Cass. civ. n. 16894/2016
Il provvedimento reso in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., avendo natura strumentale, provvisoria e non definitiva, in quanto destinato ad essere sostituito dalla decisione di merito, ovvero a decadere per effetto di essa o della mancata instaurazione del relativo giudizio, non è autonomamente impugnabile, neppure con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.; al contrario, qualora il giudice adito, "ante causam" o in corso di causa, con richiesta di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., unifichi la fase cautelare e il giudizio di merito emanando, in luogo del provvedimento d'urgenza, un vero e proprio provvedimento definitivo di merito, questo, stante il suo carattere decisorio, ha natura sostanziale di sentenza ed è, pertanto, impugnabile mediante l'ordinario atto di appello.
Cass. civ. n. 10840/2016
Il rimedio cautelare, alla luce della nuova struttura del procedimento ex art. 700 c.p.c., e degli altri provvedimenti cautelari anticipatori, delineata nell'art. 669-octies, comma 6, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 80 del 2005, che ha introdotto una previsione di attenuata strumentalità rispetto al giudizio di merito, la cui instaurazione è facoltativa, ha assunto, ad ogni effetto, le caratteristiche di un'autonoma azione in quanto potenzialmente atto a soddisfare l'interesse della parte anche in via definitiva pur senza attitudine al giudicato, sicché la proposizione del ricorso è idonea ad impedire il maturare di termini di decadenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, che aveva pertanto ritenuto evitata la decadenza di cui all'art. 2553 c.c. per l'impugnazione di delibera di esclusione di un socio da una cooperativa).
Cass. civ. n. 1828/2015
Il carattere solo eventualmente bifasico del procedimento d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., non esclude che l'elezione di domicilio effettuata per la fase cautelare e che contenga l'indicazione della sua validità oltre il detto ambito, possa valere anche per fasi processuali ulteriori rispetto a quella in cui è compiuta, atteso che l'art. 141 cod. proc. civ. individua nella volontà della parte la fonte della legittimità di una elezione di domicilio.
Cass. civ. n. 11778/2014
L'instaurazione di un procedimento ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., ai fini della reintegrazione nel posto di lavoro - in applicazione dell'art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300, nel regime "ratione temporis" applicabile prima dell'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92 -, non determina il definitivo radicamento della competenza dell'ufficio giudiziario adito anche ai fini del successivo giudizio di merito, in quanto la regola di cui all'art. 39, terzo comma, cod. proc. civ., riferisce la prevenzione all'introduzione del giudizio di merito (nella specie avvenuta anche dinanzi ad altro giudice territorialmente competente, ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ., oltre che presso l'ufficio giudiziario che aveva concesso la misura cautelare, confermata in sede di reclamo) e non alla proposizione della domanda cautelare.
Cass. civ. n. 25246/2010
I provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. hanno di norma il carattere dell'atipicità, dovendo essere adottati, secondo le circostanze, allo scopo di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, ma non devono per ciò solo anticipare il prevedibile contenuto della medesima; ne consegue che il provvedimento d'urgenza con cui si ordina la reintegrazione nel posto di lavoro di un lavoratore il cui licenziamento appaia illegittimo non ha necessariamente contenuto ed efficacia analoghi a quelli di un ordine di reintegrazione emesso, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, con la sentenza di merito, non ricomprendendo il provvedimento cautelare l'accertamento dell'obbligo datoriale del pagamento della retribuzione maturata nel periodo dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, ed essendo conseguentemente inidoneo a fondare la domanda di tali retribuzioni richieste dal lavoratore in sede monitoria.
Cass. civ. n. 24391/2008
Ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4), e 1131 cod. civ., l'amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad agire in giudizio, nei confronti dei singoli condomini e dei terzi, per compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni di un edificio, ivi compresa la richiesta delle necessarie misure cautelari (nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che aveva ritenuto valida la procura alle liti conferita dall'amministratore di condominio ad un avvocato, senza previa autorizzazione dell'assemblea, affinché proponesse un ricorso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. per impedire ai condomini l'uso della rampa garage e dell'autorimessa, dopo che i vigili del fuoco ne avevano accertato l'inidoneità all'uso per motivi di sicurezza).
Cass. civ. n. 17415/2004
Nel caso dell'ordine di cancellazione dal Bollettino di un protesto del quale si prospetti l'illegittima levata e del connesso ordine di pubblicazione della rettifica, il provvedimento d'urgenza si atteggia con un contenuto e una direzione tali che il destinatario del mezzo di tutela cautelare è un soggetto diverso da quello che dovrà essere convenuto nel giudizio di merito quale soggetto nei cui confronti è richiesta la tutela giurisdizionale finale e definitiva di accertamento dell'illecito e risarcitoria. (Enunciando il principio di cui in massima, in un caso nel quale la richiesta cancellazione era dipesa dall'illegittimità del protesto per fatto colposo del pubblico ufficiale responsabile della levata, la S.C., muovendo dal rilievo che le ragioni della partecipazione della Camera di commercio al procedimento erano destinate ad esaurirsi con l'emissione del provvedimento cautelare, senza alcuna altra necessità che la stessa fosse chiamata nel giudizio di merito, ha confermato l'impugnata sentenza, la quale da tale estraneità della Camera di commercio aveva tratto la non applicabilità, nei suoi confronti, della pronuncia di condanna alle spese).
Cass. civ. n. 12557/2003
Proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. per la impugnativa di un licenziamento, qualora il giudice, anziché definire il procedimento cautelare, dia corso al giudizio di merito in assenza della proposizione della relativa domanda, non si verifica un mero mutamento del rito, né una nullità suscettibile di sanatoria, ma una radicale irritualità del processo, di cui la domanda costituisce presupposto essenziale. (Nella specie, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto che risultasse adeguata volontà della parte di chiedere, oltre alla tutela cautelare e di urgenza, anche la tutela di merito, il giudice di appello aveva negato tale ipotesi, escludendo ogni violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il petitum e la causa petendi erano rimasti immutati e il mutamento del rito operato dal giudice era stato sostanzialmente accettato dalle parti. La S.C., preso atto dell'accertata mancanza di una domanda di merito, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata).
Cass. civ. n. 12193/2001
I provvedimenti ex art. 700 c.p.c. hanno natura strumentale e provvisoria, e sono privi dei requisiti propri della sentenza, o, comunque, di un provvedimento decisorio atto a produrre effetti di diritto sostanziale o processuale con autorità di giudicato. Ne consegue che il relativo procedimento non provoca preclusioni o decadenze, e nel successivo giudizio di merito possono essere fatte valere tutte le eccezioni e decadenze anche non opposte nel giudizio cautelare o sulle quali il giudice adito non abbia assunto alcuna decisione. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione del tribunale che aveva rigettato l'appello avverso la decisione pretorile con la quale era stata dichiarata inammissibile, per inosservanza del termine ex art. 6 della legge n. 604 del 1966, la domanda diretta alla impugnativa di licenziamento senza preavviso in virtù dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non attribuendosi alcun rilievo preclusivo alla circostanza che tale decadenza non fosse stata eccepita nella fase cautelare, in cui era stato richiesto un provvedimento ex art. 700 c.p.c.).
Cass. civ. n. 2051/2000
A seguito di notifica di precetto, è ammissibile il ricorso al procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere, prima della instaurazione del giudizio di opposizione a precetto, un provvedimento che inibisca l'attivazione della esecuzione forzata, dato il carattere residuale di tale procedimento e la impraticabilità, in mancanza di pignoramento, dell'opposizione all'esecuzione, che rende possibile la sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c.
Cass. civ. n. 8044/1999
Il ricorso introduttivo di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. presentato in data successiva al primo gennaio 1993 soggiace alla disciplina di cui all'art. 669 «septies e terdecies» c.p.c., con la conseguenza che il provvedimento negativo eventualmente pronunciato dal giudice adito è soggetto, rispettivamente, al rimedio del reclamo (per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 253 del 1994), ovvero a quello dell'appello (nella ipotesi in cui il Pretore abbia deciso nel merito, con provvedimento della sostanziale natura di sentenza), e non anche a quello del ricorso per cassazione (da dichiararsi, nella specie, inammissibile).
Cass. civ. n. 5925/1999
Al fine di valutare l'ammissibilità dell'azione proposta ex art. 700 c.p.c. occorre verificare se, in astratto (e, quindi, indipendentemente dalle ragioni che in concreto ostino all'esercizio dell'azione o la rendano infondata nel merito), l'ordinamento appresti una forma di tutela tipica tale da consentire il conseguimento, in via d'urgenza, della tutela innominata prevista dagli artt. 700 e ss. c.p.c.
Cass. civ. n. 8373/1997
Il provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. – benché finalizzato a tutelare diritti concernenti un bene infungibile (quale non è il denaro) – è ammissibile a tutela dei crediti (pecuniari) di lavoro (nella misura in cui i relativi proventi siano necessari ad assicurare il bene della «esistenza libera e dignitosa» presidiato dall'art. 36 Cost.), potendo derivare dal loro ritardato soddisfacimento un pregiudizio non riparabile altrimenti. Né tale forma di tutela può ritenersi esclusa per effetto dell'introduzione (con la legge n. 533 del 1973) dell'ordinanza di pagamento di una somma a titolo provvisorio ex art. 423, secondo comma, c.p.c. giacché questa (definibile come provvedimento decisorio solo lato sensu cautelare) ha presupposti diversi, potendo, in particolare, prescindere dal suddetto periculum in mora.
Cass. civ. n. 551/1997
I provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. hanno di norma il carattere dell'atipicità, nel senso che vanno adottati, secondo le circostanze, allo scopo di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito ma non devono necessariamente anticipare il prevedibile contenuto della medesima. Ne consegue che il provvedimento di urgenza con cui si ordina la reintegrazione nel posto di lavoro di un lavoratore il cui licenziamento appaia illegittimo non ha necessariamente contenuto ed efficacia analoghi a quelli di un ordine di reintegrazione emesso ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 con la sentenza di merito e può invece escludere, discostandosi dalle previsione di tale articolo, la concessione a favore del lavoratore di un termine (cosiddetto spatium deliberandi per l'adesione ad un invito del datore di lavoro a riprendere servizio. (Nella specie, ordinatasi con provvedimento di urgenza la reintegrazione del lavoratore con decorrenza da una data specificata, poiché il lavoratore non si era ripresentato il servizio, il datore di lavoro dopo alcuni giorni lo aveva licenziato per assenza ingiustificata; il giudice di merito, con sentenza confermata dalla S.C., ha rigettato l'impugnativa di tale licenziamento, ritenendo che il provvedimento in questione aveva fissato la data dell'effettiva ripresa del lavoro).
Cass. civ. n. 10756/1996
Il provvedimento emesso ante causam in sede di procedura d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c., sia che accolga sia che respinga l'istanza, è del tutto inidoneo ad assumere valenza di giudicato tra le parti, anche nel caso in cui il giudice adito, prima di emettere il provvedimento, abbia svolto approfondite indagini al fine di accertare la esistenza del diritto e lo abbia dichiarato sussistente ovvero insussistente, poiché in tal caso la declaratoria è pur sempre espressa in sede di cognizione sommaria e nell'ambito di quell'indagine sul fumus boni iuris che è propedeutica alla concessione della misura cautelare invocata. A una diversa conclusione può pervenirsi solo nel caso eccezionale in cui il giudice adito in sede di tutela urgente manifesti nel corso del procedimento il proposito di passare dalla cognizione sommaria alla cognizione piena della controversia e pervenga a definire la lite in ogni suo aspetto (ivi compreso quello della ripartizione delle spese tra le parti), negando quindi univocamente il carattere di precarietà delle statuizioni adottate e astenendosi dal fissare il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito (ai sensi dell'art. 702, secondo comma, abrogato e del vigente art. 669 octies).
Cass. civ. n. 7921/1996
Il provvedimento cautelare richiesto al giudice istruttore della causa pendente nel merito concreta un subprocedimento incidentale inserito nel procedimento principale e pertanto la regolamentazione delle spese processuali del primo, essendo questo privo di autonomia, non può che essere disposta, come per tutte le altre spese processuali che si sostengono nel corso del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo. Di conseguenza, il provvedimento sulle spese adottato in siffatta ipotesi dal giudice istruttore della causa di merito deve essere considerato abnorme, in quanto emesso in difetto del relativo potere giurisdizionale, ed il relativo vizio può essere fatto valere anche nel corso del giudizio nel quale il provvedimento stesso è stato emesso, sulla base del principio del potere revisionale spettante al collegio sulle ordinanze del giudice istruttore.
Cass. civ. n. 80/1996
Poiché l'esecuzione del provvedimento d'urgenza (o del provvedimento possessorio), anche nella normativa in vigore prima della riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, spetta allo stesso giudice che lo ha emesso, l'attuazione e la regolarità formale di detta esecuzione può essere contestata solo nell'ambito di quel giudizio e non con opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue che allorché chi abbia ottenuto la tutela d'urgenza invochi erroneamente, per l'esecuzione del provvedimento, l'art. 612 c.p.c, spetta al giudice l'esatta qualificazione giuridica dell'azione e le eccezioni proposte dalla controparte, tenuta all'osservanza del provvedimento, non assumono natura di opposizione agli atti esecutivi, ma mantengono la loro natura di eccezioni che si inseriscono nel giudizio di merito. Tuttavia, ove l'intimato abbia proposto opposizione agli atti esecutivi ed il giudice abbia qualificato come tale l'opposizione, la qualificazione attribuita, sia pure erroneamente, rimane determinante ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, sicché la relativa decisione deve ritenersi impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Cass. civ. n. 10353/1995
Il pretore, adito ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non deve provvedere sulle spese del procedimento, in caso di accoglimento dell'istanza di misure d'urgenza, alla luce della provvisorietà della relativa pronuncia, la quale ha efficacia subordinata all'instaurazione del giudizio di merito, ed inoltre è destinata ad essere superata od assorbita dall'esito dello stesso, mentre deve statuire su tali spese, in applicazione analogica degli artt. 91 e ss. c.p.c., quando respinga detta istanza, così spogliandosi del processo. Questa pronuncia sulle spese, al pari della omissione della pronuncia medesima, si sottrae ad appello, inserendosi in un atto non riconducibile nelle previsioni dell'art. 339 c.p.c., ma è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, avendo natura decisoria su posizioni di diritto soggettivo.
Cass. civ. n. 5803/1995
La tutela giurisdizionale delle ragioni di colui che chieda l'ammissione alla sessione speciale dell'esame di Stato per titoli, per l'iscrizione all'albo degli psicologi (nell'ipotesi, a seguito di rigetto della domanda d'ammissione da parte della commissione esaminatrice) spetta, anche in via d'urgenza, al giudice ordinario – il quale può provvedere al riguardo con pienezza di poteri e, quindi, anche con pronunzie di condanna ad ammettere al concorso – essendo l'indicata tutela attinente a posizioni di diritto soggettivo dell'interessato, non essendo configurabile alcuna discrezionalità dell'amministrazione in ordine all'accertamento dei requisiti e delle condizioni di ammissione al descritto concorso.
Cass. civ. n. 2903/1995
Nel caso in cui il ricorrente, nella richiesta del provvedimento ex art. 700 c.p.c., non abbia nominato un terzo che sia il destinatario effettivo del provvedimento, in quanto si trovi in condizione tale che dalla concessione della tutela provvisoria possa subire pregiudizio, al terzo medesimo va riconosciuta la possibilità della tutela immediata della sua posizione giuridica attraverso l'intervento, non necessariamente nella seguente causa di merito, ma nello stesso procedimento d'urgenza.
Cass. civ. n. 1089/1995
I provvedimenti di urgenza, essendo volti ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla, esauriscono la loro funzione con la decisione emessa nel successivo giudizio di merito, sicché la loro efficacia cessa se l'esistenza del diritto viene esclusa, ancor prima che suddetta esclusione si formi in giudicato, mentre se viene accertata l'esistenza del diritto i provvedimenti di urgenza vengono sostituiti dalla pronuncia di merito. Ne consegue che il contratto (sic) su di essi deve svolgersi nello stesso giudizio di merito, essendo esclusa la loro autonoma impugnabilità.
Cass. civ. n. 7262/1994
Il potere del giudice ordinario di adottare provvedimenti di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. sussiste con limitato riguardo alla tutela in via cautelare di posizioni soggettive devolute alla cognizione del medesimo giudice e pertanto non può essere riconosciuto in relazione a pretese di un pubblico dipendente inerenti al rapporto d'impiego, spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo, senza che rilevi in contrario la circostanza che il difetto di rapporto gerarchico fra l'organo che ha emesso il provvedimento contestato e quello cui può essere proposto ricorso in via amministrativa (nella specie, il Ministro delle finanze ed il Consiglio di amministrazione del ministero, rispetto ad un provvedimento di trasferimento) esclude la possibilità che il secondo possa sospendere il provvedimento medesimo, in quanto ciò non elimina il potere di sospensione cautelare da parte del giudice competente, la sussistenza del quale rende, poi, le norme di previsione del procedimento amministrativo (art. 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ed art. 32, comma 5, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) manifestamente non contrastanti con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Cass. civ. n. 5279/1994
Il giudice, che dopo aver emesso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. provveda sulle questioni insorte in sede esecutiva, rigettando l'istanza della parte di integrazione del provvedimento di urgenza, non può provvedere sulle spese del procedimento instaurato con detto ricorso, essendo competente al riguardo il giudice della causa di merito.
Cass. civ. n. 4716/1994
In tema di provvedimenti di urgenza, nel caso di rigetto dell'istanza ex art. 700 c.p.c. la pronuncia in ordine alle spese processuali può essere emessa dal giudice adito anche successivamente all'ordinanza contenente la decisione cautelare con un ulteriore distinto provvedimento, la cui legittima riserva, anche implicita, comporta la persistenza della controversia in ordine alla necessaria pronuncia ex art. 91 c.p.c.
Cass. civ. n. 1435/1994
I provvedimenti di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. non possono essere richiesti al giudice civile in materie devolute a giurisdizioni speciali; pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia d'iscrizione nell'albo professionale dei geometri comporta il difetto di giurisdizione dello stesso giudice a provvedere in via cautelare all'accertamento delle condizioni per tale iscrizione e ad ordinare al consiglio provinciale dell'ordine, competente in via amministrativa (le cui determinazioni sono suscettibili di ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio nazionale geometri), di provvedere all'iscrizione stessa.
Cass. civ. n. 1272/1994
L'ordinanza con la quale il pretore rigetta l'istanza del lavoratore licenziato, proposta col ricorso introduttivo del giudizio di merito per ottenere in via urgente, ex art. 700 c.p.c., la reintegrazione nel posto di lavoro, e fissa nel contempo l'udienza per la trattazione del merito stesso, è provvedimento che non può contenere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese afferenti all'incidente cautelare, atteso che non chiude il procedimento davanti al giudice adito e, in ipotesi opposta, è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., quale rimedio idoneo a far valere l'illegittimità di siffatta pronuncia di condanna, avente contenuto decisorio.
Cass. civ. n. 11717/1993
Nel sistema del contenzioso tributario anteriore alla riforma attuata con D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 – il cui art. 47 attribuisce alle commissioni tributarie il potere di sospendere in via di urgenza l'esecuzione dell'atto impugnato –, un potere siffatto esula dalle attribuzioni sia del giudice ordinario, sia di alcun altro giudice, e spetta esclusivamente in sede amministrativa all'intendente di finanza, contro le cui determinazioni le posizioni soggettive del contribuente sono tutelabili davanti al giudice amministrativo. Ne consegue, senza che ciò ponga dubbi di illegittimità costituzionale, che sussiste difetto assoluto di giurisdizione in ordine alla domanda del contribuente intesa ad ottenere la detta sospensione dal giudice ordinario con le modalità di cui agli artt. 700 e ss. c.p.c.
Cass. civ. n. 10994/1993
La pronuncia sulle spese del giudizio compete esclusivamente al giudice della causa, il quale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., deve provvedervi, anche di ufficio, con il provvedimento che chiude il processo dinnanzi a sé, anche quando, trattandosi di procedimento sommario o cautelare, questo provvedimento abbia la forma di ordinanza o di decreto; nel caso, pertanto, in cui il giudice adito con la richiesta di provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., abbia rigettato l'istanza omettendo provvedere sulle spese, la parte, che avrebbe potuto impugnare tale provvedimento con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Cost., al fine di denunciare il vizio di omessa pronuncia sulle spese, non può far valere in separato ed autonomo giudizio la sua pretesa alla rifusione delle spese nei confronti del soccombente, sotto il profilo di una domanda risarcitoria, ostandovi, per altro, il principio che esclude la possibilità di configurare una responsabilità senza colpa (nei casi non espressamente previsti dalla legge).
Cass. civ. n. 2670/1993
L'ordinanza del sindaco di chiusura di un circolo privato per inosservanza degli obblighi imposti con la licenza necessaria alla sua conduzione presuppone valutazione ed apprezzamenti discrezionali, che comportano la degradazione del diritto del destinatario del provvedimento ad interesse legittimo, con la conseguenza che il ricorso del destinatario medesimo rivolto a contestare la legittimità dell'ordinanza, spettando alla giurisdizione del giudice amministrativo, non può essere proposto davanti al giudice ordinario, nemmeno al fine di ottenere, in via cautelare, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la sospensione dell'ordine stesso.
Cass. civ. n. 2642/1993
Il procedimento promosso avanti al pretore, a norma degli artt. 700 e 701 c.p.c., pur avendo carattere cautelativo e strumentale rispetto alle statuizioni che in sede di cognizione ordinaria saranno successivamente adottate dal giudice competente per il merito, costituisce oggetto di un procedimento autonomo e distinto da quello eventualmente instaurato a norma dell'art. 702 c.p.c. Ne consegue che per dare inizio a quest'ultimo giudizio (o per resistere ad esso) è necessario il conferimento di una distinta procura al difensore, non potendo a tal fine ritenersi valida quella rilasciata per il precedente e diverso procedimento, la quale esaurisce i suoi effetti con la definizione del procedimento stesso, salvo che la procura rilasciata con il ricorso iniziale (o con la comparsa di risposta del convenuto) sia formulata in modo da rilevare inequivocabilmente la volontà della parte di estendere il mandato anche al successivo giudizio di cognizione. Pertanto, fuori di tale ultima ipotesi, la citazione introduttiva del giudizio di merito va notificata al convenuto personalmente, secondo le regole dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c., e non al procuratore nominato nel procedimento precedente, presso il quale lo stesso convenuto abbia eletto domicilio.
Cass. civ. n. 1164/1993
La sospensione del provvedimento di esclusione del socio rientra nella competenza del tribunale davanti al quale è impugnata la relativa deliberazione, in base all'espressa previsione dell'art. 2527, terzo comma, c.c., e, quindi, esula dalle attribuzioni del pretore ex art. 700 c.p.c., in considerazione dell'applicabilità di tale ultima norma solo con riguardo ad ipotesi di tutela cautelare non già assicurata da altra specifica disposizione.
Cass. civ. n. 1151/1993
Ai sensi dell'art. 22, L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, qualora l'accesso di una strada privata a quella comunale sia oggetto di uno specifico diritto del proprietario della prima, la chiusura dello stesso può essere disposta dal comune, per la tutela del pubblico interesse, ma – a differenza di quanto accade con riguardo ai casi di disposta chiusura di passaggi aperti senza le licenze di cui all'art. 4, R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, nei quali il comportamento dell'amministrazione integra gli estremi di un atto di autotutela – è, a tal fine, sempre necessario un apposito provvedimento di carattere ablatorio (e quindi con tutte le garanzie previste a tutela del diritto soggettivo sacrificato) oppure un provvedimento contingibile ed urgente, in mancanza del quale il comportamento dell'amministrazione che abbia determinato la rimozione o l'alterazione della posizione del privato si risolve in attività materiale assoggettata alle norme di diritto comune, così da essere perseguibile davanti al giudice ordinario, anche con azioni di nunciazione o cautelari ex art. 700 c.p.c.
Cass. civ. n. 12944/1992
La devoluzione delle controversie al giudice amministrativo, in relazione alla consistenza di interesse legittimo propria della situazione giuridica in contestazione, comporta che al medesimo giudice debbono essere proposte anche eventuali istanze di tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. nei confronti della pubblica amministrazione o del soggetto che, agendo come longa manus della stessa, ne esercita la potestà, senza che, rispetto ad esse, possa ipotizzarsi una competenza del giudice ordinario anteriormente all'inizio della causa per il merito.
Cass. civ. n. 8085/1992
Il provvedimento collegiale emesso nel corso del giudizio di merito proposto a seguito del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. e con il quale si sospende la efficacia di quest'ultimo provvedimento ha contenuto meramente ordinatorio ed in quanto inidoneo a produrre effetto di giudicato non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, ma – ove si assuma la giuridica inesistenza per carenze in radice del potere processuale del giudice di adottarlo – è denunciabile con la querela nullitatis, che non è un mezzo di impugnazione ma un'azione ordinaria di accertamento.
Cass. civ. n. 5760/1992
La competenza per il giudizio di merito successivo alla procedura di urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. deve essere stabilita in base alle norme generali, senza che una preclusione possa derivare da provvedimento cautelare che pure implicitamente contenga anche l'indicazione di questo giudice, atteso che tale provvedimento non può essere vincolante nel giudizio di merito, che costituisce un nuovo ed autonomo processo e non già la continuazione di quello sommario (come nel caso dei procedimenti di nunciazione o dei procedimenti possessori):
Cass. civ. n. 13277/1991
Le spese processuali necessarie all'attuazione dei provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. – cui è preposto lo stesso giudice di questi ultimi e non quello dell'esecuzione – vanno regolate dalla sentenza che definisce il giudizio di merito e, pertanto, non sono suscettibili di ripetizione attraverso una separata procedura monitoria.
Cass. civ. n. 7630/1991
Il procedimento per i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ed il successivo procedimento di merito non costituiscono fasi distinte di un unico processo, ma due processi formalmente autonomi, sicché la notificazione dell'atto di citazione per il giudizio di merito non deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 170 c.p.c. al procuratore costituito nel procedimento per i provvedimenti d'urgenza, ma deve essere fatta al convenuto nel suo domicilio reale.
Cass. civ. n. 2719/1991
L'azione proposta da dipendenti pubblici e da un sindacato dei medesimi, volta a conseguire l'attuazione delle misure idonee a tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori sulla base dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 1034 del 1971, trovando titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego. Detta giurisdizione non subisce deroga neppure se tale azione sia svolta a conseguire una tutela cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non essendo questa estensibile a materie estranee alla giurisdizione del giudice ordinario, attesa la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della L. n. 1034 del 1971, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 190 del 1985, mentre la questione se tale pronuncia sia limitata alle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego o sia invece suscettibile d'interpretazione estensiva non incide sul riparto della giurisdizione, la quale spetterebbe al giudice amministrativo anche nella prima di dette ipotesi, salvo peraltro l'eventuale proponibilità di un nuovo incidente di costituzionalità del citato art. 21.
Cass. civ. n. 2049/1991
Qualora, dopo un provvedimento di sospensione del ruolo e della procedura di riscossione esattoriale, reso dal pretore a norma dell'art. 700 c.p.c., l'Amministrazione finanziaria citi il contribuente davanti al tribunale per «sentir dichiarare che l'A.G.O. non ha giurisdizione a conoscere né del ricorso in via d'urgenza al pretore né del rapporto tributario», la relativa domanda non introduce il «giudizio di merito» di cui alla citata norma, ma si esaurisce nella deduzione di posizioni di diritto soggettivo in ordine alla tutela giurisdizionale, e, pertanto, a prescindere da ogni questione circa la sua ammissibilità, non si sottrae alla giurisdizione del giudice ordinario.
Cass. civ. n. 374/1991
Il bando di concorso per l'appalto di opera pubblica integra espressione di potere discrezionale della P.A. per il perseguimento di finalità generali. Ne consegue che la denuncia dello scorretto esercizio di tale potere, ancorché da parte di chi assuma la qualità di appaltatore della stessa opera in forza di contratto non validamente rescisso dall'appaltante, si correla a posizioni di interesse legittimo, sicché si sottrae alla cognizione del giudice ordinario, pur con riguardo alla richiesta di provvedimenti d'urgenza, ed è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Cass. civ. n. 11462/1990
Qualora il proprietario del fondo, occupato per la realizzazione di opera pubblica, denunci che l'opera intrapresa sia diversa da quella approvata, ovvero che siano state apprese porzioni non incluse in quelle contemplate nel decreto prefettizio autorizzativo dell'occupazione medesima, la relativa controversia non si sottrae alla giurisdizione del giudice ordinario, anche al fine di eventuali provvedimenti d'urgenza, ricollegandosi a posizioni di diritto soggettivo non affievolite dagli atti del procedimento ablativo.
Cass. civ. n. 10942/1990
L'art. 20 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ove stabilisce l'inefficacia del decreto di occupazione delle aree da espropriare se non attuato entro tre mesi dalla sua emanazione, trova applicazione, in difetto di diversa previsione, anche per le occupazioni disposte in base al D.L. 19 marzo 1981, n. 75 (convertito, con modificazioni, in L. 14 maggio 1981, n. 219), sulla ricostruzione e lo sviluppo dei territori del Mezzogiorno colpiti dagli eventi sismici. Pure in queste ipotesi, pertanto, l'occupazione dell'immobile, che sia effettuata dopo il decorso di tre mesi dal decreto autorizzativo, integra una mera attività materiale della pubblica amministrazione, non idonea ad affievolire la posizione di diritto soggettivo del privato, che restano tutelabili davanti al giudice ordinario, anche in via possessoria.
Cass. civ. n. 10318/1990
La controversia fra socio e società cooperativa edilizia operante con il contributo statale, che attenga alle modalità di assegnazione dell'alloggio ed al contenuto del verbale di consegna previsto dall'art. 98 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, rientra, ai sensi dell'art. 131 di tale decreto, fra quelle devolute alle commissioni di vigilanza, nel periodo anteriore alla stipulazione da parte del socio stesso del mutuo individuale, e, pertanto, pure al fine della adozione di provvedimenti cautelari ed urgenti, si sottrae alla cognizione del giudice ordinario, spettando alla giurisdizione del giudice amministrativo, in via d'impugnazione delle determinazioni di dette commissioni.
Cass. civ. n. 9640/1990
Il provvedimento di urgenza, per la sua intrinseca provvisorietà, esaurisce la sua funzione una volta emessa la decisione di merito, che ad esso si sostituisce, senza conservare effetto fino al passaggio in giudicato di tale decisione. Pertanto, nel caso in cui il giudice di appello abbia confermato la sentenza di primo grado, dichiarativa della legittimità del licenziamento del lavoratore, quest'ultimo non ha interesse a dolersi, in sede di legittimità, dell'omessa pronuncia, da parte del tribunale, della sua riammissione al lavoro ai sensi dell'art. 700 c.p.c., atteso che il provvedimento cautelare (ancorché, in ipotesi, a lui favorevole) risulterebbe comunque superato dalla pronuncia di rigetto della domanda di declaratoria dell'illegittimità del licenziamento.
Cass. civ. n. 7636/1990
Rispetto ad un'asta pubblica, i soggetti privati non sono portatori di diritti soggettivi, ma solo di un interesse – al regolare svolgimento del procedimento di aggiudicazione – il quale, in presenza di una posizione «differenziata» del soggetto che intenda parteciparvi, assume la consistenza dell'interesse legittimo e riceve tutela attraverso l'osservanza delle norme «di azione», che disciplinano, nell'interesse pubblico, quel procedimento, con la conseguenza che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo anche la cognizione della domanda con cui, sul presupposto dell'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione dell'asta pubblica, dal detto soggetto vengono richiesti provvedimenti di urgenza miranti a prevenire il conseguente suo pregiudizio (nella specie, un ipotetico turbamento del mercato per l'emissione in esso di un determinato prodotto).
Cass. civ. n. 7552/1990
Il provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione, adottato da un consiglio provinciale dell'ordine degli architetti, è impugnabile dinanzi al consiglio nazionale di detto ordine, quale organo di giurisdizione speciale, anche con riguardo alle contestazioni inerenti all'immediata esecutività della sanzione. Deve pertanto escludersi che l'interessato, sia pure al limitato fine di rimuovere quell'esecutività, possa adire in via d'urgenza il pretore, ai sensi degli artt. 700 ss. c.p.c., considerando che i poteri attribuiti al giudice ordinario da tali norme non pongono deroghe ai principi sul riparto della giurisdizione, e, quindi, sussistono solo per la tutela di posizioni soggettive rientranti nella cognizione del medesimo giudice ordinario.
Cass. civ. n. 3566/1990
La procura speciale al difensore, conferita, in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c., per tutti i gradi del giudizio, deve ritenersi estesa al processo di merito da instaurarsi dopo il provvedimento d'urgenza.
Cass. civ. n. 3310/1990
Al socio di una cooperativa edilizia a contributo statale, il quale si sia reso assegnatario di alloggio ed abbia stipulato il mutuo individuale, deve riconoscersi la possibilità di adire il giudice ordinario, anche in via cautelare ed urgente, al fine di assicurare la propria partecipazione all'assemblea, atteso che la domanda non riguarda la fase della prenotazione od assegnazione degli alloggi, esauritasi con detta stipulazione, né le altre materie che l'art. 131 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 devolve alla cognizione delle commissioni di vigilanza (e quindi del giudice amministrativo, in sede di impugnazione dei provvedimenti delle commissioni medesime), ed è diretta a tutelare posizioni di diritto soggettivo.
Cass. civ. n. 2267/1990
Il pretore, con l'ordinanza che dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine ad un ricorso ex art. 700 c.p.c. non proposto in corso di causa (così come nell'ipotesi di rigetto dell'istanza del ricorrente), deve provvedere sulle spese di lite – atteso che la detta ordinanza definisce il procedimento cautelare – applicando il principio della cosiddetta soccombenza potenziale, da verificare sulla base di un semplice giudizio delibativo circa la fondatezza della domanda proposta in via d'urgenza e delle relative eccezioni.
Cass. civ. n. 233/1990
La contesa fra genitori naturali, in ordine all'educazione ed istruzione del figlio minore, rientra nelle previsioni degli artt. 316, 317 e 336 c.c., e, quindi, è riservata, con il rito camerale, alla competenza funzionale del tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., senza che possa riconoscersi la competenza pretorile, nemmeno al limitato fine di adottare provvedimenti d'urgenza, considerando che l'intervento cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. non è invocabile in presenza di altre misure tipiche, idonee a soddisfare le esigenze di tutela urgente.
Cass. civ. n. 5675/1989
In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti da aziende di trasporto in concessione, le controversie relative a provvedimenti che infliggono sanzioni disciplinari, appartengono, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, dell'all. A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualunque sia l'organo (anche diverso dal consiglio di disciplina) che abbia emesso detti provvedimenti, ed anche nel caso in cui il vizio fatto valere comporti la nullità o l'inesistenza giuridica dell'atto. Ne deriva che in materia disciplinare il giudice ordinario è privo di giurisdizione anche se adito con ricorso ex art. 700 c.p.c., atteso che il suo potere di provvedere in via d'urgenza sussiste soltanto nell'ambito delle controversie devolute alla sua cognizione relativamente al giudizio di merito.
Cass. civ. n. 4342/1989
Con riguardo ad ingiunzione fiscale emessa per il pagamento di una delle imposte contemplate dall'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, (nella specie Iva), mentre deve essere affermata la giurisdizione delle commissioni tributarie sull'opposizione del contribuente, non essendo applicabili le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sull'opposizione davanti al giudice ordinario, deve essere affermato il difetto assoluto di giurisdizione, sull'istanza di sospensione dell'esecuzione o di adozione di altre analoghe misure cautelari, atteso che il potere di provvedere in proposito spetta esclusivamente in via amministrativa all'intendente di finanza (contro le cui determinazioni le posizioni del contribuente sono tutelabili dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità).
Cass. civ. n. 3659/1989
Con riguardo ad un provvedimento contingibile ed urgente, reso dal sindaco del comune ai sensi dell'art. 153 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (nella specie, chiusura di un bar-discoteca per ragioni di sicurezza e d'igiene), le posizioni del destinatario, in quanto degradate a meri interessi legittimi, sono tutelabili davanti al giudice amministrativo, non dinanzi al giudice ordinario, nemmeno in via cautelare a norma dell'art. 700 c.p.c. (il quale trova applicazione solo nell'ambito delle attribuzioni giurisdizionali del giudice ordinario).
Cass. civ. n. 3568/1989
In tema di trattamento pensionistico a carico della c.p.d.e.l., come quello riservato ad un'infermiera che, in virtù di rapporto di pubblico impiego, sia stata alle dipendenze di un ospedale gestito dall'unità sanitaria locale, le liti promosse dall'assicurata nei confronti della predetta cassa di previdenza, che attengano al diritto, alla misura o alla decorrenza della pensione, spettano in via esclusiva alla giurisdizione della corte dei conti, ai sensi degli artt. 60 del R.D.L. n. 680 del 1938 e 13 del R.D. n. 1214 del 1934, e sono sottratte alla cognizione del giudice ordinario anche con riguardo alle domande di liquidazione di pensione provvisoria e di adozione di provvedimenti di urgenza, quand'anche questi siano richiesti per evitare l'asserito pregiudizio derivante da ritardo nell'erogare la pensione.
Cass. civ. n. 3475/1989
La parte, che intende ottenere il ripristino della situazione di fatto, modificata dalla controparte in attuazione d'un provvedimento d'urgenza adottato con decreto e poi revocato con ordinanza, non ha interesse ad instaurare un giudizio di cognizione per la condanna dell'altra parte, potendo ottenere dal pretore, che ha prima adottato e poi revocato il provvedimento d'urgenza, così respingendo la domanda cautelare, la determinazione delle modalità per il ripristino dello stato di fatto anteriore.
Cass. civ. n. 2630/1989
Il pretore, che rigetti il ricorso ex art. 700 c.p.c., rifiutando il provvedimento d'urgenza richiestogli, per essere stata eliminata, dopo la proposizione del ricorso, la situazione pregiudizievole denunciata, non può condannare il ricorrente al pagamento, neppure parziale, delle spese del procedimento, ove ritenga che la sua richiesta fosse fondata al tempo della proposizione, dovendo tale soggetto essere considerato come parte vittoriosa.
Cass. civ. n. 439/1989
La sospensione della procedura di riscossione esattoriale delle imposte può essere disposta esclusivamente dall'intendente di finanza, cioè dall'autorità amministrativa (con provvedimento discrezionale, rispetto al quale le posizioni del contribuente hanno natura di meri interessi legittimi), non anche, pertanto, dal giudice ordinario, nemmeno in via cautelare o d'urgenza, per difetto (assoluto) di giurisdizione (difetto di giurisdizione denunciabile con istanza di regolamento preventivo anche in relazione a procedimento promosso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., senza che sia ostativa l'adozione di provvedimenti urgenti).
Cass. civ. n. 652/1988
In relazione al procedimento promosso per la fissazione delle modalità di esecuzione di un obbligo di fare (nella specie, reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro, disposta in via d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.), la questione della infungibilità di detto obbligo attiene non alla giurisdizione, ma al merito, anche sotto il profilo dell'assoluta improponibilità della domanda, e, pertanto, non può essere sollevata con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.
Cass. civ. n. 4204/1986
Il giudice competente a conoscere del giudizio di merito successivo alla procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c. va stabilito in base alle norme generali senza che una preclusione possa derivare dal provvedimento cautelare che contenga anche la determinazione di tale giudice, atteso che esso non è idoneo a formare giudicato sulla suddetta questione di competenza, essendo il giudizio di merito un nuovo ed autonomo processo e non già una continuazione di quello sommario (come nel caso dei procedimenti di nunciazione o dei procedimenti possessori).
Cass. civ. n. 4013/1986
L'ordine di esecuzione di lavori edili, che venga adottato dal sindaco del comune, per ragioni di sicurezza pubblica, a carico del proprietario di un immobile, comporta, come ogni altro provvedimento contingibile reso a norma dell'art. 153 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, la degradazione del diritto di detto proprietario a mero interesse occasionalmente protetto, con la conseguenza che la domanda del medesimo, rivolta a denunciare l'illegittimità di detto ordine, spettando alla giurisdizione del giudice amministrativo, non può essere proposta davanti al giudice ordinario, nemmeno al fine di ottenere in via cautelare, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la sospensione dell'ordine stesso.
Cass. civ. n. 6192/1985
Gli artt. 700 e ss. c.p.c., nel conferire al giudice ordinario il potere di adottare provvedimenti d'urgenza con funzione cautelare e strumentale, non introducono deroghe ai principi generali sul riparto della giurisdizione, e non consentono pertanto che il suddetto potere possa essere esercitato a tutela di posizioni soggettive sottratte alla cognizione del medesimo giudice ordinario, quali quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché inerenti ad un rapporto di pubblico impiego.
Cass. civ. n. 1782/1985
Sia il provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. (nella specie, di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro) – che è revocabile, da parte dello stesso giudice che l'ha emesso, prima della definizione del giudizio di merito, per l'accertato venir meno di tutti o di alcuni degli elementi sui quali il rimedio cautelare si fondava – sia il successivo provvedimento che ne dispone la revoca non hanno contenuto decisorio e, pertanto, non sono impugnabili con ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 5608/1983
Poiché il provvedimento d'urgenza è inseparabile dal procedimento nell'ambito del quale esso è pronunciato e rispetto a cui ha funzione strumentale, la sua esecuzione appartiene al giudice che lo ha emesso, onde garantire il conseguimento delle finalità del provvedimento stesso in relazione alle esigenze cautelari e conservative che l'hanno determinato. Conseguentemente, qualora sia stato emesso provvedimento ex art. 700 c.p.c. da parte del presidente della sezione specializzata agraria presso il tribunale, l'esecuzione di esso – e le relative opposizioni – vanno proposte davanti a detto giudice specializzato e non davanti al pretore, ancorché si tratti di esecuzione per consegna o rilascio.
Cass. civ. n. 5157/1983
I provvedimenti d'urgenza innominati (art. 700 c.p.c.), in quanto rivolti ad evitare che la futura pronuncia resti pregiudicata dal tempo occorrente per la sua emissione, hanno carattere strumentale rispetto al successivo giudizio di merito, che non è mai di convalida del provvedimento interinale, ma di cognizione del tutto autonoma dell'esistenza del diritto controverso, il cui accertamento viene a sostituirsi alla pronuncia resa in sede di urgenza anche quando si conformi a questa. (Nella specie, in cui si trattava di attività rumorose esulanti dai limiti di tollerabilità fissati dall'art. 844 c.c., con il provvedimento d'urgenza ne era stata disposta la cessazione ad una data ora, nell'arco della giornata, mentre nel successivo giudizio di merito il responsabile delle medesime era stato condannato al compimento di opere di insonorizzazione).
Cass. civ. n. 2365/1983
I provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c., per la loro natura strumentale, sono vincolati al diritto che si vuol far valere e rimangono assorbiti dalla decisione della causa della quale seguono la sorte e che l'istante è tenuto ad iniziare nel termine perentorio fissato dal giudice. È, quindi, da escludere che per essi debba emettersi una pronuncia di convalida e, nel caso di rigetto della domanda di merito, il ristabilimento dell'ordine giuridico per il provvedimento cautelare incautamente richiesto può aversi sulla base del disposto del secondo comma dell'art. 96 c.p.c.
Cass. civ. n. 5624/1982
Fino a che il giudizio di merito non sia stato iniziato il pretore adito a norma dell'art. 700 c.p.c. — che abbia pronunziato i richiesti provvedimenti d'urgenza con decreto inaudita altera parte, stabilendo contestualmente il termine per l'inizio del giudizio di merito senza fissare l'udienza di comparizione delle parti per la convalida del decreto — ha il potere di revocare il decreto stesso nella parte riguardante la determinazione del menzionato termine e di fissare l'udienza per confermare, modificare ovvero revocare i provvedimenti urgenti a seguito della costituzione del contraddittorio, secondo il disposto dell'art. 689 c.p.c.
Cass. civ. n. 3082/1982
A fronte del decreto di requisizione in uso di un immobile urbano, reso dal sindaco del comune per gravi necessità pubbliche, le posizioni soggettive del privato hanno natura e consistenza di meri interessi legittimi, in quanto il potere discrezionale di requisizione, disciplinato dalle norme che regolano le occupazioni temporanee e d'urgenza, deve ritenersi astrattamente conferito dall'ordinamento anche alla suddetta autorità comunale (sia pure in via sussidiaria rispetto al prefetto, per il caso di urgenza tale da non consentire alcun indugio). Pertanto, il sindacato sulla legittimità di quel decreto, traducendosi nel riscontro della conformità a legge dell'esercizio di detto potere nel caso concreto, è devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo ed è sottratto al giudice ordinario, al quale, correlativamente, resta preclusa anche la possibilità di provvedere in via d'urgenza a norma dell'art. 700 c.p.c.