Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 669 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Giudizio separato per il pagamento di canoni

Dispositivo dell'art. 669 Codice di procedura civile

Se nel caso previsto nell'articolo 658 (1) il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi (2).

Note

(1) La norma trova applicazione solamente nel caso in cui il locatore-intimante non abbia richiesto il pagamento dei canoni nell'intimazione di sfratto per morosità.
(2) In questa ipotesi l'ordinanza di convalida risolve il contratto di locazione e riconosce il diritto del locatore ad ottenere la liberazione dell'immobile. Successivamente, il locatore potrà promuovere a sua scelta il giudizio ordinario o il procedimento di ingiunzione di pagamento per ottenere il pagamento dei canoni scaduti.

Ratio Legis

La norma deve collegarsi agli artt. 658 e 664 c.p.c. in ragione della possibilità riconosciuta al locatore di agire in via autonoma per il pagamento dei canoni scaduti dopo aver ottenuto la risoluzione del contratto ed il riconoscimento del diritto alla liberazione dell'immobile.

Spiegazione dell'art. 669 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina la proposizione della domanda di ingiunzione separatamente rispetto a quella della convalida.
In realtà essa non dice nulla di nuovo, in quanto rientra nella disponibilità della parte individuare l'oggetto della domanda; degna di rilievo, invece, è la seconda parte della norma, ove si dice che la pronuncia sullo sfratto lascia “impregiudicata” ogni questione.

Nel giudizio promosso dal locatore per il pagamento dei canoni, sia in forma ordinaria che d'ingiunzione, il conduttore è libero di muovere contestazioni in ordine all'ammontare dei canoni e addirittura circa la stessa sussistenza dell'obbligazione.
Considerato che ogni competenza in materia di locazione si concentra nella figura del giudice monocratico di Tribunale, per il locatore è indifferente effettuare la richiesta d'ingiunzione contestualmente alla convalida oppure separatamente.
A sostegno della domanda per ingiunzione la prova scritta potrà essere rappresentata anche da una copia dell'ordinanza di convalida.

Massime relative all'art. 669 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1841/1967

L'ordinanza di rilascio dell'immobile locato con riserva delle eccezioni del convenuto, emessa dal pretore o dal conciliatore a norma dell'art. 699 c.p.c., non č soggetta ad alcuna impugnazione e neppure ad istanza per regolamento di competenza, a meno che la parte non contesti la competenza principale del giudice adito, come nel caso di controversia devoluta alla cognizione delle sezioni specializzate in materia agraria.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!