(massima n. 2)
La scrittura privata con firma autenticata non ha la piena efficacia probatoria dell'atto pubblico (art. 2700 c.c.) ma, se riconosciuta ed autenticata, fa piena prova solo della provenienza delle dichiarazioni da chi le ha sottoscritte e non della loro verità intrinseca, che può essere, conseguentemente, contestata con ogni mezzo di prova, senza necessità della querela di falso.