(massima n. 1)
Il rapporto tra giudizio civile e penale è ispirato al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado (art. 75 c.p.p.), in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza con la quale il tribunale adito con azione di risarcimento danni, rilevata la pendenza di un giudizio concernente la responsabilità penale dei convenuti per i medesimi fatti per i quali erano stati citati in sede civile, aveva sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.).