La domanda si propone con ricorso (1)(2) depositato nella cancelleria del giudice competente (3)[669ter, 669quater, 669quinquies].
Note
(1)
Il legislatore ha scelto la forma del ricorso per introdurre la domanda cautelare al fine di garantire l'esigenza di celerità che il procedimento cautelare richiede. Il ricorso deve essere presentato nella cancelleria del giudice competente sia che la domanda venga presentata ante causam sia se avanzata durante la pendenza del giudizio di merito. In corso di causa il ricorso può essere inserito nel verbale di udienza. Si precisa che la domanda cautelare risulta inevitabilmente connessa con il giudizio di merito, tant'è che nel ricorso presentato ante causam è necessario indicare anche gli elementi essenziali alla individuazione della domanda per il merito, in ragione della quale si individua il giudice competente. Nel caso in cui la domanda cautelare venga richiesta durante la pendenza del giudizio di merito, il ricorrente non è obbligato ad indicare la domanda che intende proporre al giudice di merito, ma questo dovrà valutare se il provvedimento cautelare richiesto risulti utile alla salvaguardia dei diritti che sono oggetto del giudizio a cognizione piena.
(2)
Gli elementi necessari del ricorso sono: l'indicazione dell'ufficio giudiziario, l'indicazione delle parti, l'indicazione del tipo di provvedimento richiesto (petitum), l'indicazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere con il ricorso (causa petendi), l'esposizione dei fatti costitutivi del diritto che si fa valere; l'indicazione del periculum in mora e degli elementi probatori che sono a base del fumus boni iuris, le conclusioni, la procura conferita al difensore nei casi in cui la parte non possa stare in giudizio personalmente. Se si tratta di un ricorso ante causam è necessario che il ricorrente indichi il diritto controverso di cui si chiede la tutela, poiché il giudice deve valutare la probabile esistenza del diritto da cautelare e il provvedimento che intende richiedere nel giudizio di merito.
(3)
Il giudice competente a conoscere della domanda cautelare, sia ante causam che in pendenza di giudizio, è quello competente a conoscere del merito. Tale competenza è negata al giudice di pace in ragione del fatto che si tratta di un magistrato non togato, quindi nel caso in cui nel merito risultasse competente il giudice di pace il provvedimento cautelare dovrà essere emesso in ogni caso dal Tribunale in composizione monocratica.