(massima n. 1)
Non sussiste un rapporto di pregiudizialitą necessaria, tale da imporre la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., tra il giudizio di responsabilitą dell'amministratore di una societą ex art. 2393 c.c., di natura contrattuale, e quello di accertamento della nullitą di alcuni contratti stipulati dalla stessa societą e della responsabilitą extracontrattuale di terzi soggetti, attesa l'ontologica differenza sia delle parti sia delle "causae petendi", idonea ad escludere ogni potenziale situazione di contrasto tra giudicati.