(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 1414, primo comma, c.c., secondo la quale «il contratto simulato non produce effetto tra le parti», importa che il contratto simulato, appunto perché improduttivo di effetti giuridici, fra le parti, debba considerarsi, nei rapporti fra le parti stesse, nullo; nullitą del contratto in toto in caso di simulazione assoluta, del solo negozio simulato, in caso di simulazione relativa.