della "donazione"
Elemento soggettivo: animus donandi (spirito di liberalità), che consiste nell'intenzione di attribuire ad altri il vantaggio patrimoniale senza esservi obbligati.
Elemento oggettivo: arricchimento del donatario, cui corrisponde il depauperamento del donante. Secondo la dottrina maggioritaria tale nozione andrebbe intesa in senso economico, comprendente qualsiasi vantaggio di natura economica, e non esclusivamente giuridico, cioè come semplice attribuzione di un diritto.
Forma della "donazione"
Ai sensi dell'art. 782 del c.c. e dell'art. 48 L. N., la donazione è un negozio solenne e quindi necessita dell'atto pubblico notarile e della presenza di due testimoni.

Se i beni donati sono mobili sarà necessario indicarne il valore nel corpo dell'atto o in un atto a parte, salvo il caso della universitas rerum. La ragione di tale scelta va individuata nella volontà del Legislatore di tutelare il disponente e al contempo farlo riflettere sull'importanza economica dell'atto che sta per compiere.
La forma pubblica non è invece richiesta in caso di donazione di modico valore di cosa mobile (c.d. donazione manuale) di cui all'art. 783 c.c., laddove la forma viene sostituita dalla traditio, cioè dalla consegna anche simbolica.
Poiché si ritiene possibile che anche la donazione sia oggetto di proposta, che dovrà rivestire la forma solenne, si discute se anche l'accettazione debba essere effettuata alla presenza dei testimoni, considerando che secondo l'art. 782 comma 2 c.c. l'accettazione può essere fatta anche con atto pubblico posteriore.
La tesi negativa ritiene che la donazione sia un atto proprio del donante, per cui l'accettazione costituisce un mero atto di adesione. Per la tesi positiva, invece, il legislatore qualifica la donazione come un contratto e, pertanto, a mente dell' art. 1326 del c.c., sia la proposta che l'accettazione devono rivestire la medesima forma.

Secondo parte della dottrina (Palazzo) l'atto pubblico avrebbe senso solo quando la donazione è pura, cioè nel caso in cui non esprima il motivo, potendo essere accostata ad un negozio astratto dal quale non è desumibile la causa, che viene quindi sostituita dalla forza della forma notarile. Qualora, invece, la donazione sia motivata, la forma solenne anche se necessaria risulterebbe priva di senso.
Caratteristiche della "donazione"
Gratuità: si tratta di un atto gratuito, in quanto all'impoverimento del donante non corrisponde un vantaggio economico.
Consensualità: la donazione si perfeziona con l'accordo delle parti, senza che sia necessaria la consegna del bene.
Formalità: è necessario l'atto pubblico a pena di nullità, con la presenza necessaria dei testimoni (a parte alcune eccezioni quali la donazione di modico valore di cui all'art. 783 c.c., in cui il requisito della forma è sostituito dalla trasmissione del possesso).
Bilateralità: la donazione si perfeziona solo con l'accettazione del donatario, perciò fino al momento in cui l'accettazione non viene notificata al donante questi o il donatario possono revocare la loro dichiarazione (art. 782 c.c.). Quanto ora affermato non vale per la donazione obnuziale, cioè quella realizzata in previsione di un futuro matrimonio, dagli sposi tra di loro o da parte di terzi in favore degli sposi. Essa, infatti, si perfeziona quando la volontà del donante viene a conoscenza del donatario (art. 785 c.c.).
Spontaneità: l'animus donandi ricorre tutte le volte in cui l'attribuzione viene compiuta in modo spontaneo dal donante, senza essere dovuta da vincoli giuridici od extragiuridici rilevanti per l'ordinamento. Per tale ragione non è ammessa la figura del contratto preliminare di donazione: considerando infatti che la donazione deve essere spontanea, una eventuale promessa di donazione risulterebbe nulla.
Capacità nella "donazione"
Capacità di donare: per le persone fisiche è necessaria la piena capacità di disporre. Inoltre, essendo la donazione un atto personale, non è ammessa la rappresentanza. Risulta consentita solo la procura speciale con espressa indicazione del donatario e dell'oggetto della donazione (art. 778 c.c.).

Quanto invece alle persone giuridiche, esse hanno capacità di donare solo se ciò è ammesso nel loro statuto o nell'atto costitutivo.
In particolare, per quanto riguarda le società, secondo una tesi negativa esse non possiedono la capacità di donare, considerando il carattere personale della donazione e l'incompatibilità tra lo scopo di lucro, tipico delle società, e lo scopo liberale, proprio della donazione. Appare tuttavia preferibile la tesi positiva, che a sua volta si divide sulla qualificazione giuridica di tale negozio: per alcuni si tratterebbe di un negozio gratuito atipico, secondo altri di una donazione vera e propria.
Capacità di ricevere la donazione: Quanto alle persone fisiche, l'ordinamento non prevede particolari limiti. Può infatti aversi anche una donazione fatta in favore di un nascituro, sia pure non concepito, purché figlio di persona determinata vivente al tempo della donazione (art. 784 c.c.).

Per le persone giuridiche, l'accettazione non è più subordinata all'autorizzazione governativa a seguito dell'abrogazione dell'art. 17 c.c. operata dall'art. 13 della L. n. 127/1997 (c.d. Legge Bassanini bis).
Effetti della "donazione"
La donazione può produrre sia effetti reali che obbligatori, trattandosi di un contratto tipico il cui schema, essendo neutro, può venire riempito di qualsiasi contenuto.
La donazione sarà ad effetti reali qualora si trasferisca con il semplice consenso il diritto di proprietà, un altro diritto reale o di credito oppure un diritto reale di godimento su cosa altrui. Si discute se sia possibile una donazione meramente liberatoria, in senso favorevole è stato osservato (Cataudella) che, risolvendosi questa in una rinuncia o remissione, potrebbe ben sorreggersi sull'intento liberale.
La donazione è invece contratto ad effetti obbligatori se con essa si assume un obbligo, anche di carattere periodico (art. 772 c.c.).
Parte della dottrina (Torrente) dubita invece che possa avere come contenuto un facere, ritenendo che prestare la propria opera non produrrebbe un depauperamento del patrimonio del donante, poiché appunto mancherebbe un passaggio definitivo del bene da un patrimonio ad un altro. Inoltre, sarebbe difficile in tale ipotesi applicare la disciplina delle donazioni in punto di revoca, collazione e riduzione, dovendo procedersi a stima del valore del facere.
Altra parte della dottrina (Gazzoni, Bonilini) critica tale teoria, ritenendo che un valore nel facere sia comunque ravvisabile, soprattutto se esso viene a risolversi nell'esecuzione e nella consegna di un'opera.
Causa della "donazione"
Il tema della causa della donazione è molto dibattuto in dottrina.
Per una dottrina minoritaria (c. d. teoria del contratto acausale), la mancanza di causa sarebbe compensata dalla maggiore formalità dell'atto. Tale ricostruzione è però stata criticata in quanto la donazione è definita dall'ordinamento quale contratto e ai sensi dell' art. 1325 del c.c. n. 2 la causa è suo requisito essenziale.
Secondo i fautori della c. d. teoria soggettiva, invece, la causa si identifica con l'elemento soggettivo e, dunque, andrebbe ravvisata nell'animus donandi, cioè nell'intenzione di arricchire il donatario per spirito di liberalità, che potrebbe anche presumersi qualora manchi una controprestazione.
Infine, secondo la dottrina maggioritaria (c. d. teoria oggettiva) la causa della donazione consisterebbe nell'arricchimento giuridico del donatario. Infatti lo spirito di liberalità rappresenterebbe un dato negativo della donazione, che deve ricollegarsi ad un dato positivo e, cioè, all'interesse non patrimoniale del donante. Tale interesse risulta debole proprio perché non patrimoniale, essendo il carattere della patrimonialità alla base di qualsiasi contratto ai sensi dell' art. 1321 del c.c. Perciò esso deve venire compensato da una forma "forte", come appunto quella dell'atto pubblico.
Nullità della "donazione"
Il contratto di donazione è nullo, oltre che nei casi dettati per i negozi giuridici in generale, anche se non sono state rispettate le regole di forma sancite dalla legge; quando è stata effettuata a favore del tutore o protutore del donante; se ha ad oggetto cose future; se viene effettuata per un motivo illecito.
Ai sensi dell'art.art. 799 del c.c., la nullità della donazione non può essere fatta valere dagli eredi o dagli aventi causa del donante che, conoscendo la causa della nullità, dopo la morte di questi hanno confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.

Non sono tuttavia confermabili le donazioni nulle quando contrarie a norme imperative, ordine pubblico o buon costume.
Rapporti e differenze della "donazione" con altri istituti
Donazione e negozio gratuito. La donazione si distingue dal negozio gratuito per la sussistenza dell'interesse non patrimoniale. Difatti la gratuità comporta solo l'assenza di corrispettivo ma non implica necessariamente l'arricchimento dell'altra parte, come invece avviene nella donazione. Pertanto chi dona, a differenza di chi attribuisce gratuitamente, non intende fare un affare, nè in modo diretto nè indiretto: non a caso i romani distinguevano tra donatio e negotium.
Donazione e liberalità non donative. Nel nostro ordinamento esistono anche le liberalità non donative, le quali, pur realizzando il medesimo effetto della donazione, si realizzano attraverso atti aventi una causa diversa. Rientrano in particolare in tale categoria le donazioni indirette, con le quali si arricchisce il donatario senza la stipula di un vero e proprio atto di donazione; e le liberalità d'uso che si è soliti fare in occasione di servizi resi, di determinate circostanze a causa dei rapporti o in conformità agli usi e costumi vigenti.
Donazione ed obbligazione naturale. L'obbligazione naturale comporta un'attribuzione patrimoniale spontanea, ma non liberale, in quanto costituente l'adempimento un dovere morale e sociale, come sancito dall' art. 2034 del c.c.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

372 A viva discussione ha dato luogo la definizione della donazione. Conviene ricordare che il progetto preliminare introdusse notevoli modificazioni alla formulazione dell'articolo 1050 del codice del 1865. Innanzi tutto abbandonò i requisiti di attualità e d'irrevocabilità, che considerò inutili relitti del diritto consuetudinario francese. Tenne poi a porre in risalto che la donazione è disciplinata, non come causa generale di acquisto, ma, bensì come il contratto tipico di liberalità, e perciò stabilì che essa non produce i suoi effetti che con l'accettazione. Infine determinò con maggiore larghezza l'oggetto della donazione, che il vecchio codice limitava all'attribuzione patrimoniale corrispondente allo «spoglio di una cosa», comprendendo nel concetto di donazione i vari tipi di essa configurati dalla dottrina, e cioè le donazioni reali, le obbligatorie e le liberatorie. Il progetto definitivo si limitò a comprendere esplicitamente nella nozione di donazione soltanto i due tipi di donazione reale e obbligatoria, e cioè quella che trasferisce la proprietà o un diritto reale non accessorio (di godimento) e quella con cui il donante si costituisce debitore verso il donatario. Inoltre ritenne inutile specificare il concetto di liberalità, in quanto esso già risultava soggettivamente dalla gratuità dell'attribuzione e oggettivamente dal trapasso di un valore. Si sarebbe invece preferito di non specificare l'oggetto della donazione e di parlare genericamente di concessione a titolo gratuito di una cosa ad altri, che l'accetta, salvo a coordinare l'espressione «cosa» con la definizione da darsi nel libro terzo. In tal modo si sarebbe tornati, in un certo senso, alla generica e poco precisa definizione dell'art. 1050 del codice del 1865.
Queste proposte mi hanno indotto a rivedere la formulazione dell'art. 308 del progetto definitivo cui corrisponde l'art. 769 del c.c., in base alle seguenti considerazioni.
In primo luogo mi è sembrato opportuno abbandonare la dizione di «atto», e qualificare formalmente la donazione come contratto. Si tratta invero di un negozio con una disciplina particolare, che, come s'è detto, si avvicina in alcune parti più a quella degli atti mortis causa che a quella degli atti tra vivi, ma si tratta pur sempre di un contratto, al quale sono applicabili alcune regole dei contratti, come, per esempio, le norme sull'adempimento e sull'effetto traslativo della proprietà con il semplice consenso. Di ciò del resto non si è quasi mai dubitato sotto l'impero del codice del 1865.
Ho voluto, poi, porre in rilievo l'elemento soggettivo dello spirito di liberalità, e cioè la coscienza di conferire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi costretti (animus donandi), e l'effetto obbiettivo economico dell'arricchimento del donatario con il corrispondente depauperamento del donante. L'essenza della donazione, secondo il concorde insegnamento della dottrina, sta appunto in ciò, che per puro spirito di liberalità una persona opera una diminuzione del proprio patrimonio e un incremento del patrimonio di un'altra.
Accanto a questi elementi ho enunziato il mezzo tecnico con cui il detto effetto economico si raggiunge. Al riguardo, dopo più maturo esame, ho stimato conveniente far rientrare nel concetto di donazione, non soltanto le donazioni reali ed obbligatorie, ma anche le liberatorie, in conformità dell'opinione più larga formatasi nell'interpretazione dell'articolo 1050 del codice del 1865.
Pertanto ho ritenuto di dover comprendere i tipi di donazione reale e liberatoria nella formula «disposizione di un diritto», poiché, tanto trasferendo o costituendo un diritto reale, quanto rinunziando a un diritto patrimoniale già acquisito, si compie un atto di disposizione. Per far riferimento, poi, alla donazione obbligatoria ho usato l'espressione «assumere un'obbligazione». Ho creduto inoltre necessario porre bene in risalto che, come l'effetto economico deve essere l'impoverimento di uno dei contraenti e l'arricchimento del l'altro, così il mezzo giuridico non può non consistere che nella disposizione di un diritto di un contraente a favore dell'altro o nell'assunzione dell'obbligazione dell'uno verso l'altro.
Pertanto, anziché di «persona» ho parlato di «parte», specificando che la disposizione del diritto di una parte è a favore dell'altra e l'assunzione dell'obbligazione è compiuta da una parte verso l'altra.
In conclusione la donazione è stata definita nell'art. 769 come «il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione».

Massime relative all'art. 769 Codice Civile

Cass. civ. n. 24040/2020

La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore. Pertanto, la donazione indiretta differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo.

Col negozio mixtum cum donatione le parti addivengono ad una donazione indiretta valendosi del negozio che esse dichiarano di porre in essere, e che effettivamente stipulano, per ottenere uno scopo che diverge dalla causa o funzione tipica del negozio medesimo, mentre nella simulazione relativa si stipula apparentemente un negozio, mentre, in realtà, se ne pone in essere un altro con esso incompatibile.

Cass. civ. n. 9379/2020

La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'"animus donandi" dalla sola dichiarazione, resa dall'"accipiens", che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori dell'ex coniuge).

Cass. civ. n. 4589/2020

L'accordo con il quale una parte si obbliga a tenere indenne l'altra da ogni pretesa fiscale (nella specie, relativa ad un immobile assegnato in forza di un accordo divisorio) ha natura di accollo interno, rilevante esclusivamente tra i privati stipulanti e non verso l'Amministrazione finanziaria, non avendo effetto sull'individuazione del soggetto passivo, sul rapporto fra contribuente e P.A. o sul potere impositivo di quest'ultima. Esso è, pertanto, valido e la controversia che lo riguarda è devoluta alla giurisdizione ordinaria. Tale accordo, diversamente dall'intesa che trasferisca l'onere dell'imposta, regolandone i presupposti in modo difforme dalla legge, non è nullo in quanto non viola il divieto, prescritto dall'art. 27 del d.P.R. n. 643 del 1972D.P.R. 26/10/1972, n. 643, di patti dispositivi del tributo, atteso che si limita a ripartirne le conseguenze economiche, senza incidere sull'obbligazione originaria o porre in essere una successione nel lato passivo della medesima (come si evince dall'art. 8 della l. n. 212 del 2000, che prevede come l'obbligazione tributaria possa estinguersi mediante accollo non liberatorio). Inoltre, il negozio in esame è legittimo perché comunque dotato di una causa, ancorché variabile, e, non essendo riconducibile allo schema della donazione diretta (ma, eventualmente, di quella indiretta, ove non vi sia uno scambio con un corrispettivo), non deve neppure rispettare i requisiti di forma per essa stabiliti. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/03/2017).

Cass. civ. n. 24160/2018

L'attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell'immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta. Tuttavia, dopo la separazione personale dei coniugi, analoga finalità non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti fatti dal marito o alle spese sostenute per l'immobile in comproprietà, poiché in tale ultimo caso non può ritenersi più sussistente la finalità di liberalità e tali spese dovranno considerarsi sostenute da uno dei comproprietari in regime di comunione, con l'applicazione delle regole ordinarie ad essa relative. Conseguentemente, il coniuge comproprietario potrà ripetere il 50% delle spese che ha sostenuto per la conservazione ed il miglioramento della cosa comune, purché abbia avvisato preliminarmente l'altro comproprietario e purché questi, a fronte di un intervento necessario, sia rimasto inerte.

Cass. civ. n. 10614/2016

La compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un "negotium mixtum cum donatione", occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto

Cass. civ. n. 5068/2016

La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante; tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare.

Cass. civ. n. 1986/2016

Nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l'attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti ed alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo.

Cass. civ. n. 11035/2014

In tema di donazione indiretta, riguardo all'edificazione con denaro del genitore su terreno intestato al figlio, il bene donato si identifica nell'edificio, anziché nel denaro, senza che ostino i principi dell'acquisto per accessione, qualora, considerati gli aspetti sostanziali della vicenda e lo scopo ultimo del disponente, l'impiego del denaro a fini edificatori risulti compreso nel programma negoziale del genitore donante.

Cass. civ. n. 2149/2014

La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo.

Cass. civ. n. 56/2014

La cessione gratuita della quota di partecipazione ad una cooperativa edilizia, finalizzata all'assegnazione dell'alloggio in favore del cessionario, integra donazione indiretta dell'immobile, soggetta, in morte del donante, alla collazione ex art. 746 cod. civ., tale quota esprimendo non una semplice aspettativa, ma un vero e proprio credito all'attribuzione dell'alloggio.

Cass. civ. n. 7480/2013

La donazione indiretta, consistente nell'intestazione in favore del beneficiario di una quota di immobile acquistata con danaro proprio della disponente, proveniente dall'attività di meretricio di quest'ultima, dalla quale il primo traeva guadagno, non è affetta da nullità per illiceità della causa, rimanendo la condotta di sfruttamento della prostituzione irrilevante rispetto all'atto di liberalità, espressione di piena autonomia negoziale ed oggetto di semplice accettazione da parte del donatario.

Cass. civ. n. 8018/2012

In tema di donazione, lo spirito di liberalità che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale. Tale spontaneità dell'attribuzione patrimoniale non è incompatibile con l'esasperata conflittualità esistente tra le parti al momento del contratto, la quale si atteggia come elemento fattuale del tutto neutro rispetto alla causa della donazione, non integrando né un'ipotesi di cogenza giuridica, né un'ipotesi di costrizione morale, salva l'eventuale rilevanza di motivi di annullamento del contratto per vizio della volontà. (Nella specie, relativa a donazione immobiliare reciproca stipulata da coniugi separati con finalità di divisione, ma senza proporzione di valore tra le assegnazioni, una parte aveva chiesto dichiararsi la nullità del negozio per mancanza di causa, assumendo che l'esasperata conflittualità fosse incompatibile con l'"animus donandi"; in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza di merito, che aveva disatteso la denuncia di nullità).

Cass. civ. n. 3134/2012

La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, ivi compresi più negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un contratto di compravendita, paghi o si impegni a pagare il relativo prezzo e, essendosene riservata la facoltà nel momento della conclusione del contratto, provveda ad effettuare la dichiarazione di nomina, sostituendo a sé, come destinatario degli effetti negoziali, il beneficiario della liberalità, così consentendo a quest'ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso. Né la configurabilità della donazione indiretta è impedita dalla circostanza che la compravendita sia stata stipulata con riserva della proprietà in favore del venditore fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo, giacché quel che rileva è che lo stipulante abbia pagato, in unica soluzione o a rate, il corrispettivo, oppure abbia messo a disposizione del beneficiario i mezzi per il relativo pagamento.

Cass. civ. n. 23297/2009

Nel "negotium mixtum cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta. Per la validità di tale "negotium" non é necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse.

Cass. civ. n. 26983/2008

La possibilità che costituisca donazione indiretta l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.

Cass. civ. n. 26746/2008

Ai fini della configurabilità della donazione indiretta d'immobile, è necessario che il denaro venga corrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene o mediante il versamento diretto dell'importo all'alienante o mediante la previsione della destinazione della somma donata al trasferimento immobiliare. Non ricorre, pertanto, tale fattispecie quando il danaro costituisca il bene di cui il donante ha inteso beneficiare il donatario e il successivo reimpiego sia rimasto estraneo alla previsione del donante. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha stabilito che la mera elargizione di somme di danaro mediante assegni circolari, non potesse qualificarsi donazione indiretta ed ha invalido il negozio concluso per il difetto di forma solenne).

Cass. civ. n. 21781/2008

Affinché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia animata da "spirito di liberalità", ossia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sè stessa (nella specie, la S.C. ha escluso che potesse essere qualificata donazione un atto bilaterale, finalizzato a regolare rapporti di buon vicinato, col quale era stato concesso al proprietario di un edificio confinante di aprire una piccola finestra al di sopra del colmo del tetto del fabbricato del concedente).

Cass. civ. n. 7507/2006

Poiché con la donazione indiretta le parti realizzano l'intento di liberalità utilizzando uno schema negoziale avente causa diversa, configura piuttosto una donazione diretta l'accollo interno con cui l'accollante, allo scopo di arricchire la figlia con proprio impoverimento, si sia impegnato nei confronti di quest'ultima a pagare all'Istituto di credito le rate del mutuo bancario dalla medesima contratto, atteso che la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell'accollo, sicché l'atto - non rivestendo i requisiti di forma prescritti dall'art. 782 c.c. - deve ritenersi inidoneo a produrre effetti diversi dalla soluti retentio di cui all'art. 2034 c.c.

Cass. civ. n. 3642/2004

La donazione diretta del denaro, successivamente impiegato dal beneficiario in un acquisto immobiliare con propria autonoma determinazione (caso in cui oggetto della donazione rimane comunque il denaro) va tenuta distinta dalla dazione del denaro quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile, che integra un'ipotesi di donazione indiretta del bene, fattispecie la cui configurazione non richiede peraltro la necessaria articolazione in attività tipiche da parte del donante (pagamento diretto del prezzo all'alienante, presenza alla stipulazione, sottoscrizione d'un contratto preliminare in nome proprio), necessario e sufficiente al riguardo essendo la prova del collegamento tra elargizione del denaro ed acquisto, e cioè la finalizzazione della dazione del denaro all'acquisto.

Cass. civ. n. 502/2003

Mentre con l'interposizione reale colui che acquista il Diritto (interposto), in esecuzione di accordi interni con il terzo (interponente), è tenuto ritrasferirgli il diritto, nella donazione indiretta realizzata attraverso la vendita del bene intestato a un soggetto con danaro del disponente per spirito di liberalità l'attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che produce insieme con l'effetto diretto che gli è proprio anche quello indiretto relativo all'arricchimento del destinatario della liberalità sicché non trovano applicazione alla donazione indiretta i limiti di prova testimoniale — in materia di contratti e di simulazione — che valgono invece per il negozio tipico utilizzato allo scopo.

Cass. civ. n. 9872/2000

La sopravvenienza dell'animus donandis alla realizzazione di un'opera su suolo altrui, può configurare una donazione indiretta a favore del proprietario del suolo lasciando prescrivere il diritto all'indennità ex art. 936, comma secondo, c.c. ovvero rinunciando all'indennità.

Cass. civ. n. 6994/2000

Per aversi donazione non basta l'elemento soggettivo o spirito di liberalità, consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, ma occorre anche l'elemento oggettivo costituito dall'incremento del patrimonio altrui (l'arricchimento del donatario) ed il depauperamento di chi ha disposto del diritto o assunto l'obbligo (l'impoverimento del donante), mentre non assumono rilievo i motivi interni psicologici che inducono a compiere la donazione. L'elemento oggettivo dell'impoverimento del donante non può, invece, essere escluso per il fatto che esso sarebbe già stato deciso dalla legge. (Nella specie: legge della Regione Sicilia sulla riforma agraria) nel senso che esso si sarebbe comunque verificato per volontà del legislatore, giacché la legge Regione Sicilia 27 dicembre 1950, n. 104 non implica che per il solo fatto della sua entrata in vigore ogni proprietà è soggetta a conferimento con conseguente perdita del bene ed impoverimento del titolare, verificandosi, in concreto, il passaggio coatto della proprietà dei fondi rustici soggetti a conferimento soltanto alla data del decreto di rilascio immediato emesso dalla competente autorità non appena divenuta esecutivo il piano di conferimento dei terreni di scorporo.

Cass. civ. n. 5265/1999

La disciplina del negotium mixtum cum donatione obbedisce al criterio della prevalenza, nel senso che ricorre la donazione remuneratoria (che esige la forma solenne richiesta per le donazioni tipiche) quando risulti la prevalenza dell'animus donandi, laddove si avrà invece un negozio a titolo oneroso, che non abbisogna della forma solenne, quando l'attribuzione patrimoniale venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di una obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali che si riveli assorbente rispetto all'animus donandi. (Nella specie, la convivente di un soggetto sieropositivo al virus HIV aveva ricevuto da quest'ultimo una somma di danaro prima che la convivenza avesse termine: i giudici di merito, con sentenza confermata dalla S.C., qualificato l'atto come negotium mixtum cum donatione, ne avevano evidenziato la prevalenza dell'aspetto risarcitorio su quello di liberalità, rigettando la richiesta di restituzione del ricorrente).

Cass. civ. n. 5310/1998

Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del danaro.

Cass. civ. n. 13117/1997

La rinuncia all'usufrutto, se ispirata da animus donandi, è suscettibile di integrare una donazione indiretta a favore del nudo proprietario dei beni gravati dal diritto reale parziario rinunciato, perché, comportando un'estinzione anticipata di tale diritto, si risolve nel conseguimento da parte di detto dominus dei vantaggi patrimoniali inerenti all'acquisizione del godimento immediato del bene, che gli sarebbe sottratto se l'usufrutto fosse durato fino alla sua naturale scadenza: il controvalore di tali vantaggi è, pertanto, senz'altro passibile di convogliamento nella massa ereditaria di cui all'art. 556 c.c.

Cass. civ. n. 1214/1997

Il negotium mixtum cum donatione non è un contratto innominato, formato da elementi di due schemi negoziali tipici (cosiddetto contratto misto), bensì costituisce una donazione indiretta, attuata attraverso l'utilizzazione della compravendita al fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo; perciò esso non deve rivestire la forma prevista per il contratto tipico, nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, bensì quella dell'atto effettivamente adottato.

Cass. civ. n. 2001/1996

L'assenza di corrispettivo, se è sufficiente a caratterizzare i negozi a titolo gratuito (così distinguendoli da quelli a titolo oneroso), non basta invece ad individuare i caratteri della donazione, per la cui sussistenza sono necessari, oltre all'incremento del patrimonio altrui, la concorrenza di un elemento soggettivo (lo spirito di liberalità) consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, e di un elemento di carattere obiettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l'obbligazione. Ne consegue che, quando un atto viene posto in essere da una società «controllata», va esclusa la ricorrenza di una donazione e non è necessaria l'osservanza delle forme richieste dall'art. 782 c.c. se l'operazione è stata posta in essere in adempimento di direttive impartite dalla capogruppo o comunque di obblighi assunti nell'ambito di una più vasta aggregazione imprenditoriale, mancando la libera scelta del donante. Inoltre, al fine di verificare se l'operazione abbia comportato o meno per la società che l'ha posta in essere un depauperamento effettivo occorre tener conto della complessiva situazione che, nell'ambito del gruppo, a quella società fa capo, potendo l'eventuale pregiudizio economico che da essa sia direttamente derivato aver trovato la sua contropartita in un altro rapporto e l'atto presentarsi come preordinato al soddisfacimento di un ben preciso interesse economico, sia pure mediato e indiretto.

Cass. civ. n. 1931/1991

Nel negotium mixtum cum donatione, che deve rivestire la forma non della donazione, ma dello schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta. Pertanto la vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza di per sé un negotium mixtum cum donatione, dovendo la insufficienza del corrispettivo essere devoluta ed orientata al fine di arricchire la controparte avvantaggiata.

Cass. civ. n. 5410/1989

La donazione indiretta consiste nella elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché attraverso il tipico negozio della donazione diretta, mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio, l'effetto indiretto dell'arricchimento senza corrispettivo, animo donandi, del destinatario della liberalità. (Nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la qualificazione di donazione indiretta effettuata dal giudice del merito con riguardo all'acquisto di beni con denaro proprio dell'acquirente ma con intestazione degli stessi ad un terzo).

Cass. civ. n. 737/1977

Per aversi donazione, non basta l'arricchimento di una persona, operato da un'altra mediante la disposizione di un diritto o la assunzione di un'obbligazione - cioè, non è sufficiente una attribuzione patrimoniale gratuita - ma è necessario che questa sia fatta per spirito di liberalità. Tale animus, partecipando della causa del contratto come qualificazione in senso oggettivo della gratuità, consiste nella coscienza, da parte del donante, di compiere, in favore del donatario, un'attribuzione patrimoniale nullo jure cogente, nel senso che il suo comportamento non è determinato da un vincolo giuridico o da un vincolo extragiuridico rilevante per la legge.

Cass. civ. n. 3526/1976

L'intento di donare, quale volontà del donante diretta a compiere a favore di un altro soggetto un'attribuzione patrimoniale gratuita, priva cioè di controprestazione, consiste nella coscienza del donante del compimento di un'elargizione patrimoniale ad altri in assenza di un vincolo giuridico che determini tale comportamento. Pertanto, lo spirito di liberalità richiamato dall'art. 769 c.c. si identifica non con un intento benefico o altruistico, ma con lo scopo obiettivo che si raggiunge attraverso il negozio e che ne costituisce la causa, cioè, la gratuita attribuzione del bene al donatario. Ciò vale anche per le cosiddette donazioni indirette, in cui la liberalità è raggiunta attraverso l'utilizzazione strumentale di negozi diversi.

Cass. civ. n. 3661/1975

Il negotium mixtum cum donatione costituisce una donazione indiretta ed è caratterizzato dall'intenzione consapevole del disponente di attribuire a titolo gratuito, alla controparte, la differenza tra il maggior valore economico della cosa, oggetto del contratto, ed il prezzo pattuito.

Cass. civ. n. 3490/1974

Mentre nell'ipotesi di donazione di pluralità di cose mobili che abbiano destinazione economica unitaria (cosiddetta donazione di universalità) ovvero in quella di donazione di tutti (o di una quota dei) beni del donante considerati nella loro totalità (cosiddetta donazione universale) si ha donazione unica; per contro, allorquando la donazione comprende più beni singolarmente individuati, si è in presenza di una donazione plurima; infatti l'unità o la pluralità dell'atto attributivo dipende dalla correlativa unità o pluralità del bene che ne è oggetto e non dal risultato di una indagine del tipo di quella prevista dall'art. 1419 c.c., diretta a stabilire se il donante avrebbe voluto egualmente la donazione di alcuni soltanto dei beni. La donazione concernente più beni singolarmente considerati si configura come donazione plurima per la pluralità dell'oggetto, senza alcuna necessità di indagini sulla volontà delle parti. Peraltro, ove la pluralità dei beni donati siano considerati come unico compendio, solo tale specifico atteggiamento della volontà negoziale, che deve essere espressamente dichiarato ovvero denunciato da particolarità del contenuto negoziale — come ad esempio: un elemento accidentale operativo solo in relazione a tutte le disposizioni — legittima ulteriori indagini anche in base ad elementi extratestuali.

Cass. civ. n. 1545/1974

La donazione indiretta può essere realizzata anche mediante una rinunzia abdicativa a condizione che sussista tra la rinunzia e l'arricchimento un nesso di causabilità diretta.

Cass. civ. n. 1054/1973

Il negotium mixtum cum donatione è assoggettato alle misure di salvaguardia contro gli atti di liberalità ammesse per i contratti a titolo gratuito, anziché ai rimedi previsti per l'ipotesi di squilibrio non intenzionale delle attribuzioni corrispettive nei contratti a titolo oneroso.

Cass. civ. n. 527/1973

La donazione indiretta, concepita come mezzo per conseguire attraverso l'utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico da questa divergente, non è configurabile rispetto ai titoli di credito astratti, suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti.

Cass. civ. n. 201/1972

Per la sussistenza di una donazione indiretta, in caso di negotium mixtum cum donatione occorre che risulti l'animo donandi, e cioè l'intenzione consapevole del disponente di attribuire a titolo gratuito alla controparte la differenza tra il maggior valore economico della cosa oggetto del contratto ed il prezzo pattuito.

Cass. civ. n. 2507/1971

Il negotium mixtum cum donatione è bensì caratterizzato nel suo contenuto da un duplice elemento, in parte oneroso ed in parte gratuito, ma il contratto è unico riguardo alla forma ed unitaria è nella sostanza la sua complessiva entità; e poiché non c'è coesistenza o distinta tipicità di rapporti contradditori, ma fusione causale ed oggettiva delle componenti del contratto in una propria ed autonoma volontà negoziale, è inutile la ricerca di una presunta sproporzione fra le prestazioni, per verificare se lo scopo di liberalità prevalga o meno sull'intento oneroso.

Cass. civ. n. 1790/1971

Col negotium mixtum cum donatione le parti addivengono ad una donazione indiretta valendosi del negozio che esse dichiarano di porre in essere, e che effettivamente stipulano, per ottenere uno scopo che diverge dalla causa o funzione tipica del negozio medesimo. Nella simulazione relativa si stipula apparentemente un negozio, mentre, in realtà, se ne pone in essere un altro con esso incompatibile. Alle due ipotesi corrispondono, per quanto attiene alla volontà delle parti, situazioni di fatto diverse; pertanto il giudice, davanti al quale sia stata ritualmente dedotta solamente una delle due tesi non può prendere in esame l'altra tesi, introdotta con una tardiva difesa.

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relative all'articolo 769 Codice Civile

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Anonimo chiede
giovedì 23/11/2017 - Veneto
“Si deve vendere un fabbricato la cui provenienza spettante agli attuali proprietari (3 fratelli) è la successione della madre apertasi nel 2012 e la successione del padre apertasi nel 2010.
Il padre morto nel 2010 aveva l'intera piena proprietà acquisita PERO' per 1/6 dalla successione del di lui padre nel 1933 e per 5/6 ricevuta per donazione (da parte dei fratelli e nipoti) sottoscritta nel 1977.
3 dei donatari (cugini quindi degli attuali proprietari) sono ancora viventi;
la quota che i cugini hanno donato allo zio è di 1/18 ciascuno.
L'attuale vendita è compromessa?
L'acquirente deve richiedere un mutuo ipotecario: la banca può non concederlo?
Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 27/11/2017
A norma del c.c. (artt. 769 e seguenti) la donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa, di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Tale contratto richiede, dato gli effetti che provoca sul patrimonio del donante, la forma scritta dell’atto pubblico, pena la nullità.
In determinate ipotesi, previste tassativamente dalla legge, la donazione può essere revocata, quindi è possibile tornare ad essere i proprietari dell’immobile donato. Questo succede quando:
  • il beneficiario compie atti gravissimi nei confronti del donatore, quindi si dimostra ingrato;
  • ci sono figli che fino al momento della donazione non si sapeva di avere. In questo caso possono impugnare la donazione e farla annullare;
  • c’è un creditore che vanta una cifra uguale al valore dell’immobile donato o superiore. In questo caso il creditore fa revocare la donazione e avvia una pratica di pignoramento;
  • un legittimario ritiene di essere stato privato o semplicemente leso della sua quota di legittima per effetto di una o più donazioni effettuate in vita dal defunto a favore di altri soggetti, può far valere il proprio diritto mediante un’apposita azione giudiziaria, ossia l’azione di riduzione.
Ovviamente, tali azioni sono soggette a termini di prescrizione:
– l’azione revocatoria proposta dal donante per ingratitudine si prescrive in 1 anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione;
– l’azione revocatoria per sopravvenienza di figli si prescrive in 5 anni dal giorno della nascita del figlio o dalla notizia dell’esistenza del figlio, ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio naturale;
– L’azione revocatoria proposta dai creditori del donante si prescrive in 5 anni dalla data dell’atto;
– l’azione di riduzione proposta dagli eredi legittimari si prescrive in 10 anni dalla morte del donante;
– l’azione di restituzione proposta dagli eredi legittimari si prescrive trascorsi 20 anni dalla donazione. Il termine di prescrizione viene sospeso però nel caso in cui gli eredi notifichino e trascrivano un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.

Venendo al caso concreto, in occasione della vendita di un immobile e quindi sin dalla stipula del preliminare, colui che si impegna ad acquistare, deve verificare se il venditore abbia acquisito il bene mediante donazione o se comunque nella “catena” dei trasferimenti che precedono l’acquisto del proprio dante causa sia stata effettuata una donazione.

Visto che alcuni dei donanti sono ancora viventi, l’azione di restituzione (ossia la possibile futura azione di rivendica del bene nei confronti di chi acquistato l’immobile dal donatario) potrà essere esercitata solo dopo la morte del donante ed entro i successivi 10 anni, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
– che il donante alla sua morte non abbia lasciato beni sufficienti a coprire la quota di legittima spettante a tutti i legittimari;
– che il venditore (che aveva ricevuto il bene trasferito mediante donazione) non abbia nel proprio patrimonio beni sufficienti a soddisfare le ragioni dei legittimari lesi;
– che non siano già decorsi 20 anni dalla data della trascrizione della donazione, salvo che sia intervenuta opposizione al decorso dei 20 anni da parte del coniuge o di parenti in linea retta (legge 80/2005).

Dato che, la donazione è sempre a rischio di un’impugnazione che la renda inefficace, rivendere un bene ricevuto per donazione è difficile, in particolar modo nel caso in cui il terzo acquirente debba fare un mutuo per acquistare l’immobile. Questo perché le banche non accetteranno di essere garantite da un’ipoteca su di un bene che un domani potrebbe essere loro sottratto.

Ci sono dei rimedi più o meno efficaci per ovviare alla situazione sopra descritta (quali risoluzione della donazione per mutuo dissenso, fidejussioni a carico del donante e/o dei legittimari, rinuncia da parte dei legittimari all’azione di opposizione alla donazione o all’azione di restituzione, ecc.) che naturalmente vanno valutati caso per caso.

Vittorio D. chiede
mercoledì 14/09/2016 - Lazio
“Un'Associazione di volontariato onlus decide di regalare un Polissonigrafo ad un Ospedale. Questi accetta ma fa presente che tutte le donazioni vengono gestite dalla loro Fondazione.
Scriviamo una lettere da intento a donare il corrispondente in denaro e loro ci rispondono accettando.
La persona incaricata dell'Associazione sostiene che la donazione necessita di un atto pubblico da sottoscrivere di fronte al notaio. La Federazione di questo grande e noto ospedale sostiene di non aver mai sottoscritto un atto pubblico questo tipo di donazioni.
La legge dice che per l'Atto pubblico e' richiesto quando la donazione e' di valore consistente. Nel caso in questione la donazione e' di € 6.800 su un patrimonio, solo monetario dell'Associazione di circa € 30.000.
Noi Associazione forniremmo il denaro, l'acquisto lo farà la Fondazione fornendo a noi la ricevuta di pagamento e la dichiarazione della consegna essendo la donazione con vincolo di destinatario.”
Consulenza legale i 20/09/2016
Punto di partenza per rispondere al quesito che si propone è l’art. 769 del codice civile, norma che nel dare la definizione di donazione, definisce tale quel contratto con il quale un soggetto – il donante – arricchisce per spirito di liberalità (e cioè senza pretendere alcuna controprestazione) un altro soggetto – il donatario – trasferendogli un proprio diritto o assumendo un obbligo nei suoi confronti.
La donazione, dunque, può attuarsi in diversi modi:
• con il trasferimento della proprietà (di beni mobili o immobili appartenenti al donante);
• con l’assunzione da parte del donante di un obbligo nei confronti del donatario (es. obbligo di corrispondergli, senza ricevere corrispettivo, una rendita vitalizia);
• tramite la liberazione del donatario da un obbligo nei confronti del donante (es. rinuncia a un credito che il donante vanta nei confronti del donatario).

Circa la capacità di donare, va detto che possono fare donazione solo coloro che hanno la piena capacità di disporre dei propri beni e così, essendo dotate di capacità generale, possono donare anche le persone giuridiche sia pubbliche che private, entro i limiti imposti dalla legge e dai rispettivi atti costitutivi e statutari.

Caratteristica particolare di tale contratto, poi, è la debolezza della sua causa, ciò che lo distingue da quelli a titolo oneroso; tale debolezza è stata messa in correlazione inversa alla forza del requisito formale richiesto sotto pena di nullità, ossia: atto pubblico (art. 782 c.c.) in presenza di due testimoni.

La ratio è quella di far riflettere il donante sulla gravità della scelta che compie di impoverirsi, tanto è vero che questa forma solenne non è richiesta per le donazioni di modico valore aventi ad oggetto beni mobili, ovvero le donazioni di cose mobili aventi scarsa incidenza sulle condizioni economiche di chi dona (si sottolinea che la modicità del valore va valutata non in maniera assoluta, ma in relazione alle condizioni economiche del donante).
A tal riguardo va evidenziato che l’'art. 783 c.c. non detta un criterio rigido per stabilire la modalità di valutazione del valore della donazione, vendendosi di fatto a lasciare ai giudici del merito un margine discrezionale in relazione alle circostanze particolari; ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante (così Tribunale Palermo sez. II 28 agosto 2007).

Ciò detto, dunque, nell’ipotesi in cui si vuole donare un bene mobile di valore contenuto, non c’è bisogno di formalizzare la donazione con un atto pubblico notarile, né di fornire una stima del valore del bene che si vuole donare.
In questo caso, infatti, è sufficiente che ci sia la materiale consegna del bene oggetto della donazione.
Quindi, perché la donazione possa essere fatta in questo modo semplificato (senza particolari formalità) e affinché la stessa sia valida sono necessari due requisiti:
  • il valore contenuto del bene che si vuole donare e
  • la consegna dello stesso al beneficiario della donazione.
La consegna del bene mobile oggetto della donazione è sempre necessaria, costituendo requisito per il perfezionamento e la validità della donazione, la quale viene ad assumere natura di contratto reale.
Da quanto detto sopra se ne può far discendere che se il patrimonio solo monetario dell’associazione è di € 30.000,00 (lasciando l’espressione “solo monetario” intendere che vi siano anche altri beni a costituire il patrimonio associativo), a fronte di un valore di € 6.800,00 del bene da donare, può la donazione qualificarsi come di modico valore e quindi non richiedere a pena di nullità la forma dell’atto pubblico.
Tuttavia, qualora vi sia necessità, per disposizione statutaria o anche per ragioni di natura fiscale, di formalizzare la donazione e la fondazione ospedaliera non voglia o non possa partecipare alla stipula di un atto pubblico, può farsi ricorso a quanto prescritto dall’art. 692 c.c., nella parte in cui è detto che il contratto di donazione può anche consistere nell’assunzione di un obbligo da parte del donante nei confronti del donatario.
Va infatti detto che lo scopo della donazione – arricchire un altro soggetto senza che vi sia alcun obbligo giuridico che lo imponga – può essere raggiunto anche con negozio diverso dalla donazione tipica, il quale, proprio perché utilizzato per perseguire lo scopo donativo, va assoggettato alla disciplina sostanziale della donazione: si parla in questo caso di donazione indiretta.
Sono stati individuati diversi casi di donazione indiretta, e tra questi quelli che possono benissimo adattarsi al caso di specie sono:
• il contratto a favore di terzo, per far acquistare al terzo l’immobile trasferito o altre utilità;
• l’intestazione di beni a nome altrui.
È importante sottolineare che i casi sopracitati costituiscono donazioni indirette solo ed esclusivamente se fatti per spirito di liberalità ed il caso più ricorrente è quello dell’intestazione di beni a nome altrui.

La giurisprudenza al riguardo ha riconosciuto che la donazione indiretta – nel caso considerato, dell’intestazione di bene a nome altrui – discende da un procedimento complesso dove un soggetto paga direttamente il venditore, intendendo beneficiare colui che sarà l’intestatario del bene, stipulando al contempo un contratto di vendita (da considerare come mero strumento formale di trasferimento del bene).
La compravendita pertanto, pur concretizzando una donazione indiretta, non vede comunque mutata la propria natura giuridica: è e rimane compravendita, per la quale quindi non è prescritta a pena di nullità la forma di atto pubblico con la presenza dei testimoni (funge da mero “strumento” per l’attuazione della liberalità).
Altra fattispecie utilizzabile, come prima accennato, è il contratto a favore di terzi, in cui lo stipulante deve avere sempre un interesse che giustifichi l’attribuzione al terzo.
Tale interesse può essere di natura patrimoniale o morale (es.: lo stipulante può avere interesse ad estinguere un debito oppure, ad effettuare una donazione nei confronti del terzo).

Anche in questo caso l’associazione – stipulante concluderà con il promittente- venditore un formale contratto di compravendita del polisonnigrafo, bene che verrà consegnato direttamente al terzo beneficiario, ossia la Fondazione ospedaliera.

E. A. chiede
lunedì 24/10/2022 - Toscana
“Circa due anni orsono è deceduto il Compagno convivente della mia assistita, entrambi vedovi che da 15 anni avevano deciso di intraprendere il resto della propria vita assieme tanto che la mia assistita aveva preso residenza presso di lui e
lo stesso nel testamento (dopo la morte reso pubblico da Notaio) la aveva nominata usufruttuaria di detta abitazione.
Successivamente le aveva intestato una polizza 'caso sua morte' come beneficiaria e aveva firmato presso la sua banca
copia di bonifico in favore della stessa (dalla stessa poi fatto effettuare specificando il proprio iban su rapporto cointestato a lei ed ai suo figli). Mai messa in discussione la capacità di intendere e volere del de cuius.
Non avendo fatto altri testamenti sia la nuda proprietà della casa che la maggior parte delle disponibilità finanziarie dello stesso sono poi passate per eredita' ad un suo nipote (essendo nel frattempo deceduto anche il di lui fratello).
Adesso tale nipote ha dato incarico legale per richiedere la restituzione della cifra a suo tempo bonificata alla sua convivente adducendo la nullità dello stesso perché non formalizzato con atto pubblico e secondo lui per vizio di forma e sostanza sulla delega bancaria a suo tempo rilasciata alla convivente.
La banca ritenendo invece tutte corrette le firme e le volontà del de cuius ha regolarmente riscattato in favore della Convivente la polizza e provveduto ad effettuare il bonifico di cui sopra.
Domanda: in base a quale norma eventuale un parente non beneficiario della legittima può avere legittimazione ad intervenire legalmente su atti fatti in vita dal de cuius? E le obiezioni (tutte da dimostrare) in merito alla irregolarità sostanziale e formale del bonifico hanno un minimo eventuale fondamento?”
Consulenza legale i 31/10/2022
Sulla validità della nomina della convivente quale beneficiaria caso morte della polizza non sembra possano sussistere dubbi, come del resto risulta da ciò che viene detto nel quesito.
I dubbi attengono, invece, alla validità del bonifico effettuato in vita dal conto personale del de cuius al conto corrente che la convivente beneficiaria aveva cointestato con i figli.
Ebbene, occorre intanto chiarire che corretta è la tesi che il nipote ex filio del de cuius intende portare avanti, ovvero quella della nullità del trasferimento delle somme di denaro mediante lo strumento del bonifico bancario.
Su tale specifico argomento si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, con sentenza n. 18725 del 27.07.2017 (confermata indirettamente anche da Cass. civ., Sez. V, 10/03/2021, n. 6591), affermando il seguente principio di diritto:
"Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore".

In particolare, la S.C ritiene che si abbia donazione diretta allorchè vi sia un passaggio immediato e per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto in favore di un altro, situazione configurabile appunto nel caso di bonifico bancario, dovendosi la banca qualificare quale mera esecutrice dell’ordine dato dal correntista disponente.
L’ordine impartito alla banca costituisce atto negoziale esterno rispetto al negozio tra beneficiante e beneficiario, il solo che rappresenta la giustificazione del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro.

In tal caso, ai fini della validità risulta necessaria la forma dell’atto pubblico, in mancanza della quale la donazione sarà nulla, con la conseguenza che la somma di denaro dovrà considerarsi come mai entrata a far parte del patrimonio del beneficiario e che gli eredi del disponente potranno far valere il diritto alla restituzione dell’importo in questione perché giuridicamente mai uscito dal patrimonio del donante stesso.

Il caso preso in esame dalla S.C. riguarda in effetti l’azione posta in essere dalla figlia del de cuius, soggetto rientrante nella categoria del c.d. legittimari.
Ciò, in effetti, potrebbe far sorgere il dubbio se la medesima azione possa essere esperita anche da qualunque altro soggetto che viene ad assumere la posizione di erede, pur se non legittimario e, dunque, non avente comunque diritto ad una quota di riserva.
Ebbene, la risposta si ritiene debba essere positiva, in tal senso dovendosi argomentare dal disposto di cui all’art. 1421 c.c., rubricato “Legittimazione all’azione di nullità”, il quale sancisce espressamente che la nullità di un atto o negozio giuridico può essere fatta valere da “chiunque vi abbia interesse” e perfino “essere rilevata d’ufficio dal giudice”.
Sembra evidente che nel caso in esame il nipote erede, anche se non legittimario, abbia un interesse diretto ed attuale ad esperire detta azione di nullità, in quanto, essendo beneficiario, quale erede legittimo, di tutto ciò che sarebbe stato rinvenuto nel patrimonio del cuius al momento della sua morte, l’esercizio di detta azione gli consentirà di recuperare al patrimonio ereditario quella somma di denaro trasferita a mezzo bonifico bancario ed a titolo meramente liberale in favore della compagna, con conseguente diritto a pretenderne la restituzione da parte di coloro che hanno beneficiato di quel bonifico.