(massima n. 1)
Nell'ipotesi di un'interposizione reale di persona; nella quale un soggetto (l'interposto) d'intesa con un altro soggetto (interponente) contratta in nome proprio con un terzo soggetto divenendo titolare effettivo dei diritti ed obblighi derivanti dal medesimo contratto, non ha alcuna rilevanza l'errore di persona in cui sia caduto il terzo per effetto della sua ignoranza circa i rapporti tra interponente ed interposto.