(massima n. 1)
L'art. 20 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ove stabilisce l'inefficacia del decreto di occupazione delle aree da espropriare se non attuato entro tre mesi dalla sua emanazione, trova applicazione, in difetto di diversa previsione, anche per le occupazioni disposte in base al D.L. 19 marzo 1981, n. 75 (convertito, con modificazioni, in L. 14 maggio 1981, n. 219), sulla ricostruzione e lo sviluppo dei territori del Mezzogiorno colpiti dagli eventi sismici. Pure in queste ipotesi, pertanto, l'occupazione dell'immobile, che sia effettuata dopo il decorso di tre mesi dal decreto autorizzativo, integra una mera attivitą materiale della pubblica amministrazione, non idonea ad affievolire la posizione di diritto soggettivo del privato, che restano tutelabili davanti al giudice ordinario, anche in via possessoria.