Cass. civ. n. 19952/2020
Il mancato esercizio, da parte del Consiglio di Stato, del potere di sospendere il giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo per il rinvio contenuto nell'art. 79, comma 1, c.p.a.) non integra una violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, ma piuttosto un errore "in procedendo", come tale insindacabile. (Nella specie, la censura con la quale il ricorrente lamentava la mancata sospensione del giudizio innanzi al Consiglio di Stato, in attesa della definizione di una procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia, è stata disattesa dalla Corte anche a cagione dell'impossibilità di qualificare come giudice la Commissione Europea, e dunque in ragione dell'assenza del presupposto richiesto dall'art. 295 c.p.c.). (Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 16/10/2018).
Cass. civ. n. 23989/2019
La sospensione necessaria del processo per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., rispondendo all'esigenza, di ordine pubblico, di evitare il conflitto di giudicati, deve essere disposta dal giudice di merito, non appena ne ravvisi i presupposti, anche d'ufficio, indipendentemente, cioè, da un'istanza di parte che, qualora formulata, equivale ad una semplice sollecitazione all'esercizio del potere officioso.
Cass. civ. n. 16361/2019
Ove intercorra tra due giudizi un rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., la sospensione di quello "pregiudicato", comportandone la quiescenza fino alla definizione di quello "pregiudicante", non può essere adottata se quest'ultimo sia stato a sua volta sospeso, in quanto ritenuto dipendente dalla decisione del primo, non sussistendo in tal caso il presupposto, richiesto dall'art. 295 c.p.c., dell'effettiva pendenza della controversia "pregiudicante" e della sua idoneità ad approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale; invero, il giudice dell'unica causa effettivamente pendente non può revocare, né altrimenti sindacare, l'ordine di sospensione impartito nell'altra, rimovibile soltanto con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. (nella specie non più proponibile per decorso del termine), e una nuova pronuncia di sospensione si tradurrebbe in un'inevitabile paralisi del rapporto processuale poiché non potrebbe mai realizzarsi la condizione risolutiva rispettivamente apposta dai due giudici alla sospensione di ciascun procedimento. (Fattispecie riguardante un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e uno di opposizione allo stato passivo concernenti identica controversia).
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In tema d'impugnazione del provvedimento di sospensione del processo, non osta all'ammissibilità del regolamento di competenza la circostanza che la sospensione non sia stata disposta con ordinanza, ma con sentenza, essendo la forma di detto provvedimento irrilevante ai fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione, costituito, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., esclusivamente dal regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 12999/2019
La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la pregiudizialità soltanto logica tra il giudizio sull'inefficacia della cessione di "leasing" ed il riconoscimento di parte del risarcimento per il godimento del bene da restituire e l'opposizione a decreto ingiuntivo, fondato sulla pronuncia di inefficacia del contratto, concernente altra parte delle somme dovute per la mancata restituzione del bene).
Cass. civ. n. 20491/2018
Ai fini della sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la pregiudizialità di una controversia amministrativa è configurabile solo laddove entrambi i giudizi pendano tra le stesse parti ed il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche qualora innanzi allo stesso sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, in quest'ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo.
Cass. civ. n. 17392/2018
Tra l'azione di disconoscimento della paternità e quella di dichiarazione giudiziale di altra paternità, sussiste un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico con la conseguenza che. in pendenza del primo giudizio, il secondo, ex art. 295 c.p.c., deve essere sospeso, coerentemente con l'art. 253 c.c..
Cass. civ. n. 20072/2017
Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato l’ordinanza di sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per un credito a titolo di mediazione prestata dall'opposta, sulla base della ritenuta pregiudizialità della decisione di altra causa pendente tra la venditrice-opponente e l'acquirente dell’immobile ed avente ad oggetto il mancato avveramento di una condizione sospensiva del contratto di vendita).
Cass. civ. n. 6834/2017
In tema di rapporto tra giudizio civile e processo penale, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono gli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., ove alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale. (Così statuendo, la S.C. ha annullato l'ordinanza di sospensione e disposto la prosecuzione del giudizio, avente ad oggetto domanda di risoluzione del contratto nei confronti di un convenuto, e di rilascio di un fondo nei confronti di altro, rilevando che solo riguardo a quest'ultima – in relazione ai fatti oggetto del coevo giudizio penale, concernente pretesa frode processuale per immutazione dello stato dei luoghi – poteva al più configurarsi un collegamento con il procedimento penale, così da potersi giustificare, previa separazione dei giudizi, la sospensione "in parte qua" del processo civile).
Cass. civ. n. 5463/2017
In materia di contratti agrari, la causa di rilascio del fondo, promossa dal proprietario concedente o acquirente del fondo stesso, ha carattere di pregiudizialità giuridica rispetto alla causa di riscatto promossa dall’affittuario qualora, con efficacia di giudicato, si chieda l’accertamento della scadenza del contratto anteriore all’alienazione, con conseguente necessità di sospensione del giudizio di riscatto in attesa che sia definito il giudizio di rilascio.
Cass. civ. n. 12711/2016
In materia di immigrazione, tra il giudizio di opposizione all'espulsione e l'accertamento in sede penale dei fatti che sarebbero a base della valutazione di pericolosità dell'espulso, non sussiste un rapporto di pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c., idoneo a giustificare la sospensione del primo, ma solo un rapporto di connessione.
Cass. civ. n. 6510/2016
Non sussiste rapporto di pregiudizialità tra il processo penale avente ad oggetto i reati di falso e truffa ed il processo civile volto ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c., atteso che, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale.
Cass. civ. n. 19383/2015
La pendenza del giudizio penale sull'imputazione di usura non impone la sospensione del giudizio civile sulla nullità del patto commissorio, atteso che quest'ultimo può configurarsi anche in assenza di convenzione usuraria, sicché tra i due giudizi, pur concernenti i medesimi fatti, non ricorre il nesso di pregiudizialità-dipendenza ex art. 295 c.p.c.
Cass. civ. n. 18286/2015
Nel caso di cause connesse pendenti innanzi al medesimo giudice, questi non può disporre la sospensione ex art. 295 c.c. ma deve verificare se i giudizi si trovino irrimediabilmente in fasi diverse, sì da renderne impossibile la riunione (come nel caso, ad esempio, in cui una causa sia già rimessa in decisione e l'altra ancora in trattazione o in fase istruttoria), ovvero se sia ancora realizzabile la riunione ritardando il procedere dell'uno in attesa della maturazione della fase istruttoria anche per l'altro.
Cass. civ. n. 15797/2015
Non sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria, tale da imporre la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., tra il giudizio di responsabilità dell'amministratore di una società ex art. 2393 c.c., di natura contrattuale, e quello di accertamento della nullità di alcuni contratti stipulati dalla stessa società e della responsabilità extracontrattuale di terzi soggetti, attesa l'ontologica differenza sia delle parti sia delle "causae petendi", idonea ad escludere ogni potenziale situazione di contrasto tra giudicati.
Cass. civ. n. 15094/2015
Non sussiste un rapporto di pregiudizialità tale da giustificare la sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. tra la controversia, pendente tra locatore e locatario, per intervenuta scadenza del contratto di locazione e il giudizio di sfratto per morosità, instaurato dal locatario nei confronti del sub conduttore, attesa la parziale diversità soggettiva delle parti dei rispettivi giudizi e tenuto conto che l'obbligo del subconduttore al pagamento dei canoni a favore del sublocatore persiste fino a ché perduri l'occupazione dell'immobile, senza che assuma rilievo l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione principale.
Cass. civ. n. 14979/2015
In tema di sospensione del processo, non è ravvisabile alcun nesso di pregiudizialità-dipendenza, agli effetti dell'art. 295 c.p.c., tra causa petitoria e causa possessoria, poiché l'una è volta alla tutela della proprietà o di altro diritto reale, mentre l'altra soltanto al ripristino dello stato di fatto mediante un'azione che culmina in un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale indipendentemente dall'esistenza o meno del diritto al quale il possesso corrisponde e il cui eventuale contrasto col giudicato petitorio va risolto attraverso le opportune "restitutiones in integrum".
Cass. civ. n. 4758/2015
In applicazione del nuovo codice di procedura penale il rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione, nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile, previste dall'art. 75, terzo comma, cod. proc. pen., detto processo deve proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale e il giudice civile accerta autonomamente i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché non è tenuto a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale in cui si sia proceduto ad una valutazione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme.
Cass. civ. n. 4038/2014
Non sussiste il rapporto di pregiudizialità, ai fini della sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ., tra il giudizio di risoluzione contrattuale promosso dal subappaltante nei confronti del subappaltatore per l'inadempimento di questi, ed il giudizio promosso dallo stesso subappaltante nei confronti del fideiussore per escutere la garanzia prestata per l'inadempimento del subappaltatore, tenuto conto sia dell'autonomia dei rapporti e della diversità dei soggetti, non esclusa dal carattere accessorio della garanzia, sia del fatto che l'inadempimento del subappaltatore non può essere accertato con efficacia di giudicato nei confronti del fideiussore in un giudizio cui quest'ultimo è estraneo.
Cass. civ. n. 673/2014
La sospensione necessaria del giudizio civile, secondo quanto dispongono gli artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp, att. cod. proc. pen., richiede l'identità dei fatti materiali oggetto di accertamento in entrambi i giudizi, con l'eccezione delle limitate ipotesi previste dall'art. 75, terzo comma, cod. proc. pen. Ne discende che, ai fini della sospensione del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non rileva la pendenza di un procedimento penale per falsità della relata di notifica dell'atto di opposizione, quando nel giudizio civile tale falsità sia stata oggetto non di querela di falso, ma solo di contestazioni in ordine al profilo della validità o esistenza della notificazione.
Cass. civ. n. 22463/2013
Il rapporto tra giudizio civile e penale è ispirato al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado (art. 75 c.p.p.), in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza con la quale il tribunale adito con azione di risarcimento danni, rilevata la pendenza di un giudizio concernente la responsabilità penale dei convenuti per i medesimi fatti per i quali erano stati citati in sede civile, aveva sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.).
Cass. civ. n. 12901/2013
La sospensione necessaria del processo civile, in pendenza di un giudizio amministrativo tra le stesse parti, la cui decisione sia ritenuta pregiudiziale rispetto al primo, è ammissibile, pur mancandone la corrispondente previsione nel vigente testo dell'art. 295 cod. proc. civ., se imposta dall'esigenza di evitare un conflitto tra giudicati e non anche se il possibile contrasto riguardi i soli effetti pratici delle rispettive pronunce, potendosi astrattamente configurare solo laddove il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche qualora, innanzi allo stesso, sia impugnato un provvedimento amministrativo nell'ambito del giudizio a tutela di diritti soggettivi.
Cass. civ. n. 7932/2013
Ordinata la sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., e proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, se nelle more della decisione della Cassazione, venga deciso il processo ritenuto pregiudicante con sentenza passata in giudicato, si determina la sopravvenuta carenza di interesse delle parti in ordine alla decisione sulla questione relativa alla sospensione e, quindi, la cessazione della materia del contendere relativamente al regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 20318/2012
Non sussiste pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fra il giudizio di revocazione di un decreto ingiuntivo, di cui sia stata dichiarata l'esecutorietà per mancata opposizione, ed il giudizio di opposizione a precetto fondato sul medesimo titolo giudiziale, posto che con il primo, necessariamente motivato da ragioni diverse da quelle su cui si basa l'opposizione, si contesta la formazione del titolo stesso.
Cass. civ. n. 16844/2012
L'art. 295 c.p.c., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione ma ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sospensione di un giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali in ragione della pendenza in grado più avanzato tra le stesse parti di altro giudizio analogo relativo a diverso periodo contributivo, in ragione della autonomia dei procedimenti e della diversità di oggetto degli stessi).
Cass. civ. n. 15053/2012
La sospensione necessaria del processo civile, a norma dell'art. 295 c.p.c., può disporsi solo se imposta da un'esplicita norma di legge, ovvero quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico e giuridico dell'altra, di cui sia richiesto l'accertamento con efficacia di giudicato. Pertanto, la pendenza del giudizio di impugnazione del lodo per nullità, fondata sulla illegittimità della investitura degli arbitri, non impedisce al presidente del tribunale di liquidare il compenso per l'opera prestata ai sensi dell'art. 814 c.p.c., essendo la sua competenza limitata alla determinazione del "quantum", senza che egli possa conoscere della denuncia di eventuali vizi del procedimento arbitrale.
Cass. civ. n. 10974/2012
La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari.
Cass. civ. n. 1865/2012
La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. è applicabile anche al processo tributario qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto al giudicato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la decisione della commissione tributaria regionale che, pur riconoscendo effetti decisivi alla sentenza non definitiva di annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta compagine sociale, non aveva disposto, in attesa della definizione di quel giudizio, la sospensione del processo pendente nei confronti del socio, avente ad oggetto l'accertamento IRPEF per la stessa annualità di imposta).
Cass. civ. n. 170/2012
L'ipotesi della sospensione necessaria del processo, che non sia imposta da una specifica disposizione di legge, ha per fondamento non solo l'indispensabilità logica dell'antecedente, avente carattere pregiudiziale nel senso che la definizione della relativa controversia si ponga come momento ineliminabile del processo logico della causa dipendente, prendendo questa contenuto anche da quanto affermato con la pronuncia sulla controversia pregiudiziale, ma anche l'indispensabilità giuridica, nel senso che l'accertamento dell'antecedente logico venga postulato con effetto di giudicato per modo che possa eventualmente verificarsi conflitto tecnico di giudicati. Non ricorre, pertanto, questa ipotesi, nel caso in cui il comodante abbia agito per ottenere il rilascio dell'immobile e il comodatario abbia a sua volta promosso giudizio tendente all'accertamento dell'acquisto a suo favore della proprietà dell'immobile per usucapione, non ravvisandosi la possibilità di conflitto di giudicati tra le eventuali sentenze di accoglimento delle rispettive domande, attesa l'unica conseguenza che - per effetto della seconda che accerti la titolarità del bene in capo al comodatario - il comodante sarà costretto a restituire l'immobile che quello aveva dovuto consegnargli in ottemperanza della prima sentenza.
Cass. civ. n. 26776/2011
La sospensione necessaria del processo di cui all'art. 295 c.p.c., che è rivolta a prevenire i conflitti tra giudicati contraddittori, non può essere determinata dalla pendenza di una domanda di risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore in rapporto alla domanda di rilascio per finita locazione dello stesso immobile, giacché, ove il primo giudizio si concluda con l'accoglimento della domanda di risoluzione, la statuizione sulla domanda di licenza per finita locazione rimane senza effetti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto, talché non si realizza una situazione di contraddittorietà di giudicati, ma soltanto l'inutilità della seconda decisione.
Cass. civ. n. 26469/2011
La sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 c.p.c., quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il "thema decidendum" del processo pregiudicato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui era stata disposta la sospensione del giudizio possessorio avente ad oggetto una frequenza radiofonica, per la ritenuta pregiudizialità di un giudizio amministrativo volto all'annullamento della diffida alla disattivazione di impianto interferente).
Cass. civ. n. 26332/2011
In tema di sospensione necessaria del processo civile, ove l'azione esercitata riguardi non già il risarcimento dei danni derivati dal reato per cui pende il processo penale, ma l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il rapporto tra il giudizio civile sospeso ed il giudizio penale non può essere disciplinato dall'art. 75 c.p.p.
Cass. civ. n. 24369/2011
Non sussiste un rapporto di pregiudizialità, tale da giustificare la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fra il giudizio di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare e quello di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il relativo contratto definitivo, non costituendo l'accertamento della fondatezza della prima domanda un antecedente logico indispensabile per la pronuncia sulla seconda.
Cass. civ. n. 11964/2011
La sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. non può essere disposta quando il processo pregiudicante venga individuato nella proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato, determinandosi in quest'ipotesi non l'instaurazione di un giudizio ma l'attivazione di un procedimento amministrativo.
Cass. civ. n. 1948/2011
Non ricorre la causa di sospensione necessaria della causa di lavoro (nella specie, promossa per il riconoscimento, in capo al ricorrente, del diritto al pagamento di differenze retributive) in relazione alle cause di petizione dell'eredità e di riconoscimento della qualità di figlio naturale, in quanto la predetta sospensione, prevista dall'art. 295 c.p.c., postula la dipendenza della decisione dall'esito di altro procedimento e, pertanto, esige che la pronuncia da adottarsi in una distinta sede sia idonea ad assumere effetto vincolante nella causa pregiudicata, sì da risolvere in tutto o in parte il dibattito; l'indicata situazione non è ravvisabile quando difetti la coincidenza delle parti delle due contese, posto che i limiti soggettivi del giudicato sostanziale ostano a che la decisione dell'una causa possa determinare la decisione dell'altra.
Cass. civ. n. 25272/2010
L'art. 295 c.p.c., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni, per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti. (Nella specie, la Corte ha cassato l'ordinanza con la quale il tribunale, al fine di evitare un asserito contrasto di giudicati, aveva disposto la sospensione del procedimento nel quale l'attrice aveva dedotto che un immobile era occupato dalla convenuta, in attesa della definizione di altro procedimento nel quale la stessa attrice aveva dedotto l'occupazione da parte di altro soggetto convenuto nel secondo giudizio).
Cass. civ. n. 23914/2010
Il rapporto di pregiudizialità-dipendenza che, a norma dell'art. 295 c.p.c., legittima la sospensione del processo, va apprezzato in modo oggettivo, e, quindi, con riferimento ad entrambi gli esiti possibili del giudizio pregiudicante. Esso, pertanto, sussiste fra un giudizio di rilascio di un immobile - goduto secondo l'attore in comodato precario dal convenuto - nel quale quest'ultimo abbia eccepito il suo diritto di permanere nel godimento in virtù della pattuizione intervenuta in una donazione remuneratoria stipulata con l'attore, e il giudizio in cui il convenuto abbia chiesto l'accertamento della simulazione del contratto di donazione remuneratoria in forza del quale egli ha trasferito al comodante altro immobile (nella specie in asserita remunerazione del precario) e nel contempo sia stata pattuita la protrazione del comodato invocato nell'altro giudizio. L'accertamento positivo o negativo della simulazione, infatti, determinando l'accertamento della validità o meno anche della clausola relativa alla protrazione del comodato, pregiudica l'eccezione prospettata nel giudizio di rilascio "iure commodati".
Cass. civ. n. 23055/2010
Ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo, il periodo di sospensione ex art. 295 c.p.c. non può essere automaticamente escluso dal relativo calcolo, ma potrà essere considerato una circostanza da valutare sotto il profilo del criterio della "complessità", di cui all'art. 2 della legge n. 289 del 2001 e, quindi, consentire una deroga generale ai parametri di durata indicati dalla CEDU, giustificandone l'incremento.
Cass. civ. n. 18673/2010
Ove sia stata proposta al tribunale una domanda di divisione ereditaria relativa ad un fondo ed il convenuto abbia avanzato, fra l'altro, domanda riconvenzionale di accertamento dell'esistenza sul fondo stesso di un contratto di affitto agrario, la rimessione della domanda riconvenzionale alla sezione specializzata agraria non giustifica, di per sé, l'automatica sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., del giudizio di divisione; infatti, un problema di pregiudizialità dell'accertamento del rapporto agrario si può porre soltanto con riferimento al momento in cui dovessero essere adottate disposizioni conseguenti all'accertamento del modo della divisione, tali da comportare l'estromissione del convivente risultato affittuario dal lotto a lui assegnato in sede di divisione.
Cass. civ. n. 15353/2010
La sospensione necessaria del processo, ex art. 295 c.p.c., presuppone l'esistenza di un nesso di pregiudizialità sostanziale, ossia una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, dedotti in via autonoma in due diversi giudizi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro (dipendente) in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo. Ove, invece, contro la medesima sentenza di primo grado esecutiva vengano proposti appello ed opposizione di terzo, si è in presenza di due distinti mezzi di impugnazione esercitati nell'ambito dello stesso processo, sicché la pregiudizialità che verrebbe a configurarsi è meramente processuale e non sostanziale. Ne consegue che - fermi i poteri del giudice dell'opposizione di pronunciare la sospensione dell'esecuzione della sentenza - non può farsi ricorso alla sospensione del giudizio di appello ex art. 295 c.p.c., essendo ciascuna impugnazione destinata a proseguire per proprio conto, e la coordinazione tra le stesse si prospetta soltanto in riferimento ai rispettivi provvedimenti conclusivi, nel senso che la riforma della sentenza tra le parti produrrà la cessazione della materia del contendere del profilo impugnatorio del giudizio di opposizione, così come l'accoglimento dell'opposizione di terzo, con relativo annullamento della sentenza opposta, farà venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di appello.
Cass. civ. n. 818/2010
In tema di sospensione necessaria del processo, qualora il diritto dedotto in un separato giudizio, dalla cui definizione dipende la decisione della causa, tragga origine da un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in via principale, è necessario, affinché si instauri un rapporto di pregiudizialità sul piano processuale, che tale fatto sia stato ritualmente e tempestivamente dedotto nel processo dipendente, in quanto solo in tal caso il giudice è tenuto a tenerne conto, non potendosi, attraverso l'istituto della sospensione, introdurre una domanda o un'eccezione preclusa; a maggior ragione, non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria del processo, qualora una domanda riconvenzionale sia stata irritualmente proposta, e il processo pregiudiziale che la reitera sia stato iniziato successivamente, consentendosi altrimenti di reintrodurre nel primo giudizio una domanda inammissibile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento di una servitù, era stata disposta la sospensione in attesa della definizione di un altro giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta estinzione per prescrizione della medesima servitù, benché nel primo giudizio la domanda riconvenzionale di accertamento della prescrizione fosse stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva).
Cass. civ. n. 27426/2009
La sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 c.p.c., quando la decisione del medesimo "dipenda" dall'esito di altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, ossia portata vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata. A tal fine, la nozione di pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui era stata disposta la sospensione del giudizio di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società, in attesa della definizione di altro giudizio, avente ad oggetto l'accertamento della qualità di soci degli attori, affermando che il giudice di merito avrebbe dovuto, anche d'ufficio, decidere sulla legittimazione "ad causam" degli attori, nel giudizio di responsabilità, con carattere preliminare rispetto alla decisione di merito, costituendo tale legittimazione un presupposto processuale e non una condizione all'azione, come erroneamente ritenuto dal giudice del merito).
Cass. civ. n. 16722/2009
Essendo sufficiente, per l'esperimento dell'azione revocatoria, l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, il giudizio promosso con tale azione non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. nel caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, in quanto la definizione di questa seconda controversia non costituisce l'indispensabile precedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria.
Cass. civ. n. 10054/2009
In materia di rapporto tra processo civile e processo penale, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono gli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 att. c.p.c., solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile, atteso che, fuori da tali casi, la sospensione di quest'ultimo si tradurrebbe in una violazione del principio di ragionevole durata del processo.
Cass. civ. n. 317/2009
Attesa l'autonomia del giudizio civile di risarcimento del danno rispetto a quello penale, ove l'illecito abbia integrato gli estremi di un reato, non è consentito al giudice civile sospendere il processo dinanzi a lui pendente, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nell'attesa della definizione del giudizio penale, nemmeno nel caso in cui dopo l'introduzione del giudizio civile gli attori si siano costituiti parti civili nel processo penale, perché in tale ipotesi il giudice civile deve adottare i provvedimenti di cui all'art. 75, comma primo, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 24751/2007
Presupposto per la sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non è la mera pregiudizialità di carattere logico, ma solo la pregiudizialità che si traduca in un potenziale conflitto di giudicati; conseguentemente, non è integrata l'ipotesi di sospensione necessaria fra la domanda di annullamento o di rescissione del contratto di locazione e la domanda tendente a far valere medio tempore gli effetti dello stesso contratto, atteso che l'eventuale accoglimento della prima non comporta necessariamente conflitto di giudicati, non essendo incompatibile con la provvisoria efficacia del contratto, salvo il diritto delle parti alle restituzioni, e sempre che nella causa tendente a far valere gli effetti del contratto non sia stata proposta apposita domanda o eccezione diretta ad ottenere una pronuncia, in via principale o incidentale, sull'annullabilità o rescindibilità.
Cass. civ. n. 16995/2007
Il rapporto di pregiudizialità tra due controversie, che impone al giudice di sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ricorre solo quando la decisione della prima influenzi la pronuncia che deve essere resa sulla seconda, nel senso che sia idonea a produrre effetti relativamente al diritto dedotto in lite e che possa, quindi, astrattamente configurarsi il conflitto tra giudicati. Ne consegue che la natura privata dell'arbitrato e del provvedimento che ne deriva, escludendo il pericolo di un contrasto di giudicati, impedisce anche la possibilità per il giudice di sospendere la causa in attesa della definizione di una lite pendente davanti agli arbitri o in relazione alla quale sia prevista la definizione a mezzo di arbitrato.
Cass. civ. n. 16992/2007
La mancata sospensione del giudizio, nei casi in cui se ne assume la necessarietà, integra un vizio della decisione, astrattamente idoneo ad inficiare la successiva pronuncia di merito; essa, traducendosi nella violazione di una norma processuale, ricade nella previsione dell'art. 360 n. 4 c.p.c., ed è quindi deducibile con il ricorso per cassazione avverso la sentenza che contenga eventuali provvedimenti sulla sospensione, ovvero ribadisca o modifichi precedenti ordinanze adottate in materia nella fase dell'istruzione della causa, fermo restando che eventuali provvedimenti di sospensione, se positivi, sono autonomamente impugnabili con istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., come sostituito dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353.
Cass. civ. n. 10185/2007
Poiché l'art. 295 c.p.c., la cui ragione fondante è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, fa esclusivo riferimento all'ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico – giuridico e non già in senso meramente logico, la sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell'ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull'an debeatur e di quello sul quantum fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico, essendo in tal caso applicabile l'art. 337, secondo comma, c.p.c., il quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo, e tenuto conto altresì del fatto che, a norma dell'art. 336, secondo comma, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull'an debeatur determina l'automatica caducazione della sentenza sul quantum anche se su quest'ultima si sia formato un giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza con la quale il tribunale aveva disposto la sospensione del procedimento in opposizione a decreto ingiuntivo relativo al risarcimento del danno da licenziamento dichiarato illegittimo, a causa della pendenza, in appello, tra le stesse parti, del giudizio sulla impugnativa del licenziamento).
Cass. civ. n. 24859/2006
La sospensione necessaria del processo, a norma dell'art. 295 c.p.c., presuppone non soltanto che tra due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità giuridica, nel senso che la situazione sostanziale che costituisce oggetto di uno di essi rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di quella che costituisce oggetto dell'altro, ma anche che, per legge o per esplicita domanda di una delle parti, la questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia di giudicato, ben potendo altrimenti risolverla in via incidentale il giudice della causa pregiudicata, nell'ottica di una sollecita definizione della controversia, la quale, avendo trovato riconoscimento nell'art. 111 Cost., prevale sull'opposta esigenza di evitare un contrasto tra giudicati.
Cass. civ. n. 21635/2006
Allorquando una medesima questione sia già stata sottoposta all'esame della giustizia comunitaria – perché proposta innanzi al Tribunale di prima istanza di Lussemburgo, oppure perché già sollevata da un giudice nazionale direttamente dinanzi alla Corte di Giustizia –, il successivo giudice nazionale, non di ultima istanza, cui sia sottoposta una controversia sullo stesso punto, la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria, può legittimamente sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente, senza che sia necessario, a tal fine, che sollevi a sua volta la medesima questione dinanzi alla giustizia comunitaria.
Cass. civ. n. 21251/2006
La sospensione del processo è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da un'espressa disposizione di legge, ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di questi presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, sicché disporla, o non rientra, nel potere discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che, allorquando pendano nei confronti della medesima persona, contemporaneamente, un procedimento penale ed un procedimento disciplinare, quest'ultimo non deve essere necessariamente sospeso, salvo che la sospensione non risulti essere imposta da una specifica disposizione di legge, perché la definizione del procedimento penale non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico del giudizio disciplinare, non solo perché questo si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non penali, ma anche perché, dal combinato disposto degli artt. 653 vigente c.p.p. e 211 att. si evince il venir meno, con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, del principio della cosiddetta pregiudiziale penale sancita, in via generale, dall'art. 3 dell'abrogato codice di procedura penale.
Cass. civ. n. 13544/2006
Nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di P.C. nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi.
Cass. civ. n. 1653/2005
La sospensione del processo per pregiudizialità non è ammissibile allorché sia possibile la riunione e la decisione congiunta dei giudizi davanti al giudice della causa pregiudiziale o a quello della causa dipendente attraverso gli strumenti offerti dagli artt. 34, 40, 274 c.p.c., atteso che il processo simultaneo è il mezzo più efficace per perseguire la speditezza e il coordinamento delle decisioni. (Nella specie, la Corte Cass. ha annullato il provvedimento con cui, pendendo innanzi a sezioni diverse dello stesso tribunale due controversi, l'una di opposizione ad intervento in una procedura esecutiva e l'altra di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto per lo stesso credito, il giudice della causa di opposizione all'esecuzione aveva sospeso il processo pendente innanzi a sé).
Cass. civ. n. 17445/2004
Presupposto per la sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., è la prova che una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali sia effettivamente pendente dinanzi allo stesso o ad altro giudice ed in grado di approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale. La valutazione circa la sussistenza di tale prova, riservata in via esclusiva al giudice del merito, è sottratta al sindacato della Corte di cassazione, dinanzi alla quale non è, pertanto, consentito alla parte, che si sia sottratta a tale onere, provvedervi depositando la documentazione all'uopo occorrente.
Cass. civ. n. 17419/2004
In tema di sospensione c.d. anomala del processo civile, ove la causa di sospensione sia stata stabilita da un decreto-legge (nella specie n. 513 del 1996) che non venga convertito, e ove sia necessario stabilire la tempestività dell'istanza di fissazione della nuova udienza dopo la cessazione della causa di sospensione (per l'avvenuta decadenza del decreto-legge che l'aveva disposta), ai sensi dell'art. 297 c.p.c., calcolando l'eventuale avvenuto decorso del termine perentorio di sei mesi previsto a pena di estinzione del giudizio (art. 307 c.p.c.), il dies a quo a partire dal quale va computato tale termine è costituito dalla data in cui sia stato pubblicato l'apposito avviso di mancata conversione del decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale, a cura del Ministero della Giustizia. (Nell'enunciare tale principio la Corte di cassazione ha respinto la tesi della necessità di una conoscenza concreta dell'evento, a mezzo notificazione o comunicazione di esso, perché contrario all'interpretazione adeguatrice della sospensione anomala del processo).
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La sospensione dei termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi, anche arbitrali, in corso, stabilita dall'art. 6, comma primo, D.L. n. 513 del 1996 (non convertito in legge), a partire dal primo luglio 1996 al 30 giugno 1997, per raggiungere e conseguire la finalità di «definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione post terremoto» delle regioni meridionali interessate, riguarda anche i processi in corso e, pur essendo del tipo c.d. anomalo, e cioè non riconducibile alla previsione dell'art. 295 c.p.c., ad essa si applica il termine semestrale perentorio, decorrente dalla cessazione della causa di sospensione, entro il quale le parti debbono chiedere la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire a pena di sua estinzione, ai sensi dell'art. 307 c.p.c. Infatti, l'applicabilità della disciplina acceleratoria stabilita dall'art. 297 c.p.c., che acquista valore generale in mancanza di una disciplina legislativa speciale, s'impone in via interpretativa nel rispetto dell'art. 111, secondo comma, ult. parte, Cost., il quale assicura la ragionevole durata del processo e dell'art. 6 CEDU, cui l'Italia ha prestato adesione con la Legge n. 848 del 1955, che non consente, nell'ambito del processo, inerzie o inattività di mera attesa. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso proposto contro la sentenza di merito, con la quale era stata dichiarata l'estinzione del processo perché l'istanza di prosecuzione del giudizio, sospeso in ragione della disposizione speciale contenuta nel D.L. n. 513 del 1996, era stata depositata quando era già stato superato il termine di sei mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione).
Cass. civ. n. 14430/2004
Il provvedimento che nega la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. al pari di quello che la dispone o la revoca, ha carattere ordinatorio e non decisorio, in quanto regola lo svolgimento del processo senza pronunziare sulle pretese dedotte in giudizio, e, pertanto, è soltanto revocabile da parte del giudice che lo ha emesso, ma non è suscettibile di impugnazione, neppure mediante ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione, ancorché adottato erroneamente sotto forma di sentenza, né nei suoi confronti è possibile esperire il regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c. come sostituito dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353, in quanto tale possibilità è esperibile solo contro i provvedimenti che dichiarano la sospensione.
Cass. civ. n. 11463/2004
Presupposti per la sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., sono sia la pendenza dinanzi allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, ma oggettivamente diverse da tali ultime questioni, sia la mancata sottoposizione della questione pregiudiziale anche all'esame del giudice che dovrebbe, in ipotesi, procedere alla sospensione, poiché, in tal caso, essendo egli investito della questione, ha il potere di decidere, a meno che non ricorra, con le altre controversie, un'ipotesi di riunione, di litispendenza o di continenza di cause. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso, con riferimento alla domanda di pagamento della indennità di maternità proposta da una bracciante agricola, che ricorresse un'ipotesi di sospensione necessaria in relazione alla causa avente ad oggetto l'accertamento del diritto della medesima lavoratrice alla iscrizione negli elenchi nominativi in forza dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dando per pacifica la sussistenza del diritto alla iscrizione negli elenchi, oggetto della controversia asseritamene pregiudiziale, e ritenendo che l'accertamento della sussistenza della subordinazione avrebbe dovuto essere effettuato nel medesimo giudizio avente ad oggetto l'indennità di maternità).
Cass. civ. n. 6142/2004
In tema di sospensione necessaria del processo per pregiudizialità di altro procedimento, la improcedibilità del procedimento pregiudiziale può essere rilevata e dichiarata solo dal giudice competente per quel procedimento, non anche dal giudice del procedimento pregiudicato, che, verificato il rapporto di pregiudizialità, deve limitarsi a sospendere il procedimento pendente dinanzi a sé. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, legittimamente, il giudice di merito, in sede di opposizione allo sfratto per morosità, si era limitato a sospendere il procedimento per pregiudizialità di altro procedimento avente ad oggetto la compensazione dei rispettivi crediti senza valutare e statuire sulla procedibilità del procedimento pregiudiziale).
Cass. civ. n. 17190/2003
L'ordinanza che dispone la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295, c.p.c., non è impugnabile in Cassazione nè ai sensi dell'art. 360, c.p.c., nè dell'art. 111, Cost., ma, dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, può essere impugnata esclusivamente con ricorso per regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42, c.p.c., il quale deve essere notificato alle controparti nel termine perentorio di trenta giorni (art. 47, c.p.c.), essendo tuttavia ammissibile la conversione nel ricorso ai sensi dell'art. 42, c.p.c., del ricorso ordinario o ex art. 111, Cost., se questo abbia i requisiti di sostanza – tra cui il rispetto del predetto termine – e forma previsti dall'art. 47, cit.; nel caso in cui sia ammissibile detta conversione, il ricorso può essere deciso all'esito della sua trattazione in udienza pubblica, non occorrendo disporne la trattazione in camera di consiglio, sia perché il codice di rito non prevede il caso della trasformazione del rito ordinario nel rito camerale (art. 375, c.p.c.), sia perché regola generale è quella della trattazione dei ricorsi in pubblica udienza, che assicura la realizzazione dei principi di oralità ed immediatezza, nonché del diritto di difesa e del principio fondamentale recato dall'art. 6, C. 1, Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in tema di pubblicità del processo, senza affatto incidere sui poteri del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 13891/2003
In tema di sospensione necessaria del processo civile, benché nel testo dell'art. 295, c.p.c., modificato dall'art. 35, legge n. 353 del 1990, manchi il riferimento ad una pregiudiziale “controversia amministrativa” (presente, invece, nella precedente formulazione), non può escludersi, in via di principio, la sospensione necessaria del giudizio civile in pendenza di un giudizio amministrativo, che deve ritenersi ammissibile qualora sia imposta dall'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, ipotesi che non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia e se tra i giudizi sussista diversità di petitum e di parti, essendo peraltro il G.O. competente a conoscere dei provvedimenti amministrativi eventualmente incidenti sui presupposti della domanda, ai fini e nei limiti di una loro eventuale disapplicazione agli effetti della decisione sulla controversia relativa a diritti soggettivi. (Nella specie, la S.C., ha escluso la sussistenza dei presupposti della sospensione necessaria tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di avviamento in favore del gestore provvisorio di una sede farmaceutica ed il giudizio promosso in sede amministrativa per l'annullamento del provvedimento di cessazione di detta gestione).
Cass. civ. n. 11471/2003
L'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'art. 2901 del codice civile, accoglie una nozione di credito non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, in coerenza con la funzione sua propria di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie. Ne consegue che il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per il caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, in quanto la definizione di quest'ultimo giudizio non costituisce antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria.
Cass. civ. n. 11348/2003
Qualora davanti al tribunale ordinario si controverta, tra privato e P.A., della proprietà di un terreno, che si contesti costituisca l'alveo di un corso d'acqua, va rimessa al tribunale regionale delle acque pubbliche – competente per materia, ai sensi dell'art. 140, lett. b, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, in ordine alle «controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde» – l'intera causa nella quale vengono in rilievo tali limiti, con la conseguenza che non può disporsi la sospensione del giudizio pendente davanti al tribunale ordinario in attesa della definizione, davanti al tribunale delle acque, della sola questione pregiudiziale relativa ai limiti dell'alveo.
Cass. civ. n. 10837/2003
Il provvedimento di sospensione del processo emesso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., pur avendo forma di ordinanza, non è revocabile dal giudice che lo ha pronunciato, poiché tale revocabilità confliggerebbe con la previsione della impugnabilità del provvedimento predetto a mezzo regolamento necessario di competenza (ex art. 42 del codice di rito, così come sostituito dell'art. 6 della legge n. 353/1990). Ne consegue che, ove le parti, anziché proporre il regolamento de quo nel termine di cui all'art. 47 c.p.c., abbiano (come nella specie) presentato istanza per la revoca dell'ordinanza di sospensione al giudice che lo aveva emanato, e questi abbia emesso un provvedimento meramente confermativo di quello precedente, la mancata impugnazione della prima ordinanza rende inammissibile quella del secondo provvedimento (dovendosi, in caso contrario, ritenere attribuita alle parti una inammissibile facoltà di aggirare, con la proposizione della richiesta di cui all'art. 297 c.p.c. seguita da rigetto, il termine perentorio di trenta giorni stabilito dal precedente art. 47 per la proposizione del regolamento necessario di competenza, unico mezzo di impugnazione dell'ordinanza di sospensione).
Cass. civ. n. 8778/2003
Il rapporto di pregiudizialità, che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., impone la sospensione del processo, fra il giudizio promosso dall'affittuario del fondo rustico per l'accertamento del proprio diritto di riscatto in seguito al trasferimento oneroso della proprietà del fondo ed il giudizio instaurato dal terzo acquirente per ottenere il rilascio del fondo sussiste se la domanda di rilascio è fondata su fatti successivi al sorgere del diritto di riscatto e va escluso se i fatti, sui quali si basa la domanda stessa, sono anteriori.
Cass. civ. n. 6835/2003
Poiché la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. deve essere disposta dal giudice che deve decidere la causa pregiudicata, competente ad assumere il relativo provvedimento in un giudizio pendente alla data del 30 aprile 1995 innanzi al tribunale è il collegio e non il giudice istruttore, ancorché presidente, con la conseguenza che il provvedimento di sospensione emanato da quest'ultimo è illegittimo.
Cass. civ. n. 2048/2003
In tema di sospensione del processo, l'art. 295 c.p.c., stabilendo che la sospensione necessaria deve essere ordinata se la decisione della controversia “dipenda” dalla definizione di un'altra causa, non postula un mero collegamento tra due emanande sentenze, ma richiede l'esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investe una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico – giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudicati. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza che aveva disposto la sospensione del processo avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento di un lavoratore subordinato da parte della Ansaldo Energia SpA, ritenendo pregiudiziale rispetto ad esso la definizione del giudizio avente ad oggetto la domanda per la dichiarazione della nullità della cessione del relativo contratto di lavoro subordinato dalla Ansando Energia SPA al Consorzio Manila, in quanto dalla definizione di quest'ultimo dipendeva l'accertamento della perdurante esistenza del rapporto di lavoro tra l'attore e la Ansando Energia SPA).
Cass. civ. n. 5039/2002
La sospensione necessaria nel giudizio civile è subordinata alla duplice condizione dell'avvenuto esercizio dell'azione penale e della rilevanza ed opponibilità dell'eventuale giudicato penale nel processo da sospendere, requisito, quest'ultimo, che sussiste allorché la previa definizione della controversia penale, per il suo carattere pregiudiziale, costituisce l'inevitabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato l'impugnata ordinanza di sospensione del processo civile, in fattispecie di proposizione di domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto di prestazione d'opera intellettuale, consistente nella valutazione del patrimonio di alcune società, a fronte dell'avvenuto esercizio, nei confronti del professionista, parte di quel negozio, di azione penale con l'imputazione di fraudolenta sovraesposizione del valore delle partecipazioni azionarie di dette società.
Cass. civ. n. 13682/2001
Ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 75 c.p.p., 211 disp. att. c.p.c., fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 75, secondo comma c.p.p., negli altri casi, il processo può essere sospeso se tra processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 c.p.c. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma, e sempre a condizione che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p. (sulla base di tale principio la S.C. ha annullato, per mancanza di un rapporto di pregiudizialità tra i giudizi, l'ordinanza di sospensione del processo civile avente ad oggetto l'adempimento del contratto in attesa della definizione del processo penale per la truffa relativa alla determinazione dei corrispettivi).
Cass. civ. n. 12743/2001
Ai fini della sospensione del processo, spetta alla parte interessata l'onere di fornire al giudice i documenti idonei a provare la pendenza di un'altra causa e l'oggetto della medesima per consentirgli di valutare il rapporto di pregiudizialità logico-giuridica e quindi la sussistenza dell'obbligo di sospendere il processo pregiudicato per evitare il potenziale conflitto di giudicati.
Cass. civ. n. 8802/2001
Nell'ipotesi di riunione di due procedimenti pendenti, rispettivamente, dinanzi al G.I. in funzione di giudice unico e dinanzi all'organo collegiale, la competenza a sospendere l'intero processo spetta (in applicazione del principio secondo cui la sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c., o perché implichi una pronuncia di incompetenza, sia pur temporanea, o perché comporti una limitazione dei poteri decisori, va sempre adottata, con ordinanza, dall'organo che di questi sia titolare) non al giudice istruttore in funzione di giudice unico, ma al collegio, salva facoltà, per quest'organo, di separare le cause, ovvero di sospendere solo quella di sua competenza e di rimettere le altre, per il prosieguo istruttorio e per ogni determinazione (anche sulla loro eventuale sospensione), al G.I. in funzione di giudice unico.
Cass. civ. n. 7280/2001
Il rapporto di pregiudizialità che ai sensi dell'art. 295 c.p.c. impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nella ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perché la pronuncia di ciascun giudizio non potendo fare stato nei confronti delle diverse parti dell'altro, non può perciò stesso costituire il necessario antecedente logico-giuridico della relativa decisione.
Cass. civ. n. 1676/2001
L'art. 42 c.p.c. – come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 –, nel rendere impugnabili con il regolamento di competenza i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 del codice di rito, esclude che questa possa risiedere in ragioni di mera opportunità, atteso che la previsione di un controllo immediato in Cassazione di tali provvedimenti – mirante a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, di cui è componente essenziale la durata ragionevole del processo, ed alla verifica delle prescritte condizioni di pregiudizialità-dipendenza – preclude che il fondamento della sospensione ope iudicis possa rinvenirsi in una definitiva, insindacabile discrezionalità del giudice di merito.
Cass. civ. n. 7695/2000
L'art. 75 del c.p.p. del 1988 regola il rapporto tra azione civile e azione penale in modo diverso dal testo dell'art. 24 del codice previgente, richiedendo, quale presupposto della sospensione necessaria del processo civile, la possibilità della translatio iudicii, ossia la proponibilità della domanda civile in sede penale, ciò che, a sua volta, presuppone la identità della materia e la partecipazione al processo penale di tutte le parti del giudizio civile. In particolare, al terzo comma del citato art. 75 c.p.p. prevede che, se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, il processo civile è sospeso, mentre, in caso contrario, lo stesso prosegue. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza del tribunale che aveva disposto la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del processo civile pendente davanti a sé tra il fallimento di una società per azioni ed i consiglieri delegati della stessa per azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., fino alla definizione del giudizio penale a carico di uno di essi per distrazione, occultamento e dissimulazione di beni, merci e ricavi aziendali in epoca prossima al fallimento, processo nel quale il fallimento non si era costituito parte civile).
Cass. civ. n. 5026/2000
La sospensione del processo per la pendenza davanti ad altro giudice di una controversia avente carattere pregiudiziale, anche dopo la modifica apportata all'art. 295 c.p.c. dall'art. 35 della legge 26 novembre 1990 n. 353, va disposta dal giudice, indipendentemente dall'iniziativa delle parti.
Cass. civ. n. 1237/1999
La sospensione del processo contemplata dall'art. 295 c.p.c. per l'ipotesi in cui la decisione dipenda dalla definizione di una diversa causa implicando la collocazione del processo in uno stato di quiescenza fino al momento della conclusione di tale altra causa, postula che quest'ultima sia effettivamente pendente ed in grado di approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale. Tale presupposto difetta quando la causa, in tesi “pregiudicante”, sia stata già sospesa, perché a sua volta reputata “pregiudicata” dalla definizione dell'altra. Il divieto di sospensione in attesa della definizione di controversia non caratterizzata da effettiva pendenza perché in precedenza sospesa, trova conferma nel rilievo che il giudice dell'unica causa concretamente pendente non può revocare ne altrimenti sindacare, l'ordine di sospensione impartito nell'altra controversia, removibile soltanto con l'impugnazione accordata alle parti dall'art. 42, nuovo testo, c.p.c., sicché l'ammissibilità di una nuova sospensione si tradurrebbe in una ineliminabile paralisi del rapporto processuale, dato che non potrebbe mai realizzarsi la condizione risolutiva rispettivamente apposta dai due giudici alla sospensione di ciascun procedimento.
Cass. civ. n. 9787/1998
L'art. 295 c.p.c., prevedendo che il giudice «dispone» la sospensione del processo in presenza di una controversia civile od amministrativa di natura pregiudiziale da decidersi in separato giudizio con autorità di giudicato, comporta non la facoltà ma l'obbligo del giudice di disporre la sospensione del processo ogni volta che, nel suo libero apprezzamento dei fatti, abbia accertato la pregiudizialità della controversia pendente davanti ad altro giudice, rimanendo escluso che il detto giudice abbia la facoltà di non disporre la sospensione del processo, ove ritenga che la domanda introduttiva del giudizio, concernente la questione pregiudiziale, appaia prima facie palesemente infondata.
Cass. civ. n. 9440/1998
Il codice di procedura penale del 1988, non ha riprodotto la regola, dettata dall'art. 3 del codice di rito previgente, della necessaria pregiudizialità del processo penale rispetto a quello civile. Ma, pur se nel sistema attualmente in vigore esiste una tendenziale autonomia tra i due giudizi, un rapporto di pregiudizialità tra di essi non può essere negato in via astratta e di principio, ostandovi l'art. 211 delle norme di attuazione e di coordinamento del vigente codice di procedura penale, ispirato alla finalità di prevenire contraddittorietà di giudicati, il quale prevede che, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 75, comma 2, c.p.p. (e cioè quelle di giudizio civile avente ad oggetto l'azione riparatoria per le restituzioni ed il risarcimento del danno, in cui è fatto divieto di sospensione del processo civile se non quando l'azione sia stata proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), la sospensione necessaria del giudizio civile è subordinata alla duplice condizione dell'avvenuto esercizio dell'azione penale e della rilevanza ed opponibilità dell'eventuale giudicato penale nel processo da sospendere. Il nuovo assetto dei rapporti tra azione civile e penale ha dato luogo altresì alla necessità di modifica dell'art. 295 c.p.c, che, nel testo risultante dalla novella di cui all'art. 35 della legge n. 353 del 1990, stabilisce che il giudice dispone la sospensione del processo in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipenda la decisione della causa. Occorre, dunque, di volta in volta, una indagine in concreto, diretta a verificare la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra le due cause, idoneo a giustificare l'applicazione del citato art. 295 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che non aveva dato conto di tale verifica e dell'iter argomentativo che la aveva condotta ad affermare la insussistenza della pregiudizialità tra la causa civile originata dalla opposizione ad un decreto ingiuntivo per nullità della causa concernente il negozio che aveva dato luogo alla consegna al ricorrente di assegno bancario, ed il procedimento penale per il reato di usura in relazione proprio a quel titolo).
Cass. civ. n. 12895/1997
La sospensione del processo, anche nel caso di questione pregiudiziale, ha carattere interinale ed eventuale e può essere esclusa quando lo svolgimento del processo ne faccia venir meno, sia pure ex post, la necessità, come nel caso in cui la sentenza non definitiva sull'an e quella definitiva sul quantum siano state pronunciate a breve distanza di tempo l'una dall'altra, in modo che sia possibile la riunione e la decisione congiunta dei ricorsi distintamente proposti contro le predette decisioni.
Cass. civ. n. 5631/1996
Quando tra gli stessi soggetti pendano due diversi giudizi che prospettino la stessa questione di diritto – quale l'inclusione o meno della maggiorazione prevista per il lavoro notturno prestato in turni avvicendati nella base di calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità e dei compensi per ferie e festività – con riferimento a diritti maturati in periodi di tempo diversi, è configurabile tra i due giudizi solo un rapporto di connessione impropria e non anche quel rapporto di pregiudizialità non meramente logica, ma giuridica, richiesto dall'art. 295 c.p.c. ai fini della sospensione necessaria, il quale ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dell'altra, l'accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha accolto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 42, nuovo testo. c.p.c. contro ordinanza sospensiva pronunciata da giudice di primo grado in relazione alla pendenza, in grado di cassazione, di causa, di analogo contenuto, relativa a ratei antecedentemente maturati).
Cass. civ. n. 4844/1996
Poiché l'art. 295 c.p.c., la cui ratio è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, fa esclusivo riferimento all'ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non già in senso meramente logico, la sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell'ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull'an debeatur e di quello sul quantum (fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico) essendo in tal caso applicabile l'art. 337 comma secondo c.p.c., il quale in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità possa essere invocata in un separato processo prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo e tenuto conto altresì del fatto che a norma dell'art. 336, comma secondo, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull'an determina l'automatica caducazione della sentenza sul quantum anche se su quest'ultima si sia formato un giudicato apparente.
Cass. civ. n. 1501/1996
Poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, secondo comma, del codice abrogato, né sono state reiterate le altre disposizioni alla stessa collegate (artt. 24 ss. dello stesso codice) – con conseguente eliminazione di ogni riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale dal testo dell'art. 295 c.p.c., in occasione della sua riformulazione ad opera della legge n. 353 del 1990 – si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio, in precedenza imperante, della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile e che, invece, sia stato instaurato dal legislatore il diverso sistema della (pressoché) completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, terzo comma, nuovo c.p.p. (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), da un lato, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotti in giudizio. Tenuto conto di tali modifiche introdotte nell'ordinamento, la disposizione contenuta nell'art. 10, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – secondo cui la responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro permane, nonostante l'operatività della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni stessi, a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale è derivato l'infortunio – deve essere interpretata dando particolare rilievo, rispetto all'elemento letterale, alla sua ratio e all'elemento sistematico e, quindi, facendo riferimento alle disposizioni dettate dagli artt. 75 e 651 ss. c.p.c. vigente, con la conseguenza che, in caso di patteggiamento della pena ai sensi dell'art. 444, se è vero che la relativa sentenza, ai sensi del successivo art. 445, primo comma, non ha efficacia nel giudizio civile, è altrettanto vero che il giudice civile, adito dal lavoratore per ottenere il risarcimento del cosiddetto danno differenziale, ha il potere di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti al fine di stabilire la responsabilità, o meno, del datore di lavoro, giacché, se si ritenesse il contrario, la norma si porrebbe in palese contrasto con i principi dettati dagli artt. 3 e 24 Cost.
Cass. civ. n. 12720/1995
In tema di sospensione necessaria del processo civile, anche se nel testo dell'art. 295 c.p.c., modificato dall'art. 35 legge n. 353 del 1990, manca il riferimento ad una pregiudiziale «controversia amministrativa» (presente, invece, nella precedente formulazione), non può escludersi a priori la sospensione necessaria di giudizi civili in presenza di un giudizio amministrativo, quando questo verta su di un diritto soggettivo e la sua pronunzia conclusiva sia destinata a fare stato in altri giudizi; mentre, qualora il giudice amministrativo sia chiamato a decidere su interessi legittimi – su situazioni giuridiche, cioè, dalle quali, prima della loro tutela giurisdizionale, non possono derivare effetti costitutivi di diritti soggettivi – non c'è necessità di sospensione del giudizio civile, ancorché connesso in qualche modo con quello amministrativo. Ne consegue che non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria con riguardo al giudizio di rilascio, per occupazione sine titulo, di un terreno, promosso da un ente regionale di sviluppo agricolo nei confronti del figlio dell'originario assegnatario, in relazione al giudizio promosso dal figlio medesimo davanti al Tar, per la verifica dei presupposti per ottenere l'assegnazione a sé di detto terreno, non sussistendo «dipendenza» in senso giuridico tra il diritto dell'ente a vedersi restituito il possesso del fondo e quanto forma oggetto del giudizio amministrativo.
Cass. civ. n. 3409/1994
La parte, che denuncia la necessità della sospensione del giudizio a norma dell'art. 295 c.p.c., deve fornire anche la prova circa la ricorrenza di tutti indistintamente gli estremi per l'adozione del relativo provvedimento ed innanzitutto di quello concernente la precisa individuazione dei soggetti, della causa petendi e del petitum della controversia che si assume pregiudiziale rispetto al giudizio da sospendere. La valutazione circa la sussistenza di tale prova è compito del giudice di merito ed è sottratta al sindacato della Corte di cassazione; né, a norma dell'art. 372 c.p.c., è consentito alla parte, che si sia sottratta a tale onere, di sopperire a questa eventuale carenza, depositando innanzi al giudice di legittimità la documentazione che non sia stata prodotta (o non si sia potuta produrre) nei precedenti gradi di giudizio.
Cass. civ. n. 3354/1994
La sospensione del giudizio civile ex art. 295 c.p.c. è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di questi presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, sicché il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 6653/1992
La statuizione della sentenza di primo grado che, ravvisando erroneamente un rapporto di pregiudizialità, sospende, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il giudizio di una delle cause riunite, disponendone la separazione fino alla definitiva pronuncia sulle altre cause, si risolve nella omessa pronuncia su una domanda in ordine alla quale, se il vizio è stato dedotto con i motivi di gravame, il giudice di appello deve pronunciare nel merito.
Cass. civ. n. 650/1991
Il provvedimento con cui sia disposta la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo diretto soltanto a regolare l'attività processuale al fine di evitare eventuali contrasti di giudicati, non ha un contenuto decisorio bensì meramente ordinatorio, anche quando le ragioni che lo giustificano siano espresse in una coeva sentenza con la quale il giudice dopo aver deciso una o più delle domande proposte, ritenga di non poter decidere le altre rispetto alle quali il processo deve essere sospeso. Ne consegue che nel caso in cui il processo venga successivamente dichiarato estinto per mancata riassunzione nel termine all'uopo fissato, l'ordinanza di sospensione non può farsi rientrare tra i provvedimenti pronunciati nel corso del procedimento estinto, menzionati nell'art. 338 c.p.c., che modificano la sentenza impugnata, e pertanto non preclude il passaggio in giudicato di quest'ultima in conseguenza dell'estinzione del giudizio di impugnazione.
Cass. civ. n. 3783/1983
L'incidente di legittimità costituzionale determina la sospensione del solo processo nel quale è sollevato (art. 23, secondo comma della L. 11 marzo 1953, n. 87), e, pertanto, non può essere invocato quale ragione di sospensione di altro processo.
Cass. civ. n. 58/1983
L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, in quanto la concessione del richiesto provvedimento esula dalla funzione istituzionale della Corte di cassazione, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità sulle decisioni dei giudici del merito.