(massima n. 1)
I provvedimenti di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. non possono essere richiesti al giudice civile in materie devolute a giurisdizioni speciali; pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia d'iscrizione nell'albo professionale dei geometri comporta il difetto di giurisdizione dello stesso giudice a provvedere in via cautelare all'accertamento delle condizioni per tale iscrizione e ad ordinare al consiglio provinciale dell'ordine, competente in via amministrativa (le cui determinazioni sono suscettibili di ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio nazionale geometri), di provvedere all'iscrizione stessa.