(massima n. 1)
L'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'art. 2901 del codice civile, accoglie una nozione di credito non limitata in termini di certezza, liquiditą ed esigibilitą, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, in coerenza con la funzione sua propria di conservazione dell'integritą del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie. Ne consegue che il giudizio promosso con l'indicata azione non č soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per il caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, in quanto la definizione di quest'ultimo giudizio non costituisce antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria.