(massima n. 1)
La sospensione del processo, anche nel caso di questione pregiudiziale, ha carattere interinale ed eventuale e può essere esclusa quando lo svolgimento del processo ne faccia venir meno, sia pure ex post, la necessità, come nel caso in cui la sentenza non definitiva sull'an e quella definitiva sul quantum siano state pronunciate a breve distanza di tempo l'una dall'altra, in modo che sia possibile la riunione e la decisione congiunta dei ricorsi distintamente proposti contro le predette decisioni.