(massima n. 1)
Nel caso in cui due soggetti si accordino per creare una societā di capitali, l'intestazione ad uno di essi della partecipazione dell'altro non dā luogo né ad una fattispecie di interposizione fittizia di persona - che presuppone un accordo simulatorio trilaterale fra stipulante effettivo (interponente), stipulante apparente (interposto) e terzo contraente - atteso che in tale situazione, in cui la societā ancora non esiste e viene creata proprio con quel contratto, manca il soggetto terzo, nč alla simulazione assoluta del contratto costitutivo di societā, posto che gli stipulanti intendono davvero realizzare l'effetto della creazione di una persona giuridica con una soggettivitā distinta e separata da quella dei singoli soci. Ne consegue che l'unico strumento attraverso il quale far emergere la realtā dei rapporti non č quello dell'azione di simulazione, ma quello dell'accertamento (o della richiesta di adempimento) di un negozio fiduciario.