(massima n. 1)
Nel caso dell'ordine di cancellazione dal Bollettino di un protesto del quale si prospetti l'illegittima levata e del connesso ordine di pubblicazione della rettifica, il provvedimento d'urgenza si atteggia con un contenuto e una direzione tali che il destinatario del mezzo di tutela cautelare č un soggetto diverso da quello che dovrā essere convenuto nel giudizio di merito quale soggetto nei cui confronti č richiesta la tutela giurisdizionale finale e definitiva di accertamento dell'illecito e risarcitoria. (Enunciando il principio di cui in massima, in un caso nel quale la richiesta cancellazione era dipesa dall'illegittimitā del protesto per fatto colposo del pubblico ufficiale responsabile della levata, la S.C., muovendo dal rilievo che le ragioni della partecipazione della Camera di commercio al procedimento erano destinate ad esaurirsi con l'emissione del provvedimento cautelare, senza alcuna altra necessitā che la stessa fosse chiamata nel giudizio di merito, ha confermato l'impugnata sentenza, la quale da tale estraneitā della Camera di commercio aveva tratto la non applicabilitā, nei suoi confronti, della pronuncia di condanna alle spese).