(massima n. 1)
Tra l'azione di disconoscimento della paternitą e quella di dichiarazione giudiziale di altra paternitą, sussiste un nesso di pregiudizialitą in senso tecnico-giuridico con la conseguenza che. in pendenza del primo giudizio, il secondo, ex art. 295 c.p.c., deve essere sospeso, coerentemente con l'art. 253 c.c..