(massima n. 1)
La sospensione necessaria del processo di cui all'art. 295 c.p.c., che è rivolta a prevenire i conflitti tra giudicati contraddittori, non può essere determinata dalla pendenza di una domanda di risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore in rapporto alla domanda di rilascio per finita locazione dello stesso immobile, giacché, ove il primo giudizio si concluda con l'accoglimento della domanda di risoluzione, la statuizione sulla domanda di licenza per finita locazione rimane senza effetti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto, talché non si realizza una situazione di contraddittorietà di giudicati, ma soltanto l'inutilità della seconda decisione.