(massima n. 1)
Presupposto per la sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non č la mera pregiudizialitā di carattere logico, ma solo la pregiudizialitā che si traduca in un potenziale conflitto di giudicati; conseguentemente, non č integrata l'ipotesi di sospensione necessaria fra la domanda di annullamento o di rescissione del contratto di locazione e la domanda tendente a far valere medio tempore gli effetti dello stesso contratto, atteso che l'eventuale accoglimento della prima non comporta necessariamente conflitto di giudicati, non essendo incompatibile con la provvisoria efficacia del contratto, salvo il diritto delle parti alle restituzioni, e sempre che nella causa tendente a far valere gli effetti del contratto non sia stata proposta apposita domanda o eccezione diretta ad ottenere una pronuncia, in via principale o incidentale, sull'annullabilitā o rescindibilitā.