(massima n. 1)
Il provvedimento che nega la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. al pari di quello che la dispone o la revoca, ha carattere ordinatorio e non decisorio, in quanto regola lo svolgimento del processo senza pronunziare sulle pretese dedotte in giudizio, e, pertanto, è soltanto revocabile da parte del giudice che lo ha emesso, ma non è suscettibile di impugnazione, neppure mediante ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione, ancorché adottato erroneamente sotto forma di sentenza, né nei suoi confronti è possibile esperire il regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c. come sostituito dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353, in quanto tale possibilità è esperibile solo contro i provvedimenti che dichiarano la sospensione.