A differenza del
reclamo, come regolato dall’
art. 669 terdecies del c.p.c., con il quale si contesta l’originaria concedibilità del
provvedimento, con l’'istituto della
revoca e/o della modifica del provvedimento cautelare si fanno valere mutamenti eventualmente sopravvenuti.
Trattasi di istituto proprio di quei provvedimenti che, in considerazione della loro natura non decisoria e non definitiva, non sono idonei ad acquisire l'autorità della cosa giudicata.
Le
condizione in presenza delle quali è possibile ricorrervi sono le seguenti:
a) l'istanza di parte: è precluso al giudice il potere di agire d'ufficio;
b) la devoluzione al
giudice istruttore del relativo accertamento;
c) il provvedimento modificativo deve avere forma di ordinanza;
c) l'oggettivo mutamento delle circostanze.
Non sono richieste forme particolari per l'istanza di revoca e modifica, potendo questa essere formulata anche oralmente in udienza e inserita nel
processo verbale, oppure con ricorso da depositare in
cancelleria.
Il provvedimento con il quale viene accolta l'istanza di revoca o di modifica è generalmente non retroattivo, ed infatti non può basarsi su un giudizio di originaria illegittimità od inopportunità della misura adottata.
Al pari di quanto previsto per il caso di dichiarazione di
inefficacia, con lo stesso provvedimento che dispone la revoca o la modifica, il giudice deve anche dare le disposizioni necessarie per modificare la situazione prodottasi a seguito della esecuzione della cautela, nonchè quelle necessarie per il ripristino della situazione precedente.
Per quanto concerne la
competenza, questa va attribuita, anche nei confronti di una cautela concessa
ante iudicium, esclusivamente al
giudice istruttore nella causa di merito.
A seguito della riforma attuata con la Legge n.80/2005, è adesso esclusa la possibilità di un concorso tra revoca e reclamo qualora il mutamento di circostanze si verifichi in pendenza dei termini per il
reclamo.
Pertanto, dovendosi escludere la
litispendenza fra i due rimedi, la statuizione che intervenga sul punto per prima dovrebbe precludere per consumazione l'esame delle deduzioni nell'altro procedimento.
A seguito degli interventi apportati, il secondo comma della norma in esame è stato modificato prevedendosi che la revoca o la modifica devono essere richiesti non solo al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare. ma anche agli arbitri nel caso previsto dall’
art. 818 del c.p.c..
lI Legislatore ha voluto riconoscere agli arbitri che hanno emanato un provvedimento cautelare, in ragione del potere loro attribuito dalle parti, il corrispondente potere anche di disporre l’eventuale revoca o modifica della misura cautelare in precedenza disposta, ovviamente in presenza di mutamenti nelle circostanze o di allegazione di fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare, secondo quanto disposto dal primo comma dell’articolo in esame.