(massima n. 1)
Quando la prova della simulazione assoluta del contratto č stata evinta dal giudice del merito attraverso l'esame di elementi documentali (quale la controdichiarazione) all'uopo rilevanti e la individuazione dei fini pratici contingenti perseguiti č stata ricavata aliunde dal giudice (attraverso un'indagine presuntiva), la contestazione della validitā di questo ulteriore accertamento - che assume carattere di indiretta conferma e di riscontro esterno del convincimento attinto circa la nullitā del negozio - non giova a sovvertire quel giudizio ne' investe un punto decisivo della controversia, fondandosi il decisum su ragioni autonome e diverse.