(massima n. 1)
In tema di accertamento della simulazione, l'apprezzamento del giudice del merito sull'effettiva sussistenza di questa, non č censurabile in sede di legittimitā per la mancata individuazione della causa simulandi, cioč del concreto motivo per cui le parti hanno posto in essere un contratto diverso da guelfo in realtā voluto, dando cosė vita ad una mera apparenza, atteso che tale dato non č indispensabile ai fini dell'accertamento suddetto, restando rilevante soltanto sul piano probatorio, per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio.