Cass. civ. n. 17104/2019
È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale il tribunale decida in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare che ha rigettato la richiesta di sostituzione di un tutore, trattandosi di provvedimento che, adottato nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è privo del carattere della decisorietà, configurandosi come intervento di tipo ordinatorio ed amministrativo, insuscettibile di passare in cosa giudicata, essendo sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO, 08/02/2017).
Cass. civ. n. 9839/2018
In tema di amministrazione di sostegno, solo i provvedimenti a carattere decisorio che la dispongono, o revocano, sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, e non anche i provvedimenti di designazione o sostituzione dell'amministratore, in quanto aventi natura amministrativa e gestoria.
Cass. civ. n. 2985/2016
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno che sono emanati in applicazione dell'art. 384 c.c. (richiamato dal successivo art. 411, comma 1, c.c.) e restano logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono l'amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c., ai soli decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio.
Cass. civ. n. 11019/2010
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. contro il decreto con il quale il tribunale provveda in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare di revoca di un tutore, trattandosi di provvedimento che, adottato nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è privo del carattere della decisorietà, configurandosi come intervento di tipo ordinatorio ed amministrativo, insuscettibile di passare in cosa giudicata, essendo sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione.
Cass. civ. n. 2205/2003
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. contro il provvedimento con il quale il tribunale provveda in sede di reclamo avverso il decreto del giudice tutelare di rimozione di un tutore, trattandosi di provvedimento che si configura, anche sotto l'aspetto sostanziale, come intervento di tipo ordinatorio ed amministrativo, dato che, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo (il diritto dell'interdetto a ricevere la protezione assicurata dall'ordinamento con la tutela), non statuisce su di esse risolvendo conflitti con attitudine al giudicato, ma realizza un atto di gestione di interesse altrui, reso sulla base di un apprezzamento sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione ovvero in base al riesame di quelli già considerati. Né la decisorietà di tale provvedimento può discendere dall'art. 350 c.c., il quale fa derivare dalla rimozione l'incapacità ad assumere in futuro funzioni di tutore, atteso che tali funzioni non integrano un diritto, ma costituiscono un servizio, ed atteso che detta incapacità si esaurisce in una regola per le scelte demandate al giudice nell'esclusivo interesse del tutelando.