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Articolo 295 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Verbale di vane ricerche

Dispositivo dell'art. 295 Codice di procedura penale

1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza [292].

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 296, lo stato di latitanza(1), altrimenti dispone la prosecuzione delle ricerche(7).

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270(2)(3)(4).

3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51 comma 3-bis nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4(5).

3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte(6).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi e con le modalità previste dall’articolo 296, lo stato di latitanza, altrimenti dispone la prosecuzione delle ricerche.
[omissis]

__________________

(1) Trattasi di presupposto necessario, tuttavia non sufficiente, per l'emanazione del decreto di latitanza.
(2) Comma modificato dall'art. 3, D. Lgs. 29/12/2017, n. 216 con decorrenza dal 26/01/2018 ed applicazione alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019.
Il D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".
(3) Tale comma è stato modificato dall’art. 2, comma 1, lettera l) del D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".
(4) Il D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020".
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".
(5) Tale comma è stato introdotto dall'art. 3.bis, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 e poi modificato dall' art. 6, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374. In precedenza prevedeva:"3 bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'art. 103 il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis."
(6) L'ultimo comma è stato aggiunto dall’art. 1, della l. 14 febbraio 2006, n. 56.
(7) Comma modificato dall'art. 13, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La norma in esame definisce i presupposti per l'emissione del decreto di latitanza, al fine di garantire che effettivamente il mancato rinvenimento del soggetto dipende della volontaria sottrazione all'esecuzione della misura da parte dello stesso.

Spiegazione dell'art. 295 Codice di procedura penale

La norma in commento disciplina l'ipotesi della latitanza della persona da sottoporre a misura cautelare.

Secondo il comma 1, qualora la persona in oggetto non venga reperita e non sia possibile procede alla notifica ai sensi dell'art. 293 del c.p.p., l'ufficiale notificante redige il verbale di vane ricerche.

Il comma 2 (come modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) prevede che il giudice, una volta ritenute esaurienti le ricerche espletate, dichiara lo stato di latitanza nei casi e con le modalità previste dall’art. 296 del c.p.p..
In caso contrario, il giudice dispone la prosecuzione delle ricerche.

Ai sensi dei commi 3 e 3-bis, al fine di agevolare le ricerche del latitante in relazione ad uno dei reati previsti dal comma 3-bis dell’art. 51 del c.p.p., il giudice o il pubblico ministero possono disporre l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 266 e 267 c.p.p. (ove possibile, si applicano gli artt. 268, 269 e 270 c.p.p.).

Da ultimo, il comma 3-ter stabilisce che, nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte.

Massime relative all'art. 295 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 18822/2014

Ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 c.p.p. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice.

Cass. pen. n. 6679/2012

L'emissione del decreto di latitanza deve essere preceduto, qualora esistano elementi investigativi circostanziati, dallo svolgimento di ricerche per rintracciare il ricercato all'estero, nonché dall'accertamento degli elementi fattuali per ritenere effettiva la sua volontà di sottrarsi al processo o alla cattura.

Cass. pen. n. 5932/2012

Non sussiste la nullità del decreto di latitanza qualora le ricerche dell'imputato straniero senza fissa dimora siano state eseguite nel luogo dell'ultima dimora conosciuta, considerato che l'art. 295 cod. proc. pen. non prevede, ai fini dell'esecuzione della misura coercitiva, specifiche prescrizioni per le ricerche da eseguirsi a cura della polizia giudiziaria, la quale non è vincolata all'osservanza dei criteri dettati dall'art. 165 cod. proc. pen. in tema di irreperibilità, fermo restando che il giudizio sulla idoneità delle ricerche svolte compete al giudice chiamato ad emettere il decreto di latitanza. Ne consegue che, proprio in virtù della libertà di scelta nell'individuazione dei luoghi in cui ricercare l'imputato (o l'indagato), non può essere certamente censurato, neppure sotto il profilo logico, il tentativo di ottenere notizie sul suo conto nel luogo in cui da ultimo abbia abitato. Inoltre, in tal caso, neppure è esigibile un'attività di ricerca dell'imputato nello Stato d'origine, in assenza di qualsiasi indicazione non solo sulla località in cui possa trovarsi, ma finanche sulla stessa ipotesi di un suo rimpatrio.

Cass. pen. n. 15410/2010

L'accertata assenza del ricercato del territorio dello Stato è, di per sé, circostanza sufficiente per la dichiarazione della latitanza, che cessa soltanto con l'arresto e non anche con la giuridica possibilità di eseguire notificazioni all'estero in base a indicazioni circa il luogo di residenza del destinatario latitante.

Cass. pen. n. 25511/2007

In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni disposte al fine di agevolare la ricerca del latitante, le operazioni di captazione, anche nell'ipotesi di cui all'art. 295 comma terzo c.p.p., devono esser effettuate attraverso gli impianti in dotazione alla competente Procura della Repubblica: ne consegue che l'autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature esterne deve essere sorretta da adeguata motivazione circa l'inidoneità degli apparati dell'ufficio della Procura, e che la violazione di tale obbligo di motivazione comporta l'inutilizzabilità dell'esito delle operazioni captative.

Cass. pen. n. 663/2000

I risultati delle intercettazioni disposte per agevolare le ricerche di latitanti possono essere utilizzati ai fini probatori anche in procedimenti diversi, stante l'espresso rinvio operato dall'art. 295, comma 3, all'art. 270 c.p.p., dichiarato applicabile, in quanto possibile, anche alle intercettazioni volte ad agevolare le ricerche del latitante. (La S.C. ha chiarito che il rinvio dell'art. 270 c.p.p. non può avere, come unica soluzione, quella di richiamare le garanzie difensive previste dai commi 2 e 3 di quest'ultima norma, avendo tali garanzie senso solo in relazione all'applicabilità del primo comma e, dunque, alla utilizzabilità probatoria dei risultati delle intercettazioni nel diverso procedimento e non prevedendo, del resto, l'art. 295, comma 3, alcuna altra limitazione che quella della pratica applicabilità — innegabile nel caso dell'art. 270 — delle norme richiamate).

Cass. pen. n. 4888/1999

Le risultanze delle intercettazioni disposte, ai sensi dell'art. 295, comma 3, c.p.p., al fine di agevolare le ricerche del latitante possono essere utilizzate anche ai fini probatori quando risultino di fatto osservate le garanzie e le prescrizioni di cui agli artt. 266 e seguenti c.p.p. operando, in caso contrario, nonostante la mancanza di un espresso richiamo, il regime dei divieti di utilizzazione dettato dall'art. 271 c.p.p.

Cass. pen. n. 565/1999

L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma 2, c.p.p., spiega, alla luce dell'interpretazione adeguatrice del succitato art. 304 alla Costituzione, i suoi effetti anche nei confronti dell'imputato latitante, ponendo sin dall'inizio in posizione di parità gli imputati per i quali sia stata disposta la privazione della libertà personale e correlativamente evitando di privilegiare paradossalmente proprio quelli che si siano volontariamente sottratti alla custodia cautelare. Ne consegue che il provvedimento di sospensione ex art. 304, comma 2, c.p.p., che si pone come ricognitivo della particolare complessità del dibattimento, impedisce che il possibile, successivo arresto del latitante faccia scattare nei confronti di quest'ultimo il decorso dei termini di cui all'art. 303 c.p.p. prima che sia cessata la causa di sospensione. Ciò discende dalla natura oggettiva della causa di sospensione in questione che, in quanto tale prescinde dalla situazione dei singoli imputati né può essere alterata dal successivo arresto di uno di essi, sicché una possibile reiterazione del provvedimento di sospensione nei confronti dell'ex latitante si risolverebbe in un mero formalismo.

Cass. pen. n. 3209/1998

Qualora un ordine di carcerazione non possa essere eseguito per irreperibilità del condannato, non è necessaria una formale dichiarazione di latitanza ai sensi dell'art. 295, comma secondo, c.p.p. Ed invero l'omessa previsione, per il condannato, di una siffatta dichiarazione discende dalla circostanza che la latitanza emerge comunque dal verbale di vane ricerche e si giustifica, rispetto alla situazione di chi si sottrae a una misura cautelare, per il fatto che, in sede di esecuzione di una pena detentiva, le esigenze di garanzia che sono sottese alla predetta dichiarazione non sussistono sono già altrimenti soddisfatte. (Nella specie, relativa all'autorizzazione di intercettazioni telefoniche ritenute utili per la cattura di un pericoloso latitante, la S.C. ha osservato, inoltre, che il provvedimento autorizzativo assume, sia pure con valutazione implicita, l'effetto di attribuire al soggetto ricercato lo status di latitante).

Cass. pen. n. 7098/1997

La fuga all'estero dopo la commissione di un reato, in previsione dell'emissione di mandato o ordine di cattura, si risolve, dopo che il provvedimento restrittivo sia stato emesso, in un volontario sottrarsi all'esecuzione dello stesso e attribuisce la qualifica di latitante. Tale condizione permane (in caso di sopravvenuta impossibilità di farla cessare a causa di arresto da parte dello Stato di rifugio, anche se questo sia avvenuto per fatti inerenti al procedimento che ha dato luogo al provvedimento sulla libertà personale e se sia noto il luogo di detenzione) fino a quando l'imputato non venga, all'esito della procedura di estradizione, consegnato all'autorità italiana.

Cass. pen. n. 426/1995

L'ordinanza impositiva di una misura cautelare integra un provvedimento del tutto autonomo rispetto al procedimento in cui sia stata eventualmente inserita. Con la conseguenza che, l'eventuale nullità di quest'ultimo — mancando il presupposto della dipendenza previsto dall'art. 185 c.p. per la comunicabilità del vizio anche agli atti successivi a quello invalido — non si riflette sull'ordinanza in esame. Un principio, quello ora ricordato, che enunciato con riguardo ai rapporti fra il procedimento di convalida dell'arresto e l'ordinanza impositiva di una misura cautelare, è da ritenere applicabile, per la sua portata generale, anche al caso in cui la richiesta della misura sia stata formulata nel corso del procedimento diretto al rinvio a giudizio dell'imputato. (Nella fattispecie, la Corte ha precisato che la denunciata nullità derivante dall'addotta mancata notifica all'imputato della data dell'udienza preliminare, non si estende all'ordinanza impositiva della cautela).

Cass. pen. n. 2978/1992

Il provvedimento che dichiara la latitanza presuppone il verbale di vane ricerche, che la polizia giudiziaria redige a seguito della mancata esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, indicando in modo specifico le indagini svolte nei luoghi nei quali si presume che l'imputato possa trovarsi, senza essere vincolata, quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati in tema di irreperibilità. Sulla base di tale verbale il giudice dichiara lo stato di latitanza, qualora ritenga esaurienti le ricerche eseguite, salvo integrazioni, come si evince dall'ultimo comma dell'art. 295 c.p.p., compiendo una valutazione ispirata ad un criterio - rebus sic stantibus - di certezza, cioè con riferimento alla situazione concreta accertata in quel momento, senza che possano avere rilevanza, ai fini della legittimità del provvedimento, e quindi delle notificazioni in virtù di questo eseguite, le eventuali informazioni successivamente pervenute.

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