(massima n. 1)
L'art. 42 c.p.c. – come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 –, nel rendere impugnabili con il regolamento di competenza i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 del codice di rito, esclude che questa possa risiedere in ragioni di mera opportunità, atteso che la previsione di un controllo immediato in Cassazione di tali provvedimenti – mirante a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, di cui è componente essenziale la durata ragionevole del processo, ed alla verifica delle prescritte condizioni di pregiudizialità-dipendenza – preclude che il fondamento della sospensione ope iudicis possa rinvenirsi in una definitiva, insindacabile discrezionalità del giudice di merito.