Che cosa significa "Denuncia di nuova opera e danno temuto"?
Si tratta delle c.d. azioni di nunciazione che hanno una finalità prettamente cautelare. La loro disciplina è contenuta agli artt.1171-1172 c.c. e la loro finalità è quella di prevenire o bloccare un danno in itinere che, se si verificasse, sarebbe antigiuridico. Legittimati ad esperirle sono il proprietario, il titolare di altro diritto reale o il possessore al fine di evitare un pregiudizio alla cosa che forma oggetto del proprio diritto. In particolare, nell'ipotesi di denuncia di nuova opera, l'intento è quello di prevenire il pregiudizio che potrebbe derivare dalla costruzione di un'opera da altri intrapresa e non terminata; tale azione, avendo carattere prettamente cautelare, non è più promuovibile se l'opera è terminata o se è trascorso un anno dal suo inizio. Diversamente, l'azione di danno temuto è preordinata a prevenire il danno che potrebbe derivare da costruzioni o cose già esistenti (ad es. un albero).
Il giudizio è articolato in due fasi: la prima a cognizione sommaria, che si esaurisce nella pronuncia di un provvedimento cautelare che, per la sua natura strumentale e provvisorio, è modificabile e revocabile. L'altra, solo eventuale, a cognizione piena, che si chiude con la pronuncia di una sentenza destinata a sovrapporsi al provvedimento cautelare. Infatti, con la riforma apportata dalla L.80/2005 è venuto meno il legame tra la tutela cautelare e la tutela di merito anche nelle azioni di nunciazione, con la conseguenza che l'inizio del giudizio di merito è lasciato all'iniziativa delle parti. Pertanto, in caso di mancato inizio o di estinzione del giudizio di merito il provvedimento cautelare non perde efficacia, ma la sua autorità non potrà essere invocata in un diverso processo (art. 669 octies del c.p.c.).
Al fine di promuovere questa forma di tutela è necessario che sussista l'urgenza di provvedere, determinata dall'esistenza di un pericolo al quale il ritardo può esporre il diritto (periculum in mora) accompagnato da una approssimativa verosimiglianza circa la fondatezza dell'esistenza del diritto (fumus boni iuris).
Il giudizio è articolato in due fasi: la prima a cognizione sommaria, che si esaurisce nella pronuncia di un provvedimento cautelare che, per la sua natura strumentale e provvisorio, è modificabile e revocabile. L'altra, solo eventuale, a cognizione piena, che si chiude con la pronuncia di una sentenza destinata a sovrapporsi al provvedimento cautelare. Infatti, con la riforma apportata dalla L.80/2005 è venuto meno il legame tra la tutela cautelare e la tutela di merito anche nelle azioni di nunciazione, con la conseguenza che l'inizio del giudizio di merito è lasciato all'iniziativa delle parti. Pertanto, in caso di mancato inizio o di estinzione del giudizio di merito il provvedimento cautelare non perde efficacia, ma la sua autorità non potrà essere invocata in un diverso processo (art. 669 octies del c.p.c.).
Al fine di promuovere questa forma di tutela è necessario che sussista l'urgenza di provvedere, determinata dall'esistenza di un pericolo al quale il ritardo può esporre il diritto (periculum in mora) accompagnato da una approssimativa verosimiglianza circa la fondatezza dell'esistenza del diritto (fumus boni iuris).