Che cosa significa "Perizia"?
È un mezzo di prova istituito dal legislatore per consentire al giudice una visione più completa e una conoscenza più approfondita di un argomento tramite l'intervento di un esperto terzo al processo. Quest'ultimo, dovendo supportare il giudice, per effettuarla dovrà: a) svolgere indagini per acquisire elementi probatori, b) interpretare i predetti elementi probatori, c) valutare i dati acquisiti; egli può essere affiancato dai consulenti di parte. La perizia può essere disposta sia in fase di incidente probatorio che in sede dibattimentale; nel primo caso può essere proposta solo dal pubblico ministero o dalla persona sottoposta ad indagini preliminari ed è disposta dal giudice per le indagini preliminari nei casi previsti dall'art. 392 c.p.p., ossia quando le cose o i luoghi esaminati sono soggetti a modificazione, si prevede che la perizia durerà più di sessanta giorni e l'accertamento comporta delle modifiche tali da rendere l'atto non ripetibile.
Il giudice, se ammette la prova, deve verificare che il metodo è affidabile in relazione a quel procedimento. Il giudice può scegliere il perito tra quelli iscritti in appositi albi oppure può individuare un particolare soggetto dotato di particolare conoscenza tecnica. Il perito, a seguito del giuramento, può consultare solo gli atti acquisibili al fascicolo per il dibattimento. Al termine del suo lavoro dovrà fornire una relazione e quindi o risponde immediatamente o chiede al giudice un termine non superiore ai novanta giorni per adempiere. Il termine può anche essere prorogato per non più di sei mesi. La relazione può essere orale o scritta. La perizia non può essere ammessa per stabilire a) l'abitualità o la professionalità nel reato; b) la tendenza a delinquere; c) il carattere e la personalità dell'imputato salvo che siano dirette ad accertare una malattia mentale.
Il giudice, se ammette la prova, deve verificare che il metodo è affidabile in relazione a quel procedimento. Il giudice può scegliere il perito tra quelli iscritti in appositi albi oppure può individuare un particolare soggetto dotato di particolare conoscenza tecnica. Il perito, a seguito del giuramento, può consultare solo gli atti acquisibili al fascicolo per il dibattimento. Al termine del suo lavoro dovrà fornire una relazione e quindi o risponde immediatamente o chiede al giudice un termine non superiore ai novanta giorni per adempiere. Il termine può anche essere prorogato per non più di sei mesi. La relazione può essere orale o scritta. La perizia non può essere ammessa per stabilire a) l'abitualità o la professionalità nel reato; b) la tendenza a delinquere; c) il carattere e la personalità dell'imputato salvo che siano dirette ad accertare una malattia mentale.