Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 111 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 111 Costituzione

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (1).

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale (2). La legge ne assicura la ragionevole durata (1).

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo (1) (2).

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore (1).

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita (1).

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati-

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge (3). Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra (4).

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [360 c.p.c.; 606 c.p.p.].

Note

(1) Questo comma è stato inserito dalla L.Cost. 23 novembre 1999, n. 2. Si vedano anche il D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 convertito, con modifiche, nella l. 25 febbraio 2000 n. 35 (sul giusto processo) e gli artt. 2 ss. l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto sulla riparazione per violazione del principio di ragionevole durata del processo).
(2) A riguardo si suole parlare di principio di concreta possibilità di difesa, in base al quale deve essere garantito all'imputato (di un processo penale) il diritto alla prova, anche testimoniale ed il diritto di capire quanto accade nel processo anche mediante eventuale assistenza di un interprete linguistico.
(3) Essi, inoltre, sono soggetti a riesame nel merito dinnanzi il tribunale della libertà.
(4) La deroga in esame si giustifica proprio a causa della particolarità della situazione e dei reati in questione.

Ratio Legis

La ratio della disposizione, profondamente mutata a seguito della riforma operata con L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2, è quella di garantire il c.d. giusto processo, cioè un processo che tenga conto dei diritti delle parti e li garantisca.

Brocardi

Audiatur et altera pars

Spiegazione dell'art. 111 Costituzione

Oltre a vari principi fondamentali del giusto processo, la necessità di limitare la durata dei processi ha portato al riconoscimento del principio della ragionevole durata del processo, che deve essere garantita dalla legge. Tale principio venne sancito dall'art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e dall'art.46 comma 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. In attuazione di tale principio è stata emanata la c.d. legge Pinto (l. 24 marzo 2001, n. 89) che disciplina il diritto ad una riparazione per il pregiudizio derivante dall'eccessivo protrarsi del giudizio civile.

La prima parte della disposizione introduce già alcuni importanti principi inerenti il processo quale quello del contraddittorio. Esso implica la necessità che le parti si contrappongano esponendo ciascuna le proprie ragioni. Questo, inoltre, deve avvenire in modo che siano garantite sia le stesse possibilità ad entrambe (almeno astrattamente) sia la terzietà del giudice, cioè la sua equidistanza dai contendenti. A completamento del principio in esame si devono considerare sia la garanzia della difesa anche per i meno abbienti (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sul patrocinio a spese dello Stato) sia il generale diritto di difesa in giudizio di cui all'art. 24 della Costituzione.

Il comma 3 disciplina le eccezioni al principio accusatorio che caratterizza il processo penale. In base ad esso non solo le parti hanno diritto all'acquisizione in giudizio delle prove ma anche a che le prove stesse si formino in contraddittorio tra accusa e difesa, cioè mediante la contrapposizione dialettica tra di esse. Nel tempo, hanno costituito risvolti importanti del principio sia la disciplina delle dichiarazioni dei coimputati (in particolare la novella dell'art. 513 comma 2 c.p.p. ad opera della Corte Costituzionale) che quella delle indagini difensive (l. 7 dicembre 2000, n. 397 che ha introdotto l'art. 327 bis c.p.p. e gli art. 391 bis ss. c.p.p.).

Fondamentale appare anche la motivazione, la quale si sostanzia nell'enucleazione del ragionamento logico e giuridico che ha guidato il giudice verso la decisione adottata. Esso costituisce una conquista fondamentale per le parti del processo e, in special modo, per quella soccombente che, presa visione della motivazione, può scegliere se sottoporre la decisione all'esame di un giudice superiore. Si noti, peraltro, che il c.d. doppio grado di giurisdizione costituisce un principio che la Costituzione contempla solo per le sentenze del giudice amministrativo (art. 103 comma 1 Cost.) e per altre specifiche ipotesi (quali i provvedimenti limitativi della libertà personale per violazione di legge: vedi comma 7 della disposizione in commento) mentre non è previsto quale principio generale.


Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 111 Costituzione

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Luca B. chiede
martedì 26/05/2020 - Emilia-Romagna
“In riferimento alla vostra consulenza Q202025516 e quindi al giudizio estinto nel quale NON è mai stata rilevata d'ufficio la nullità di un contratto di fideiussione in tutti i 3 gradi di giudizio, vorrei sapere se ci sia possibilità di ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e quali articoli invocare nonché le doglianze relative. Avevamo selezionato l'articolo 6 della suddetta corte su ingiusto processo ma i dubbi nascono dal fatto che il nostro è un processo civile e non penale. Ci sono comunque diversi casi vagliati dalla corte europea che riguardano il processo civile.

Grazie”
Consulenza legale i 01/06/2020
I diritti riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo possono sintetizzarsi nell’elenco che se ne ricava dalla rubrica delle singole norme che compongono il suo Titolo I, e tra essi quello di cui, nel caso di specie, potrebbe invocarsi tutela è proprio il diritto ad un equo processo.

L’art. 34 della CEDU riconosce espressamente al singolo individuo, persona fisica, il diritto a presentare un ricorso individuale, per mezzo del quale far valere di fronte ad un organo indipendente, qual è la Corte EDU, la violazione di un diritto fondamentale.
In particolare, il ricorso individuale può essere presentato da qualunque persona fisica o giuridica che sia stata parte (come attrice, convenuta o imputata) in una controversia (civile, penale o amministrativa) dinanzi ai giudici nazionali e che ritenga di essere stata vittima di una violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi Protocolli.

E’ bene a questo punto chiarire che la Corte non è un giudice d’appello rispetto ai Tribunali nazionali ed in quanto tale non ha il potere di annullare o modificare le sentenze né di intervenire direttamente a favore della parte ricorrente presso le autorità di cui si lamenta.

Condizione indispensabile affinchè il singolo individuo possa sostenere di essere vittima di una violazione di un diritto sancito dalla Convenzione è che vi sia uno stretto collegamento tra la violazione ed il privato che propone il ricorso, il che significa che è indispensabile che l’applicazione di una legge sia diretta a recare un pregiudizio.

Infatti, uno dei punti nodali del ricorso è dato dalla corretta esposizione della o delle violazioni della Convenzione lamentate dal ricorrente nonché delle relative argomentazioni: il ricorrente dovrà esplicare in modo preciso ed esaustivo la violazione della convenzione che ritiene di aver subito ed indicare su quale disposizione della Convenzione essa si fonda.

Ora, come si è accennato sin da subito, l’unica violazione per la quale potrebbe invocarsi tutela è il diritto ad un equo processo, sancito dall’art. 6 CEDU, il cui campo di applicazione non può in alcun modo ritenersi limitato, come presuppone chi pone il quesito, al solo processo penale, ma si estende anche al processo civile ed a quello amministrativo.
Ciò lo si deduce chiaramente dalla lettera della stessa norma, sia laddove si parla di “diritto a che la causa sia esaminata equamente” (ove il termine “causa” non può ritenersi riferito soltanto alle cause aventi ad oggetto la responsabilità penale di un individuo) sia laddove si fa riferimento ad “un tribunale indipendente ed imparziale,….il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti ….. di carattere civile….”.
Non può sussistere alcun dubbio sul fatto che soltanto la giurisdizione civile si occupa dei diritti di carattere civile, dal che se ne deve per forza di cose dedurre che il ricorso alla CEDU per violazione del diritto ad un equo processo deve intendersi riferito anche al processo civile, oltre che a quello amministrativo.

Di ciò se ne trova conferma anche attraverso un esame delle numerose sentenze che la Corte Europea ha emesso in materia di diritto ad un equo processo ex art. 6 CEDU in relazione a processi civili, di cui si trova un’ampia casistica sul sito del Ministero della Giustizia, al seguente indirizzo https://giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page;jsessionid=r9ecWcZF6eYjTUcOce1-6Pqc?contentId=SDU158018&previsiousPage=mg_1_20, oltre che sul sito HUDOC della Corte, nella lingua ufficiale in cui le decisioni sono state adottate.

Si tenga presente che proprio l’art. 6 CEDU è stato assunto come modello per la riforma dell’art. 111 costituzione, il quale dispone che il processo per essere “giusto” deve essere “regolato dalla legge”, deve svolgersi “nel contraddittorio tra le parti”, “in condizioni di parità” e “davanti ad un giudice terzo”.

In particolare, nell’elaborazione delle argomentazioni che dovranno sorreggere il ricorso nel caso che ci occupa, un ruolo chiave si ritiene che debba essere dato al mancato rispetto del principio di collaborazione tra giudice e parti del processo, principio in forza del quale il giudice sarebbe tenuto a procurare il contraddittorio delle parti rispetto alle questioni rilevabili d’ufficio, tra le quali vi rientra la nullità del contratto.
Infatti, è proprio nel mancato rispetto di tale principio che potrebbe ravvisarsi la ragione principale della emissione di quel decreto ingiuntivo, sulla base del quale si è sviluppata l’intera vicenda processuale (fino a giungere al giudizio in Cassazione), con conseguente applicazione, in danno del ricorrente, del principio di cui all’art. 2909 del c.c. e di tutto quanto è stato riportato e detto nella precedente consulenza.

E’ stato affermato in giurisprudenza che “In omaggio al principio di collaborazione tra il giudice e le parti, il magistrato deve sempre indicare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio, tra le quali vi rientra la nullità del contratto. La mancata segnalazione da parte del giudice comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti”.

Ciò che dovrebbe farsi rilevare è che un contratto invalido, in generale, è affetto da un vizio tale da renderlo inidoneo ad acquistare pieno ed inattaccabile valore giuridico e che, tra i contratti invalidi, quelli nulli sono affetti da un vizio tale da renderli totalmente inidonei a produrre gli effetti voluti dalle parti.
La nullità, peraltro, trascende gli interessi dei singoli, essendo posta a garanzia del principio di certezza giuridica e dei valori fondamentali dell’ordinamento giuridico; è proprio questa la ragione per cui il legislatore ha previsto la sua rilevabilità in giudizio non solo ad opera delle parti, ma da parte di chiunque vi abbia interesse e dal giudice d’ufficio.

Ad ulteriore sostegno delle argomentazioni su cui fondare il ricorso si ritiene che possa anche essere estremamente utile il richiamo alla giurisprudenza comunitaria, la quale si è occupata spesso del regime della nullità e della sua rilevabilità d’ufficio, affermando che il giudice deve esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale e, in quanto nulla, non applicarla (Corte di Giustizia causa 0243/08).
In particolare, la Corte europea, facendo uso del termine “obbligo” anziché di quello “facoltà”, sembra aver acquisito consapevolezza del concetto di dovere dell’ufficio di rilevare la nullità ogniqualvolta il contratto sia elemento costitutivo della domanda.

La mancata segnalazione da parte del giudice di una questione rilevabile d’ufficio e non considerata dalle parti comporta la violazione di quel dovere di collaborazione a cui prima si è fatto riferimento oltre che del diritto di difesa delle parti private nell’esercizio del contraddittorio (e così, in definitiva, del diritto ad un equo processo).

Indubbiamente quelli appena espressi costituiscono semplicemente degli spunti, su cui riflettere per impostare un eventuale ricorso alla Corte EDU, sulla cui possibilità di presentazione in riferimento ad un processo civile non sembrano sussistere dubbi, ma sulla cui opportunità e convenienza di presentazione si suggerisce di ponderare adeguatamente, valutando con estrema cautela ed attenzione tutti gli elementi di cui si è in possesso e che potrebbero essere in grado di condurre ad una decisione favorevole.


Anonimo chiede
giovedì 17/10/2019 - Puglia
“E’ stato presentato ricorso Legge Pinto e il decreto di condanna emesso contro il Ministero è stato regolarmente notificato.
Sono stati rispettati i termini di 120 giorni nonché i 6 mesi previsti ma il pagamento dell’indennizzo non è avvenuto e pertanto si è ricorsi al tar per l’ottemperanza; l’udienza al tar è stata fissata dopo circa 16 mesi e il pagamento è avvenuto dopo circa 1 mese dall’udienza al tar.

Domanda: si può ricorrere nuovamente alla Corte d’Appello, Pinto su Pinto, visto che il pagamento dell’indennizzo è avvenuto dopo 27 mesi (120 giorni + 6 mesi + 16 mesi + 1 mese) richiedendo l’indennizzo calcolato sui suddetti 27 mesi di ritardo?

P.S. CHIEDO DI NON PUBBLICARE IL NOME. GRAZIE”
Consulenza legale i 21/10/2019
La questione oggetto della consulenza è stata affrontata e risolta in una recente sentenza della Cassazione Civile a Sezioni Unite, la n. 6312/2014.
In tale pronuncia la Suprema Corte, dopo lunga e articolata motivazione, ha chiarito che “in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, in caso di ritardo della P.A. nel pagamento delle somme riconosciute in forza di decreto di condanna "Pinto" definitivo, pronunciato ai sensi dell'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'interessato, ove il versamento delle somme spettanti non sia intervenuto entro il termine dilatorio di mesi sei (secondo quanto indicato dalla Corte EDU, sentenza 29 marzo 2006, Cocchiarella contro Italia) e giorni cinque (in relazione al disposto di cui all'art. 133, secondo comma, cod. proc. civ.) dalla data in cui il provvedimento è divenuto esecutivo, ha diritto ad un ulteriore indennizzo commisurato al ritardo nel soddisfacimento della sua pretesa eccedente al suddetto termine, nonché, ove intrapresa, all'intervenuta promozione dell'azione esecutiva”, e ciò, precisa la Cassazione, “sia che abbia esperito azione esecutiva per il conseguimento delle somme a lui spettanti, sia che si sia limitato ad attendere l'adempimento spontaneo della P.A.”.
Tuttavia, il diritto a tale ulteriore indennizzo “può essere fatto valere esclusivamente con ricorso diretto alla CEDU (in relazione all'art. 41 della Convenzione EDU) e non con le forme e i termini dell'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, la cui portata non si estende alla tutela del diritto all'esecuzione delle decisioni interne esecutive”.
Pertanto, non sarà possibile presentare un nuovo ricorso ai sensi della L. n. 89/2001 (c.d. legge Pinto) in relazione al ritardo nell’esecuzione della sentenza, ma occorrerà rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Pasquale T. chiede
lunedì 18/12/2017 - Puglia
“Attraverso una scrittura privata stipulata il 2012, quindi atto di compravendita, ho acquistato un 50% di un terreno indiviso, di proprietà altrui. La sig.ra cedente, con delle scuse ha sempre rinviato l'atto notarile. Io in questi anni pur avendo nell'atto di compravendita la clausola dell'immissione del possesso sin da subito, purtroppo non l'ho mai esercitato. Ottobre 2016, ho chiamato in giudizio la sig.ra, per essere stata inadempiente. Dopo diversi tentativi di mediazione, a gennaio 2018 inizierà la causa, mi dicono che i tempi possono essere anche lunghi 6/7 anni. Io ho bisogno del terreno, come posso fare per ottenerlo, considerando che non ho mai esercitato il possesso.”
Consulenza legale i 27/12/2017
Se la scrittura privata del 2012 è effettivamente qualificabile come atto di compravendita, allora in base a quanto esposto la parte alienante (venditrice) si è resa doppiamente inadempiente:
  1. con riferimento all’obbligo assunto di ripetere il consenso già espresso nella scrittura privata innanzi al notaio affinché tale scrittura potesse assumere forma idonea alla trascrizione;
  2. e con riferimento alle obbligazioni principali del venditore, tra le quali segnatamente, ai sensi dell’art. 1476 c.c., quella di “consegnare la cosa al compratore”.

Non è facile preventivare la durata di un procedimento benché fondato su valide e legittime ragioni.

Il tempo necessario ad ottenere una pronuncia favorevole può variare in base ad una molteplicità di fattori quali ad esempio la facilità delle questioni da trattare, gli elementi probatori da analizzare e le prove che occorre assumere, l’assegnazione della causa ad un Giudice piuttosto che ad un altro, dal ruolo – inteso come carico di lavoro - del Giudice e dal suo calendario di udienze ecc. .

Quel che però può dirsi è che in quasi tutta Italia, il tempo medio per la decisione di una controversia non dovrebbe essere superiore a 3 anni per i giudizi di primo grado.
A seguito della modifica introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999 in tema di “Giusto Processo”, si è provveduto a costituzionalizzare il principio della ragionevole durata del procedimento prevedendo all’art. 111 Cost. anche che “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”.

In tale contesto, è stata approvata la c.d. legge “Pinto” del 24 marzo 2001, n. 89, che ha introdotto nel nostro ordinamento un rimedio giurisdizionale contro l’eccessiva durata dei processi: qualora il processo si protragga oltre un cerco lasso temporale, superiore ai tre anni per un processo civile di primo grado, è assicurato al cittadino il diritto ad un equo indennizzo per l’irragionevole protrarsi del giudizio.

Questo ha portato gli uffici giudiziari ad adeguarsi alle tempistiche individuate dalla L. 89/2001 per evitare i numerosi ed ingenti indennizzi che altrimenti sarebbero costretti a liquidare.
Pertanto, tendenzialmente, è possibile affermare che il procedimento che la vede coinvolto in veste di attore dovrebbe durare al massimo 3 anni, e che, in caso contrario, avrà ragione di chiedere ed ottenere l’indennizzo per il ritardo nell’ottenere giustizia.

Preme infine segnalare che il Codice di procedura civile ha approntato specifici rimedi e tutele volti ad evitare che prima del processo o durante il tempo necessario al processo, vengano irrimediabilmente pregiudicate le condizioni o i beni utili al fruttuoso esercizio di un'azione e che il tempo occorrente ad ottenere un provvedimento giudiziale, torni a danno di colui che chiede giustizia.
Il riferimento è alle misure cautelari, rimedi specifici adottati dal Giudice all’esito di procedimenti sommari e che possono concludersi nell’arco di un paio di mesi, nei casi in cui si dimostri la sussistenza del 1) fumus boni iuris (la probabile esistenza della ragione vantata) e del 2) periculum in mora (il pregiudizio che si subirebbe a causa del ritardo nella decisione.

Dunque qualora nel caso specifico ricorrano le condizioni per richiedere una misura cautelare, allora i tempi per ottenere un provvedimento favorevole si ridurrebbero drasticamente.