(massima n. 1)
Il provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. – benché finalizzato a tutelare diritti concernenti un bene infungibile (quale non è il denaro) – è ammissibile a tutela dei crediti (pecuniari) di lavoro (nella misura in cui i relativi proventi siano necessari ad assicurare il bene della «esistenza libera e dignitosa» presidiato dall'art. 36 Cost.), potendo derivare dal loro ritardato soddisfacimento un pregiudizio non riparabile altrimenti. Né tale forma di tutela può ritenersi esclusa per effetto dell'introduzione (con la legge n. 533 del 1973) dell'ordinanza di pagamento di una somma a titolo provvisorio ex art. 423, secondo comma, c.p.c. giacché questa (definibile come provvedimento decisorio solo lato sensu cautelare) ha presupposti diversi, potendo, in particolare, prescindere dal suddetto periculum in mora.