(massima n. 1)
La sospensione necessaria del processo civile, a norma dell'art. 295 c.p.c., può disporsi solo se imposta da un'esplicita norma di legge, ovvero quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico e giuridico dell'altra, di cui sia richiesto l'accertamento con efficacia di giudicato. Pertanto, la pendenza del giudizio di impugnazione del lodo per nullità, fondata sulla illegittimità della investitura degli arbitri, non impedisce al presidente del tribunale di liquidare il compenso per l'opera prestata ai sensi dell'art. 814 c.p.c., essendo la sua competenza limitata alla determinazione del "quantum", senza che egli possa conoscere della denuncia di eventuali vizi del procedimento arbitrale.