(massima n. 1)
Non sussiste un rapporto di pregiudizialitą tale da giustificare la sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. tra la controversia, pendente tra locatore e locatario, per intervenuta scadenza del contratto di locazione e il giudizio di sfratto per morositą, instaurato dal locatario nei confronti del sub conduttore, attesa la parziale diversitą soggettiva delle parti dei rispettivi giudizi e tenuto conto che l'obbligo del subconduttore al pagamento dei canoni a favore del sublocatore persiste fino a ché perduri l'occupazione dell'immobile, senza che assuma rilievo l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione principale.