(massima n. 1)
L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, in quanto la concessione del richiesto provvedimento esula dalla funzione istituzionale della Corte di cassazione, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità sulle decisioni dei giudici del merito.