(massima n. 1)
L'art. 295 c.p.c., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialitą fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni, per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, bensģ ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioč un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti. (Nella specie, la Corte ha cassato l'ordinanza con la quale il tribunale, al fine di evitare un asserito contrasto di giudicati, aveva disposto la sospensione del procedimento nel quale l'attrice aveva dedotto che un immobile era occupato dalla convenuta, in attesa della definizione di altro procedimento nel quale la stessa attrice aveva dedotto l'occupazione da parte di altro soggetto convenuto nel secondo giudizio).