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Articolo 669 ter Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Competenza anteriore alla causa

Dispositivo dell'art. 669 ter Codice di procedura civile

Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

Se competente per la causa di merito è il giudice di pace (1), la domanda si propone al tribunale (2).

Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale [o al pretore dirigente] (3)(4) il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Note

(1) La corrispondenza tra il giudice competente per il merito e quello che deve emettere il provvedimento cautelare subisce una prima eccezione nel caso in cui la competenza del merito spetti al giudice di pace. Infatti, in questa ipotesi il provvedimento cautelare deve essere emesso in ogni caso dal Tribunale monocratico.
(2) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "tribunale" dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) Le parole in parentesi quadra sono soppresse ai sensi dell'art. 107, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.
(4) Si precisa che il Tribunale in composizione monocratica è competente a pronunciare il provvedimento cautelare quando la causa di merito è di competenza del giudice di pace e dello stesso tribunale in composizione monocratica. La competenza cautelare spetta al collegio nelle ipotesi in cui il giudizio di primo grado sia integralmente di competenza collegiale (si pensi ad esempio alle cause agrarie) oppure quando la corte d'appello è giudice di primo ed unico grado come ad esempio accade nel caso di ricorso volto ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni in materia di tutela della concorrenza.

Spiegazione dell'art. 669 ter Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina il caso in cui la domanda cautelare venga proposta prima dell'inizio della causa di merito ed ha la finalità di raccordare la cognizione cautelare con quella di merito.
E’, infatti, previsto che prima dell'inizio della causa di merito la domanda deve essere proposta al giudice competente a conoscere nel merito; tuttavia, tale regola generale sulla competenza ante causam incontra alcune eccezioni, e precisamente:
  1. se la cognizione della causa di merito spetta al giudice di pace, competente è il tribunale;
  2. la denuncia di nuova opera e di danno temuto proposta ante causam va inoltrata nel luogo dove è posto l'immobile ex art. 688 del c.p.c. comma 1;
  3. l’ultima eccezione è quella risultante dal terzo comma, che individua il giudice competente ad emanare il provvedimento cautelare nel caso in cui il giudice italiano non sia competente a conoscere la causa di merito (in questo caso la domanda dovrà essere proposta davanti al giudice del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento).
Si ritiene che tale normativa si estenda anche all'ipotesi in cui la controversia venga devoluta ad arbitri che pronunciano all'estero.

Depositato il ricorso cautelare, il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta al presidente, il quale provvede a designare il magistrato cui affidare la trattazione del procedimento (secondo parte della dottrina il Presidente potrebbe riservare il procedimento a se stesso in quanto organo con funzione attive).

La designazione disposta dal Presidente non pregiudica la possibilità che sia designato un diverso magistrato per la trattazione del merito rispetto a quello a cui è stato devoluto il procedimento cautelare.

Massime relative all'art. 669 ter Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 18264/2017

Nel rito del lavoro la scelta del foro competente operata dal ricorrente che agisce in sede cautelare "ante causam", in caso di esplicito accertamento della correttezza della scelta da parte del giudice o di mancata formulazione dell’eccezione o del rilievo d’ufficio, determina il definitivo radicamento della competenza anche per il giudizio di merito, stante il principio di auto responsabilità e affidamento processuale e il sistema di individuazione della competenza cautelare che, in presenza di fori alternativi ex art. 413 c.p.c., è a maggior ragione incentrato sullo stretto collegamento con la competenza in ordine alla causa di merito.

Cass. civ. n. 18002/2010

Ai sensi dell'art. 43 bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari chiamati ad integrare i collegi nei tribunali ordinari, mentre possono svolgere anche funzioni di appello, non possono, invece, trattare i procedimenti cautelari "ante causam" e quelli possessori, altrimenti derivandone un vizio di costituzione del giudice e la conseguente nullità, ai sensi degli artt. 158 e 161, primo comma, c.p.c., del provvedimento pronunciato.

Cass. civ. n. 2505/2010

L'omessa rilevazione dell'incompetenza (derogabile od inderogabile) da parte del giudice o l'omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti nel procedimento cautelare "ante causam" non determina il definitivo consolidamento della competenza in capo all'ufficio adìto anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d'ufficio dell'incompetenza, stabilito dall'art. 38 c.p.c., in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena. Ne consegue che il giudizio proposto ai sensi degli artt. 669 octies e novies c.p.c., all'esito della fase cautelare "ante causam", può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela.

Cass. civ. n. 5335/2007

In tema di procedimento cautelare, ai sensi dell'art. 669 ter c.p.c., prima dell'inizio del giudizio di merito la domanda si propone al giudice competente, in base agli ordinari criteri, a conoscere del merito; in mancanza di proposizione, nel corso del procedimento cautelare, di eccezioni in ordine alla competenza del giudice adito, questa si radica in capo allo stesso e vi permane anche con riferimento al giudizio di merito; atteso che quest'ultimo è diretto alla conferma o alla riforma del provvedimento adottato in sede cautelare, in un rapporto di strumentalità tra i due procedimenti che, con riferimento alla materia societaria, non viene meno neppure a seguito della riforma di cui al D.L.vo n. 5 del 2003, che ha previsto la stabilità del provvedimento cautelare in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito.

Cass. civ. n. 6603/1996

La competenza funzionale sulle controversie di attuazione di provvedimenti cautelari che hanno per oggetto obblighi di fare o di non fare — instaurate a far data dal 16 febbraio 1994 — è attribuita, anche per i provvedimenti pronunciati in un procedimento iniziato prima della entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha modificato le norme del codice di procedura civile introducendo, tra l'altro, la c.d. procedura cautelare uniforme (art. 74), al giudice competente a conoscere il merito della causa ai sensi degli artt. 669 ter comma primo, 669 quater comma primo c.p.c., nelle forme e con le modalità previste dal successivo art. 669 duodecies, perché i decreti legge n. 105 del 1994 (in vigore dal 16 febbraio 1994), n. 235 del 1994 (in vigore dal 18 aprile 1994), n. 380 del 1994 (in vigore dal 18 giugno 1994) ed il decreto legge n. 571 del 1994 (in vigore dall'11 ottobre 1994), finalmente convertito, con modifiche, a differenza degli altri, con legge n. 673 del 1994, espressamente hanno disposto l'anticipata applicazione della nuova disciplina sui procedimenti cautelari in generale ai giudizi pendenti e, anche quando dipendono dai decreti legge non convertiti, gli effetti di questa disposizione sono stati conservati dalla norma transitoria contenuta nell'art. 1 comma secondo della legge 6 dicembre 1994, n. 673 di conversione dell'ultimo decreto legge della serie. (Nella specie l'esecuzione era stata iniziata dinnanzi al pretore ritenuto funzionalmente competente, ai sensi degli art. 26 comma 3 e 28 c.p.c., il 6 giugno 1994 e riguardava un provvedimento di urgenza pronunciato il 25 gennaio 1994, in seguito ad istanza presentata il 27 ottobre 1992 dinnanzi al giudice della causa di merito già pendente dalla data del 27 novembre 1990).

Cass. civ. n. 4482/1995

Ai sensi dell'art. 24 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 — resa esecutiva in Italia con L. 21 giugno 1971, n. 804 — i provvedimenti provvisori o cautelari (nella specie, il sequestro conservativo richiesto al giudice italiano) previsti dalle legge di uno Stato contraente possono essere chiesti all'autorità giudiziaria di tale Stato, quand'anche la competenza a conoscere del merito debba riconoscersi, in forza della convenzione medesima, al giudice di altro Stato contraente.

Cass. civ. n. 3160/1995

Con riguardo a provvedimenti cautelari a carico degli amministratori o sindaci di società fallita, soggetti ad azione di responsabilità, la questione dell'applicabilità dell'art. 146 ultimo comma del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ovvero dell'art. 669 ter c.p.c., che contemplano, rispettivamente, l'intervento del giudice delegato, ovvero del pretore o del giudice designato dal presidente del tribunale, integra un problema di competenza, deducibile con istanza di regolamento, nel rapporto fra pretore e giudice designato o delegato del tribunale, oppure fra giudici designati o delegati di tribunali diversi, non anche nel rapporto fra giudici dello stesso tribunale, restandosi in tal caso nell'ambito della ripartizione di compiti all'interno del medesimo ufficio giudiziario, fra componenti di esso con pari funzioni.

Cass. civ. n. 20/1991

La domanda di provvedimento di urgenza proposta ante causam, al pretore territorialmente competente, ai sensi dell'art. 701 c.p.c., radica la competenza dello stesso per tutta la fase cautelare, fino all'ordinanza che la conclude, sicché, nell'ipotesi in cui il procedimento cautelare si svolga in due tempi, per avere il pretore provveduto immediatamente con decreto, la successiva fase in contraddittorio compete in ogni caso allo stesso pretore, a nulla rilevando che nel frattempo sia stato iniziato il giudizio di merito.

Cass. civ. n. 37/1990

Nell'ipotesi in cui il lavoratore subordinato — trovatosi in stato di malattia fuori della sede di lavoro e giudicato idoneo, dalla struttura medica di controllo del luogo ove era in malattia, a riprendere servizio in una certa data — abbia chiesto, ex art. 700 c.p.c., l'accertamento della precarietà del suo stato di salute e dell'esistenza di condizioni tali da non consentirgli di presentarsi nel posto di lavoro, competente a provvedere, ai sensi dell'art. 701 dello stesso codice, è il giudice del luogo dell'attività lavorativa, nel quale potrebbe verificarsi l'evento dannoso costituito dalla lesione del bene della salute, in correlazione alla ripresa del servizio, o, in caso di mancata ripresa del lavoro, l'adozione di una misura disciplinare a carico del dipendente.

Cass. civ. n. 4050/1983

Il foro di cui all'art. 701 c.p.c. per la pronuncia dei provvedimenti d'urgenza, attendendo ad un procedimento avente funzione cautelare, sia pure atipica e sussidiaria, è inderogabile dalle parti, sicché per esso non operano le preclusioni stabilite dall'art. 38, comma terzo, c.p.c.

Cass. civ. n. 5947/1982

Al fine dell'individuazione del giudice competente per l'attuazione di un provvedimento cautelare e d'urgenza occorre distinguere a seconda che il beneficiario del provvedimento stesso abbia preferito ricorrere alla forma coattiva diretta o, invece, si sia avvalso — come gli è alternativamente consentito — della normale procedura di esecuzione forzata notificando alla controparte il titolo e l'intimazione ad adempiere. Nella prima ipotesi, infatti, giudice competente è quello che ha emesso il provvedimento o quello competente per il merito, se risulta già instaurato il relativo giudizio; nella seconda, invece, competente è il giudice dell'esecuzione secondo le regole ordinarie e così quello del luogo ove il provvedimento deve essere eseguito.

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