(massima n. 1)
In tema di sospensione necessaria del processo, qualora il diritto dedotto in un separato giudizio, dalla cui definizione dipende la decisione della causa, tragga origine da un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in via principale, è necessario, affinché si instauri un rapporto di pregiudizialità sul piano processuale, che tale fatto sia stato ritualmente e tempestivamente dedotto nel processo dipendente, in quanto solo in tal caso il giudice è tenuto a tenerne conto, non potendosi, attraverso l'istituto della sospensione, introdurre una domanda o un'eccezione preclusa; a maggior ragione, non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria del processo, qualora una domanda riconvenzionale sia stata irritualmente proposta, e il processo pregiudiziale che la reitera sia stato iniziato successivamente, consentendosi altrimenti di reintrodurre nel primo giudizio una domanda inammissibile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento di una servitù, era stata disposta la sospensione in attesa della definizione di un altro giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta estinzione per prescrizione della medesima servitù, benché nel primo giudizio la domanda riconvenzionale di accertamento della prescrizione fosse stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva).