(massima n. 1)
Nel sistema del contenzioso tributario anteriore alla riforma attuata con D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 – il cui art. 47 attribuisce alle commissioni tributarie il potere di sospendere in via di urgenza l'esecuzione dell'atto impugnato –, un potere siffatto esula dalle attribuzioni sia del giudice ordinario, sia di alcun altro giudice, e spetta esclusivamente in sede amministrativa all'intendente di finanza, contro le cui determinazioni le posizioni soggettive del contribuente sono tutelabili davanti al giudice amministrativo. Ne consegue, senza che ciò ponga dubbi di illegittimità costituzionale, che sussiste difetto assoluto di giurisdizione in ordine alla domanda del contribuente intesa ad ottenere la detta sospensione dal giudice ordinario con le modalità di cui agli artt. 700 e ss. c.p.c.