Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 669 octies Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimento di accoglimento

Dispositivo dell'art. 669 octies Codice di procedura civile

L'ordinanza di accoglimento(1), ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669novies(2).

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.

Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri(3).

Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669 novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688 e ai provvedimenti di sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell'articolo 1137, quarto comma, del Codice Civile, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito(4)(7).

Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.

L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, né dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni o società, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa(5)(7).

L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo(6).

Note

(1) L'ordinanza che accoglie il ricorso cautelare, a differenza di quello di rigetto, non contiene una statuizione sulle spese, che verranno liquidate con la stessa sentenza che definisce il merito.
(2) Il termine di sessanta giorni è un termine perentorio poiché la sua osservanza consiste in una condizione di efficacia della misura cautelare concessa ante causam. Il predetto termine comincia a decorrere dalla data dell'udienza in cui viene pronunciata l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare. Se il giudice non indica alcun termine o diversamente concede un termine maggiore per l'instaurazione del giudizio di merito, il termine resta sempre quello legale. In caso di mancato rispetto del termine legale il giudizio si estingue.
(3) Tale comma prevede delle specifiche ipotesi di inefficacia del provvedimento cautelare nei casi in cui la causa di merito sia devoluta alla competenza di un giudice straniero ovvero ad un arbitro italiano o straniero. Infatti, in tali casi la parte deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede alla nomina degli arbitri. La notifica deve avvenire nei termini di cui ai commi precedenti a pena di inefficacia del provvedimento cautelare.
(4) Già con la riforma apportata dalla legge 80/2005 era stata prevista la c.d. strumentalità attenuata con la tutela di merito per i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 del c.p.c., i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito previsti dal codice civile o da leggi speciali, i provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'art. 688 del c.p.c.. In tali casi, il ricorrente che ha ottenuto uno dei provvedimenti sopra elencati non è obbligato a promuovere il giudizio di merito, ma "può" scegliere se promuoverlo o meno.

(5) Inoltre, la strumentalità attenuata si ricava anche dal presente comma il quale dispone che nel caso di estinzione del giudizio di merito non si determina l'inefficacia dei provvedimenti cautelari.
(6) Con tale disposizione il legislatore ha voluto escludere che il provvedimento cautelare non seguito dal giudizio di merito acquistasse efficacia di giudicato, né formale né sostanziale. Infatti, il provvedimento di cui in analisi offre una soluzione che, nonostante sia idonea a durare nel tempo, è in ogni caso precaria, poiché sarà efficace fino a quando verrà messo in discussione in un giudizio di merito. Il provvedimento cautelare di cui sopra non può in alcun modo costituire un vincolo positivo o negativo in altri giudizi concernenti lo stesso diritto oppure diritti dipendenti o incompatibili rispetto a quello oggetto del provvedimento cautelare.
(7) Comma modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 669 octies Codice di procedura civile

La norma in esame dispone che se l'istanza volta ad ottenere il provvedimento cautelare viene proposta prima dell'inizio della causa di merito, il giudice, nell’ordinanza che accoglie il ricorso stesso, dovrà fissare un termine non superiore a sessanta giorni per l’inizio della causa di merito.
Il termine di sessanta giorni (prima era trenta) trova la sua giustificazione nella considerazione che il precedente termine di trenta giorni si riteneva molto breve per consentire alla parte di redigere un adeguato atto introduttivo del giudizio di merito.

Se il termine non viene fissato dal provvedimento giudiziale, lo stesso dovrà ritenersi non superiore a sessanta giorni; allo stesso modo, trattandosi di un termine legale, si ritiene che allo stesso ci si debba attenere anche nel caso in cui il giudice abbia fissato un termine superiore (poichè il termine legale è perentorio, si sostituisce automaticamente a quello fissato dal giudice).

Se il giudizio di merito non viene instaurato nel termine stabilito, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
Si discute se per il termine qui previsto trovi applicazione la sospensione feriale dei termini.
Parte della dottrina è per la tesi positiva, ritenendo che esso abbia natura endoprocessuale; secondo altra tesi, invece, la sospensione dei termini feriali è inapplicabile al termine per l'instaurazione del giudizio di merito.

Il 4° co. della norma in esame è stato inserito per effetto dell'art. 31, 2° co., D.Lgs. 31.3.1998, n. 80 e fa riferimento alle controversie riguardanti i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni trasferite al giudice ordinario; la sua finalità è quella di coordinare la disciplina con il termine per l'instaurazione del giudizio di merito nel caso di un provvedimento cautelare concesso ante causam.

Tale esigenza di coordinamento nasce dal fatto che le controversie in materia di lavoro presuppongono l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione prima dell'instaurazione del giudizio di merito.
Ebbene, la norma indica che il termine per l'instaurazione del giudizio di merito decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile, ovvero dal momento in cui risulti trascorso il termine di novanta giorni dall'inoltro della richiesta del tentativo di conciliazione ex art. 69, 3° co., D.Lgs. 3.2.1993, n. 29.

Il 5° co. è stato introdotto dall'art. 1, L. 5.1.1994, n. 25 e si riferisce all’ipotesi in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria.
In questo caso si dispone che il termine di sessanta giorni è rispettato quando la parte notifica all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri; si ritiene che tale comma possa estendersi anche all'arbitrato irrituale.

Con l’introduzione del sesto comma, invece, dovuto alla L. n. 80/2005, è stato allentato il legame necessario tra procedimento cautelare e giudizio di merito, prevedendo solo in via eventuale l'instaurazione di quest'ultimo (prima necessaria e ora solo possibile); ovviamente si presuppone che in sede cautelare il provvedimento anticipatorio sia stato concesso.
Tale comma è stato da ultimo modificato per effetto della Riforma Cartabia, al fine di prevedere che il regime di non applicazione del procedimento di conferma previso da questo stesso articolo e dal primo comma dell’art. 669 novies del c.p.c. si applichi anche ai provvedimenti di sospensione dell’efficacia delle delibere assembleari, adottati ai sensi del quarto comma dell’art. 11137 del c.c., fermo restando anche per questi casi, la facoltà di ciascuna parte di instaurare il giudizio di merito.
Nel testo previgente, infatti, ai provvedimenti cautelari con i quali il giudice sospendeva l’esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi di società o di associazioni non era riconosciuta natura anticipatoria della sentenza di merito, con la conseguenza che essi perdevano efficacia ove il giudizio di merito si fosse estinto.

L’inserimento del comma 7, dovuto alla L. 18.6.2009, n. 69 è volto a dirimere il dubbio che si era creato per quanto concerne la disciplina delle spese processuali in caso di accoglimento dell'istanza cautelare in riferimento ai provvedimenti cautelari ante causam.

Il successivo ottavo comma, invece, prevede quali sono le conseguenze che si producono sulla misura cautelare concessa quando venga dichiarato estinto il giudizio di merito.

L'ultimo comma, infine, dispone che l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.
In realtà, non può dubitarsi del fatto che gli effetti dei provvedimenti di natura cautelare non sono definitivi, essendo gli stessi provvedimenti emanati a seguito di una cognizione non piena; non essendo definitivi, non hanno forza di giudicato utilizzabile nel processo principale e in altri processi.
Pertanto, le parti potranno instaurare un giudizio a cognizione piena, senza essere pregiudicati dagli esiti della precedente fase; ciò comporta che anche l'attività istruttoria compiuta nella fase cautelare, non potrà essere utilizzata nel successivo giudizio di merito.

Massime relative all'art. 669 octies Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 28197/2020

Poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono partecipare ulteriori soggetti, sia volontariamente in via adesiva o autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/01/2016).

Cass. civ. n. 24939/2019

La tutela cautelare dei diritti fatti valere, in un giudizio di condanna o di accertamento costitutivo, si può concretare in una misura di salvaguardia dell'effetto esecutivo che ne può derivare, volto a rendere possibile la soggezione del debitore alla sanzione esecutiva, ma tale tutela cautelare non può generare l'effetto dichiarativo o la costituzione giudiziale di un diritto - effetto che certamente può derivare solo dalla sentenza - potendo risolversi nell'autorizzazione giudiziale a compiere atti di salvaguardia del diritto costituendo, che possono derivare da condanne accessorie alla statuizione di mero accertamento, o a quella costitutiva d'un determinato effetto giuridico. (Nella specie la S.C. ha statuito che la pronuncia cautelare, nel caso della delibera di esclusione del socio, se considerata come avente natura anticipatoria, anticiperebbe proprio l'effetto inscindibilmente collegato con la pronuncia costitutiva di annullamento, consistente nel ripristino della posizione di socio, che rimarrebbe definitiva in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito o di sua estinzione, laddove tale effetto può essere prodotto solo ed esclusivamente dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di annullamento della delibera di esclusione, potendo piuttosto la decisione cautelare assicurare soltanto un ripristino provvisorio del rapporto societario).

Cass. civ. n. 15463/2016

La nullità del provvedimento reso sull'istanza di sequestro in difetto di "ius postulandi" non si estende alla sentenza che definisce il giudizio di merito, essendo quest'ultimo indipendente ai sensi dell'art. 159, comma 1, c.p.c.

Cass. civ. n. 11949/2015

In caso di accoglimento della domanda cautelare (confermato in sede di reclamo), seguito da rituale inizio del giudizio di merito, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adito deve necessariamente tenersi conto della data di instaurazione del procedimento cautelare, atteso l'inequivocabile collegamento che la norma impone tra ordinanza di accoglimento e causa di merito anche in base al testo dell'art. 669 octies, sesto comma, cod. proc. civ., aggiunto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale, per i provvedimenti cautelari ivi previsti, ha attenuato, ma non escluso, il vincolo di strumentalità tra la misura ed il giudizio di merito, e considerando, altresì, come la proposizione della domanda cautelare "ante causam" al giudice competente a conoscere del merito, ex art. 669 ter cod. proc. civ., preannunci una scelta processuale che, per il principio di autoresponsabilità e di affidamento processuale, vincola la parte ricorrente e onera quella resistente ad eccepire l'incompetenza già in sede cautelare.

Cass. civ. n. 22751/2013

Qualora il procedimento cautelare "ante causam" si concluda con un'ordinanza che dichiari cessata la materia del contendere, in tale provvedimento non va fissato il termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito né si applica comunque il termine a tal fine previsto dall'art. 669 octies cod. proc. civ.; ove il giudice comunque provveda a fissare detto termine, lo stesso deve ritenersi "tamquam non esset"

Cass. civ. n. 20326/2013

Per la valutazione della tempestività, ex art. 669 octies, terzo comma, c.p.c., dell'instaurato giudizio di merito susseguente all'ottenimento di un sequestro conservativo, il rilascio di una copia autentica di tale provvedimento in favore della parte, effettuato dalla cancelleria, non può ritenersi equipollente alla sua "comunicazione", ad opera di quest'ultima, prescritta, al suddetto fine, dalla citata norma, trattandosi di attività posta in essere non su esecuzione di ordine del giudice o come adempimento di legge, bensì su iniziativa della parte ed allo specifico scopo esplicitato nella dichiarazione di conformità.

Cass. civ. n. 18152/2006

In tema di procedimenti cautelari, il termine perentorio previsto dall'art. 669 octies c.p.c. per l'inizio del giudizio di merito decorre dalla pronuncia dell'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare ante causam (se avvenuta in udienza) ovvero dalla sua comunicazione, anche se l'originario provvedimento viene confermato in sede di reclamo; infatti, per «ordinanza di accoglimento» di cui alla citata norma va intesa quella originaria e non quella emessa in sede di reclamo, assumendo la prima rilevanza fondamentale ai fini dell'instaurazione della fase di merito e necessitando di una verifica nel giudizio di cognizione, mentre la seconda non ha effetto assorbente o sostitutivo, come nel caso di conferma della misura cautelare, rilevandosi, inoltre, come nessuna norma assegni al reclamo effetti sospensivi del termine in questione, escludendo anzi l'art. 669 terdecies c.p.c. che il reclamo sospenda automaticamente l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Cass. civ. n. 12895/2004

Nel caso di domanda cautelare accolta (e confermata in sede di reclamo), seguita da rituale instaurazione del giudizio di merito nel termine fissato ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c., ai fini della individuazione del giudice preventivamente adito deve necessariamente tenersi conto della data di instaurazione del procedimento cautelare, atteso l'inequivocabile collegamento che la norma impone tra ordinanza di accoglimento e inizio della causa di merito.

Cass. civ. n. 8697/1998

In tema di giudizio arbitrale all'esito della rituale introduzione della domanda (i cui elementi caratterizzanti risultano, ex art. 669 octies, quarto comma, la manifestazione dell'intenzione di promuovere il procedimento, la formulazione della domanda stessa, la nomina dell'arbitro), non è legittimamente configurabile l'istituto della contumacia, in senso tecnico, di una parte, attese le caratteristiche precipue del procedimento arbitrale (mancanza di citazione e di costituzione in giudizio), sì che, in carenza di un meccanismo processuale analogo a quello di cui all'art. 290 c.p.c., la mera assenza o inattività della parte non è, comunque, idonea ad ostacolare lo svolgimento del giudizio, (né a far presumere, «a fortiori», una tacita rinuncia alla domanda stessa).

Cass. civ. n. 5566/1996

Nella disciplina dei procedimenti cautelari di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c. (introdotti dall'art. 74 della legge 26 novembre 1990, n. 353), la statuizione sulle spese, mentre deve essere adottata nel caso di reiezione della domanda o di dichiarazione d'incompetenza, non è prevista quando la misura richiesta dalla parte istante sia concessa, o confermata in sede di reclamo (ancorché sulla scorta dell'inammissibilità del reclamo stesso), in ragione del carattere temporaneo e provvisorio della relativa pronuncia, destinata ad essere superata od assorbita con la decisione nel merito, e comunque suscettibile di successiva modifica o revoca.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 669 octies Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Giorgia chiede
martedì 15/02/2011 - Veneto
“Buongiorno, volevo porre alla Vs. attenzione il seguente quesito: posto che per quanto riguarda il provvedimento negativo (di rigetto) del provvedimento cautelare ex art. 669septies cpc, il rigetto per incompetenza non preclude la riproponibilità della domanda cautelare mentre il rigetto in merito (insussistenza fumus boni iuris o periculum in mora) preclude la riproponibilità (una sorta di "giudicato cautelare"), salvo non vengano dedotte nuove ragioni di fatto e di diritto.

cosa succede nel caso di accoglimento ?

la mia opinione è che NON si formi mai giudicato in quanto,

- nel caso di provvedimento c.d. conservativi (sequestri ..): non si formi giudicato, dal momento è obbligatoria l'instaurazione della causa nel merito
- nel caso di provvedimento c.d. anticipatorio (rispetto ai quali l'instaurazione del procedimento di merito è solo eventuale): non si formi comunque giudicato, dal momento che il giudice del procedimento cautelare non accerta l'esistenza del diritto ma solamente il fumus boni iuris e cioè la probabile esistenza del diritto (e quindi la probabile fondatezza del diritto)

é corretto quanto sopra ?”
Consulenza legale i 07/07/2011

Relativamente alla stabilità del provvedimento cautelare si veda l’articolo 23 del D.Lgs. 17\01\2003 n. 5, che ha apportato le modifiche al codice di procedura civile, al primo comma statuisce : "Nelle controversie di cui al presente decreto, ai provvedimenti d'urgenza e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito non si applica l'articolo 669-octies del codice di procedura civile, ed essi non perdono la loro efficacia se la causa non viene iniziata".

Come ben ricordato, il giudice del procedimento cautelare non accerta l'esistenza del diritto ma si pronuncia solamente sul fumus boni iuris e cioè la probabile esistenza del diritto (e quindi la probabile fondatezza del diritto). Per quanto concerne la stabilità definitiva del provvedimento cautelare che sia idoneo ad anticipare gli effetti della decisione finale, se la causa di merito non è più iniziata il provvedimento diviene l'unica fonte del rapporto che regola, acquistando, in effetti, l'efficacia di giudicato. Precisiamo subito che tale provvedimento non può essere impugnato in cassazione ex art. 111 Cost. perché, pur avendo contenuto di sentenza, potrà sempre essere assorbito dal giudizio a cognizione piena che le parti sono libere di iniziare. Ebbene, il provvedimento cautelare acquisterà efficacia definitiva dopo il maturarsi dei termini di prescrizione del diritto di cui è oggetto, termini, interrotti dalla concessione del provvedimento. Se, poi, il provvedimento ha il contenuto di una sentenza di condanna è da chiedersi se i termini saranno quelli ordinari del diritto fatto valere o il termine decennale di prescrizione previsto per le sentenze di condanna.

Vanno distinte due ipotesi, una di natura processuale e l'altra sostanziale. La prescrizione sarà quella originaria, propria del diritto in contestazione, se s'intende procedere al giudizio a cognizione piena. Al contrario, la prescrizione sarà quella decennale per portare ad esecuzione il provvedimento.

Resta precluso invocare l'efficacia del provvedimento cautelare in un altro processo: pur conservando la sua efficacia, la misura cautelare non potrà in nessun caso essere invocata in un diverso processo (art. 23 comma 6). Ma in caso di estinzione del giudizio di merito non vi sarà l'inefficacia della misura cautelare (art. 23 comma 4).