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Articolo 1416 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Rapporti con i creditori

Dispositivo dell'art. 1416 Codice Civile

La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato(1).

I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti(2) e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all'atto simulato(3).

Note

(1) Ad esempio, ai creditori che hanno sottoposto i beni a pignoramento. La regola deve essere coordinata con i principi in tema di trascrizione (v. 2643 ss. c.c.).
(2) Il pregiudizio deriva dal fatto che il negozio simulato diminuisce la garanzia generica su cui i creditori possono soddisfarsi (2740, 1415 c.c.).
(3) Se, invece, il conflitto è con i creditori non chirografari ma garantiti (v. 2745, 2784, 2808 c.c.), si risolve in base alle regole che governano i rapporti tra le garanzie stesse.

Ratio Legis

Nel primo comma il legislatore tutela i creditori che hanno compiuto atti di esecuzione sui beni oggetto del negozio simulato poiché con esso questi hanno vincolato tali beni alla garanzia del credito.
Nel secondo comma sono tutelati i creditori del simulato alienante in quanto la simulazione è sempre pregiudizievole nei loro confronti: pertanto, essi prevalgono anche sui creditori chirografari del simulato acquirente, in quanto questi non hanno ancora un diritto specifico sui beni ma hanno solo il diritto di sottoporli ad espropriazione.

Spiegazione dell'art. 1416 Codice Civile

Protezione dei creditori dell'acquirente apparente nell’esecuzione forzata

L'articolo in esame regola in maniera definitiva la posizione del creditore del titolare apparente e quella del creditore del simulato alienante, nonché i rapporti tra il primo e il secondo nella esecuzione del bene che ha formato oggetto del contratto simulato. Superata la fase del giudizio di cognizione ed iniziata dai creditori delle parti contraenti l’esecuzione forzata, si presentano varie situazioni che devono essere disciplinate legislativamente.

Il codice risolve in senso affermativo la dibattuta questione se anche i creditori chirografari dell'acquirente apparente debbano essere protetti. I creditori del prestanome, i quali hanno interesse a mantenere quello stato apparente di incremento patrimoniale dovuto alla conclusione del negozio simulato, possono espropriare i beni immobili acquistati fintamente dal loro debitore come possono compiere atti di esecuzione forzata sui crediti del loro debitore si è reso simulatamente cessionario e così via. Effettivamente, i creditori chirografari non hanno un diritto specifico sul patrimonio del loro debitore, ma ciò non impedisce che, mediante il compimento di un atto di esecuzione, quale può essere il pignoramento o l'intervento sul reparto, quel diritto generico si specifichi e che il creditore sia legittimato a tutelarlo anche contro il proprio debitore. Il nuovo codice ha pertanto stabilito, sempre in base al principio della tutela dell'affidamento, che quando i creditori chirografari compiono atti di esecuzione, il loro diritto di realizzare il credito sui beni appresi debba essere protetto: né il titolare apparente né il simulato alienante possono per contro eccepire la simulazione del contratto. È necessario, però, che i creditori del finto acquirente, come i suoi aventi causa, siano in buona fede o al momento dell'acquisto o al momento dell’azione esecutiva. La buona fede non ha bisogno di essere dimostrata, perché per il già richiamato principio di portata generale contenuto nell'art. 1147 ultimo comma cod. civ. è sempre presunta. Per eliminare tale presunzione occorre che l’altra parte fornisca la prova certa e sicura della mala fede del creditore, quale si avrebbe nell'ipotesi che nel momento in cui i1 creditore dava inizio alla procedura di esecuzione forzata fosse stata già trascritta la domanda di simulazione, o quando comunque il creditore fosse a conoscenza in que1 momento che il contratto di alienazione era simulato.

Conflitto tra creditori dell’uno e dell’altro contraente

Nella disciplina accolta dal codice sono distinti gli aventi causa dai creditori chirografari del simulato acquirente. Mentre gli aventi causa sono tutelati contro le impugnative degli autori della simulazione e degli aventi causa o dei creditori del simulato alienante, onde il conflitto tra aventi causa e creditori del simulato alienante da un lato e aventi causa del simulato acquirente dall'altro si risolve in un vantaggio di questi ultimi (v. articolo precedente); quando invece si tratta di creditori chirografari del simulato acquirente, i creditori del simulato alienante prevalgono sempre purché la simulazione dia stata compiuta successivamente alla nascita del credito.
La preferenza ha la sua spiegazione: «E’ vero che le due categorie di creditori, del finto alienante e del finto acquirente si trovano nella stessa situazione in quanto entrambe, nel far credito, contarono sul patrimonio del debitore e quindi anche su quegli elementi che formarono oggetto della simulata alienazione da essi ignorata; ma creditori, a differenza degli aventi causa, hanno sul patrimonio e sugli elementi di esso soltanto il diritto generico c.d. di pegno, e di fronte a tale diritto, alquanto evanescente, la realtà deve prevalere sull'apparenza». Se il credito invece è nato in epoca successiva al contratto simulato è preferito il creditore del titolare apparente. È stato rilevato che il creditore dell'alienante simulato certat de damno vitando, mentre il creditore dell'acquirente simulato certat de lucro captando .

La disciplina accolta dal codice sacrifica il creditore chirografario del simulato acquirente di fronte al creditore del simulato alienante anteriore all'atto simulato e non tiene conto che il primo può essere stato indotto a far credito al titolare apparente appunto in vista di quell'aumento fittizio del patrimonio derivato a lui attraverso la simulazione. Un rimedio però esiste: se il creditore riesca a dimostrare che fece credito al simulato acquirente proprio in ragione della solvibilità apparente determinata dall'acquisto che egli riteneva reale ed era invece simulato, si farà luogo a risarcimento per fatto illecito (art. 2043 cod. civ.). La volontà di produrre un'apparenza e di ingenerare un inganno è un fatto illecito e dà luogo a responsabilità verso i terzi danneggiati dall'illusione. Si ritiene anzi che in tutti i casi in cui terzi di buona fede vedono sacrificati i loro diritti in ragione di un atto fittizio sorge, come rimedio di carattere generale, il diritto al ristoro dei danni.

Il creditore che propone l'azione di simulazione deve dimostrare di avere un legittimo interesse di veder ristabilita la verità contro la apparenza rispetto ai beni del debitore, ma non occorre che abbia risentito un danno effettivo, essendo sufficiente la semplice possibilità che si produca una diminuzione apprezzabile dello stato patrimoniale del debitore che compi l'atto simulato, tale da porre in essere un pericolo di danno alle ragioni creditorie. Di conseguenza il creditore non è tenuto a dimostrare che il debitore, con l'atto simulato, si sia reso insolvibile; spetta invece al debitore stesso o altro cointeressato di provare, in via di eccezione, che egli, nonostante l'atto impugnato, è sempre in grado di soddisfare i suoi impegni.

Per il carattere di universalità dell'azione di simulazione e per il carattere oneroso dell'atto fraudolento occorre costituire in tutti i gradi litisconsorzio necessario di tutti i soggetti aventi interesse a contrastare le domande del creditore danneggiato, in particolare di tutti i contraenti e, in caso di morte degli originari stipulanti, dei loro eredi.

Ciò però avviene quando la simulazione sia dedotta in via di azione, non di semplice eccezione.

La cosa giudicata nascente dalla sentenza che dichiara la simulazione assoluta, accertandone la inesistenza obbiettiva, produce i suoi effetti soltanto nei confronti dell'istante, creditore di una dei contraenti, e che abbia provocato il giudicato verso tutti i partecipi al negozio, intervenuti nel giudizio, ma non nei rapporti tra questi ultimi, che siano stati nel giudizio concordi nel sostenere, contro la domanda, la reale esistenza del negozio impugnato.

La difesa del creditore non è affidata soltanto all'azione di simulazione, ma è data pure dall'azione revocatoria (art. 2900 cod. civ.) per la quale il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, quando concorrono determinate condizioni, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. È stato già accennato nella parte introduttiva alla diversa natura, al diverso fondamento e alla diversa efficacia delle due azioni, e si è già ricordato che l'azione revocatoria, la quale, a differenza dell'altra, presuppone l'effettiva alienazione del bene, non può esercitarsi insieme all'azione di simulazione, ma soltanto in via subordinata a seguito dell'esclusione del carattere fittizio dell'atto di trasferimento.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

273 Il progetto del 1936, poi, mancava di una norma che risolvesse il conflitto fra terzi di buona fede acquirenti di diritti su beni immobili.
Da ciò l'art. 293, nel quale ho sancito la preferenza dell'avente causa dal titolare apparente, se l'acquisto è anteriore alla trascrizione della domanda di simulazione, ancorché sia posteriore all'alienazione fatta dal titolare effettivo. In ogni altro caso, salvi gli effetti del possesso di buona fede, ho dato preferenza, all'acquirente in buona fede a titolo oneroso; sull'acquirente a titolo gratuito; a parità di titolo, ho preferito la posizione dell'acquirente in buona fede del titolare apparente.
Mi è sembrato di dovere, In massima, dare la preferenza al diritto di chi acquista dal titolare apparente, per accentuare sempre più la tutela della buona fede: v'è, a favore di chi ha causa dal titolare apparente, l'affidamento dato dalla pubblicità derivante dalla trascrizione che il titolare effettivo ha contribuito a creare, affidamento che non esiste quando sono stati acquistati diritti posteriormente alla trascrizione della domanda di simulazione.
Non ha importanza che l'avente causa dal titolare apparente possa avere acquistato dopo l'avente causa dal titolare effettivo: le risultanze del registro immobiliare fanno apparire a non domino l'alienazione, perché il titolare vero l'aveva fatta dopo avere alienato ad altri lo stesso diritto.
I principi così posti sono coordinati al carattere costitutivo della trascrizione a cui è stata finora informata la revisione del codice civile nella parte che concerne i diritti reali; in modo che non mi è parso opportuno presupporre espressamente la trascrizione del contratto simulato. Se, per vero, esso non è reso pubblico non ha effetto nemmeno tra le parti, e nessuna tutela può quindi meritare chi trae diritti dal finto acquirente.
274 Ma un conflitto può sorgere anche all'infuori del caso di acquisto di diritti su beni immobili.
Si deve avere riguardo, allora, anzitutto, all'efficacia del possesso di buona fede, per l'ipotesi in cui il conflitto non possa risolversi sulla considerazione di questo possesso, ho stabilito che tra acquirente in buona fede a titolo oneroso e acquirente a in buona fede a titolo gratuito è preferita la posizione del primo perché certat de damno vitando mentre il secondo certat de lucro captando; a parità di titolo ritorna a dominare la tutela dell'acquirente in buona fede dal titolare apparente.
275 Ho, poi, ritenuto di prendere in esame pure la situazione del creditore di buona fede del simulato acquirente, di fronte al doppio problema dell'opponibilità della simulazione da parte di coloro che la crearono, e del conflitto con i creditori del simulato alienante.
Mi è sembrata giusta regola vietare ai contraenti di opporre la simulazione ai creditori del finto acquirente che, in buona fede, abbiano iniziato atti di esecuzione sui beni fintamente alienati: costoro hanno concentrato sul bene stesso la garanzia generica dell'art. 1948 cod. civ., e, sulla base della apparente sua appartenenza al debitore, hanno acquisito il diritto di vedere destinato il bene appreso alla soddisfazione della loro pretesa.
I creditori del finto alienante possono, invece, provare la simulazione che pregiudica i loro diritti, perché l'apparenza è tutelata in quanto giovi non in quanto crei svantaggi.
Se poi sorge un conflitto fra i creditori del finto alienante e quelli del finto acquirente, l'ultima parte dell'art. 294 pone in preferenza i creditori del primo: si è negata qui, efficacia alla regola dell'apparenza, perché questa deve essere intesa entro giusti limiti. Vale ancora il principio secondo cui è preferito chi certat de damno vitando a chi certat de lucro captando: nella posizione che, secondo questa regola, merita la preferenza, sono soltanto i creditori del finto alienante.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

647 Le disposizioni che regolano la posizione degli aventi causa e dei creditori chirografari del simulato acquirente hanno per base il principio di tutela dell'affidamento (n. 623), in modo da far salve le legittime aspettative fondate sull'atto di cui si ignora il carattere simulato e da richiamare le parti che a quest'atto diedero vita alla responsabilità delle conseguenze e alla considerazione delle ripercussioni dell'atto stesso. La questione se anche i creditori chirografari dell'acquirente apparente debbano essere protetti, è stata risoluta in senso affermativo, ma limitatamente al caso in cui i ereditari stessi abbiano compiuto atti di esecuzione (art. 1416 del c.c., primo comma). È vero che i medesimi hanno solo un diritto generico sul patrimonio del loro debitore e che di regola le vicende di questo incidono indirettamente sui loro diritti; ma, con il pignoramento o con l'intervento nel reparto, quel diritto generico si specifica, e il ereditare è legittimato a tutelarlo. I creditori del finto acquirente, devono però essere in buona fede al momento dell'esercizio dell'azione esecutiva, così come gli aventi causa lo devono essere al momento dell'acquisto (art. 1415 del c.c., primo comma); ed è noto che la buona fede si presume (art. 1147 del c.c., terzo comma). Lo stato soggettivo degli aventi causa o dei creditori suddetti diventa irrilevante esclusivamente quando è stata trascritta la domanda per la dichiarazione di simulazione (art. 2652 del c.c., n. 4). Il diritto dei terzi ora considerati è tutelato non soltanto contro il finto alienante ma anche contro gli aventi causa e i creditori di costui (art. 1415, primo comma). A tal riguardo si è però distinto tra aventi causa e creditori chirografari del simulato acquirente. Mentre gli aventi causa sono protetti contro le impugnazioni degli autori della simulazione e degli aventi causa o dei creditori del simulato alienante, in modo che il conflitto tra aventi causa e creditori del simulato alienante da un lato e aventi causa del simulato acquirente dall'altro si risolve col vantaggio di questi ultimi; invece, quando si tratta dei creditori chirografari del simulato acquirente, i creditori del simulato alienante prevalgono nel caso in cui la simulazione è stata compiuta dopo la nascita del loro diritto di credito (art. 1416 del c.c., secondo comma). Ed è giusto che sia così. È vero che le due categorie di creditori, del finto alienante e del finto acquirente, si trovano nella stessa situazione, in quanto entrambe, nel far credito, contarono sul patrimonio del debitore e quindi anche su quegli elementi che formarono oggetto della simulata alienazione da essi ignorata; ma i creditori, a differenza degli aventi causa, hanno sul patrimonio e sugli elementi di esso soltanto il diritto generico c. d. di pegno, e di fronte a tale diritto alquanto evanescente la realtà deve prevalere sull'apparenza.

Massime relative all'art. 1416 Codice Civile

Cass. civ. n. 29540/2019

In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti - ovvero del legittimario, come nel caso di specie - che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Spetta in questo caso al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.

Cass. civ. n. 4312/2019

Allorché agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento, il curatore non rappresenta non la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra, e dei cui diritti si avvale. Ne deriva che, in tal caso, il curatore non è terzo e non può invocare l'inopponibilità ad esso delle pattuizioni del contratto dissimulato intervenuto tra le parti sol perché il documento, recante la prova della simulazione relativa, è privo di data certa ex art. 2704 c.c. anteriore al fallimento. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto opponibile alla curatela la controscrittura, costituente la prova della simulazione relativa del contratto di appalto stipulato dall'imprenditore "in bonis", di cui era stato chiesto l'adempimento, dissimulante in realtà una permuta, sul rilievo che, stante la posizione di non terzietà del curatore rispetto ai rapporti tra le parti contrattuali originarie, a nulla rilevasse la mancanza di data certa della detta controscrittura).

Cass. civ. n. 29271/2018

L'azione di simulazione postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto e, pertanto, qualora un tale diritto risulti inconfigurabile o, comunque, non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi. Ne consegue che l'affittuario di un fondo rustico, ove non abbia esercitato il diritto di riscatto a sensi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, facendo valere, nella specie, il fatto che dietro l'atto di donazione si nasconda una vendita dissimulata del fondo, non può avvalersi dell'azione di simulazione al limitato fine di paralizzare la domanda di rilascio per cessazione del contratto, proposta dal donatario.

Cass. civ. n. 5326/2017

Qualora l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti.

Cass. civ. n. 22454/2014

La dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti del contratto che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti.

Cass. civ. n. 5961/2008

La domanda di simulazione proposta da chi si dichiari legittimato in quanto creditore del simulato alienante comporta l'allegazione, come fatto di legittimazione, di uno specifico credito nonché la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene.

Cass. civ. n. 7865/1997

La simulazione relativa della vendita (dissimulante un diverso contratto) a norma dell'art. 1416, primo comma c.c. non è opponibile al curatore del fallimento, la cui situazione legittimante si identifica con quella dei creditori del titolare apparente, ai quali non può essere opposta una titolarità del bene (acquisito all'attivo per effetto del pignoramento ex lege connesso alla dichiarazione di fallimento) diversa da quella apparente, salvo che la domanda giudiziale diretta a far valere la simulazione del trasferimento (in ipotesi non voluto, secondo il contratto dissimulato) non sia stata trascritta in data anteriore alla dichiarazione di fallimento. (In un caso di compravendita di un terreno con riserva per la venditrice del diritto di superficie su parte del terreno, dissimulante un contratto con il quale l'imprenditore successivamente fallito si impegnava a costruire due appartamenti nell'area di cui al diritto di superficie, restando il trasferimento della proprietà condizionato alla consegna degli appartamenti).

Cass. civ. n. 1690/1991

Con riguardo all'azione di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante, a norma dell'art. 1416 secondo comma c.c., il pregiudizio del creditore stesso, ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento, integra condizione di detta azione, e, pertanto, deve essere provato dall'istante, e va riscontrato con riferimento al momento della decisione.

Cass. civ. n. 644/1990

Il coniuge, titolare di assegno provvisorio di mantenimento, in pendenza di causa di separazione, ancorché soddisfatto dei ratei già maturati, può impugnare per simulazione, ai sensi dell'art. 1416, secondo comma, c.c., l'atto con cui l'altro coniuge, alienando i suoi beni, renda incerto l'ulteriore versamento dell'assegno medesimo, tenendo conto che la suddetta norma trova applicazione anche a tutela di crediti non ancora scaduti ed a prescindere dall'attuale verificarsi di un danno.

Cass. civ. n. 5154/1981

Sussiste il pregiudizio del terzo creditore del simulato alienante, necessario per l'esperibilità dell'azione di simulazione a norma dell'art. 1416 c.c., qualora, a seguito dell'atto simulato, si verifichi una diminuzione qualitativa e quantitativa nel patrimonio del debitore, tale da rendere, in rapporto all'ammontare del credito, l'adempimento più incerto, più difficile o, comunque, più oneroso. In ordine ai suddetti momenti, la valutazione della prova — generalmente congetturale, presuntiva ed indiziaria — è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e congrua motivazione.

Cass. civ. n. 4452/1976

La legittimazione del creditore ad agire, ai sensi dell'art. 1416 secondo comma c.c., per far valere la simulazione della vendita stipulata dal proprio debitore, va riconosciuta sulla base del semplice riscontro di una situazione di pericolo per il diritto dell'attore, non rilevando, pertanto, che il diritto medesimo non sia ancora liquido ed esigibile, ovvero non sia ancora definitivamente accertato, per insorta contestazione sulla sua esistenza.

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