(massima n. 1)
La sospensione necessaria del processo, ex art. 295 c.p.c., presuppone l'esistenza di un nesso di pregiudizialità sostanziale, ossia una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, dedotti in via autonoma in due diversi giudizi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro (dipendente) in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo. Ove, invece, contro la medesima sentenza di primo grado esecutiva vengano proposti appello ed opposizione di terzo, si è in presenza di due distinti mezzi di impugnazione esercitati nell'ambito dello stesso processo, sicché la pregiudizialità che verrebbe a configurarsi è meramente processuale e non sostanziale. Ne consegue che - fermi i poteri del giudice dell'opposizione di pronunciare la sospensione dell'esecuzione della sentenza - non può farsi ricorso alla sospensione del giudizio di appello ex art. 295 c.p.c., essendo ciascuna impugnazione destinata a proseguire per proprio conto, e la coordinazione tra le stesse si prospetta soltanto in riferimento ai rispettivi provvedimenti conclusivi, nel senso che la riforma della sentenza tra le parti produrrà la cessazione della materia del contendere del profilo impugnatorio del giudizio di opposizione, così come l'accoglimento dell'opposizione di terzo, con relativo annullamento della sentenza opposta, farà venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di appello.