(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo, il periodo di sospensione ex art. 295 c.p.c. non può essere automaticamente escluso dal relativo calcolo, ma potrà essere considerato una circostanza da valutare sotto il profilo del criterio della "complessità", di cui all'art. 2 della legge n. 289 del 2001 e, quindi, consentire una deroga generale ai parametri di durata indicati dalla CEDU, giustificandone l'incremento.