(massima n. 1)
Le spese processuali necessarie all'attuazione dei provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. – cui è preposto lo stesso giudice di questi ultimi e non quello dell'esecuzione – vanno regolate dalla sentenza che definisce il giudizio di merito e, pertanto, non sono suscettibili di ripetizione attraverso una separata procedura monitoria.