(massima n. 1)
Attesa l'autonomia del giudizio civile di risarcimento del danno rispetto a quello penale, ove l'illecito abbia integrato gli estremi di un reato, non č consentito al giudice civile sospendere il processo dinanzi a lui pendente, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nell'attesa della definizione del giudizio penale, nemmeno nel caso in cui dopo l'introduzione del giudizio civile gli attori si siano costituiti parti civili nel processo penale, perché in tale ipotesi il giudice civile deve adottare i provvedimenti di cui all'art. 75, comma primo, cod. proc. pen.