(massima n. 1)
In tema di simulazione, nell'ipotesi di rappresentanza volontaria non č sufficiente, per ritenere la simulazione dell'atto, la prova di un'eventuale collusione tra rappresentante e terzo, essendo necessaria anche la prova dell'esistenza di un accordo simulatorio, cui non sia rimasto estraneo il rappresentato, e, quindi, che il potere di rappresentanza č stato conferito soltanto perché il rappresentante ponga in essere coll'altra parte un contratto simulato.