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Dizionario Giuridico

Sospensione (processo civile)

Che cosa significa "Sospensione (processo civile)"?

Consiste nell'arresto temporaneo dello svolgimento del processo, disposto dal giudice quando si verificano determinati eventi stabiliti dalla legge. Il processo riprenderà il suo corso con un atto di riassunzione a pena di estinzione del processo quando sarà scaduto il termine fissato dal giudice o quando sarà cessato il motivo che ha determinato la sospensione. In talune ipotesi particolari, dette di sospensione impropria, l'arresto del processo è solo in senso parziale, in quanto questo, sebbene fermo nel suo iter normale, prosegue in una sede particolare. Ciò si verifica quando è proposto il regolamento di giurisdizione (art. 41 del c.p.c.) o di competenza (art. 42 del c.p.c.) o la querela di falso (art. 221 del c.p.c.), nel caso dell'art. 332, comma 2, nel caso di ricusazione del giudice (art. 52 del c.p.c.), o, infine, quando sia sollevata una questione di legittimità costituzionale di una norma di legge o di interpretazione di atti e trattati delle Comunità Europee.

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