(massima n. 1)
Poiché l'art. 295 c.p.c., la cui ragione fondante è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, fa esclusivo riferimento all'ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico – giuridico e non già in senso meramente logico, la sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell'ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull'an debeatur e di quello sul quantum fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico, essendo in tal caso applicabile l'art. 337, secondo comma, c.p.c., il quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo, e tenuto conto altresì del fatto che, a norma dell'art. 336, secondo comma, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull'an debeatur determina l'automatica caducazione della sentenza sul quantum anche se su quest'ultima si sia formato un giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza con la quale il tribunale aveva disposto la sospensione del procedimento in opposizione a decreto ingiuntivo relativo al risarcimento del danno da licenziamento dichiarato illegittimo, a causa della pendenza, in appello, tra le stesse parti, del giudizio sulla impugnativa del licenziamento).