(massima n. 1)
Presupposto per la sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., č la prova che una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali sia effettivamente pendente dinanzi allo stesso o ad altro giudice ed in grado di approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale. La valutazione circa la sussistenza di tale prova, riservata in via esclusiva al giudice del merito, č sottratta al sindacato della Corte di cassazione, dinanzi alla quale non č, pertanto, consentito alla parte, che si sia sottratta a tale onere, provvedervi depositando la documentazione all'uopo occorrente.