(massima n. 1)
La statuizione della sentenza di primo grado che, ravvisando erroneamente un rapporto di pregiudizialitā, sospende, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il giudizio di una delle cause riunite, disponendone la separazione fino alla definitiva pronuncia sulle altre cause, si risolve nella omessa pronuncia su una domanda in ordine alla quale, se il vizio č stato dedotto con i motivi di gravame, il giudice di appello deve pronunciare nel merito.