Che cosa significa "Titolo di credito"?
È quel documento dal quale risulta una situazione di credito e il cui possesso determina l'esercizio del relativo diritto. Nel titolo di credito è incorporata la promessa di effettuare una determinata prestazione a favore di colui che, legittimato in base alla legge di circolazione del credito, lo esibirà al debitore.
La funzione dei titoli di credito è quella di eliminare (o comunque limitare) i rischi connessi alla circolazione di quei particolari beni che sono i crediti. Chi acquista un credito, difatti, assume il rischio che il cedente non sia titolare del credito ceduto e che il debitore possa sottrarsi legittimamente al pagamento del debito per svariate ragioni (ad esempio, perché il credito è prescritto).
La disciplina dei titoli di credito è parzialmente contenuta nel codice civile (artt. 1992 ss. c.c.) e in parte in leggi speciali.
Le caratteristiche dei titoli di credito sono:
1) la letteralità: il possessore non può vantare altri diritti diversi da quello risultante dal titolo stesso;
2) l'autonomia: al possessore non è trasferito lo stesso diritto del precedente creditore, bensì egli acquista un diritto originario, che non è soggetto alle eccezioni che il debitore avrebbe potuto apporre al precedente titolare;
3) l'incorporazione: il diritto è trasfuso nel documento e circola mediante di esso;
4) l'astrattezza: per i terzi possessori in buona fede è irrilevante il rapporto da cui ha origine il credito. Ciò vale solo per alcuni titoli di credito, come la cambiale e l'assegno.
La funzione dei titoli di credito è quella di eliminare (o comunque limitare) i rischi connessi alla circolazione di quei particolari beni che sono i crediti. Chi acquista un credito, difatti, assume il rischio che il cedente non sia titolare del credito ceduto e che il debitore possa sottrarsi legittimamente al pagamento del debito per svariate ragioni (ad esempio, perché il credito è prescritto).
La disciplina dei titoli di credito è parzialmente contenuta nel codice civile (artt. 1992 ss. c.c.) e in parte in leggi speciali.
Le caratteristiche dei titoli di credito sono:
1) la letteralità: il possessore non può vantare altri diritti diversi da quello risultante dal titolo stesso;
2) l'autonomia: al possessore non è trasferito lo stesso diritto del precedente creditore, bensì egli acquista un diritto originario, che non è soggetto alle eccezioni che il debitore avrebbe potuto apporre al precedente titolare;
3) l'incorporazione: il diritto è trasfuso nel documento e circola mediante di esso;
4) l'astrattezza: per i terzi possessori in buona fede è irrilevante il rapporto da cui ha origine il credito. Ciò vale solo per alcuni titoli di credito, come la cambiale e l'assegno.