(massima n. 1)
I provvedimenti d'urgenza innominati (art. 700 c.p.c.), in quanto rivolti ad evitare che la futura pronuncia resti pregiudicata dal tempo occorrente per la sua emissione, hanno carattere strumentale rispetto al successivo giudizio di merito, che non č mai di convalida del provvedimento interinale, ma di cognizione del tutto autonoma dell'esistenza del diritto controverso, il cui accertamento viene a sostituirsi alla pronuncia resa in sede di urgenza anche quando si conformi a questa. (Nella specie, in cui si trattava di attivitā rumorose esulanti dai limiti di tollerabilitā fissati dall'art. 844 c.c., con il provvedimento d'urgenza ne era stata disposta la cessazione ad una data ora, nell'arco della giornata, mentre nel successivo giudizio di merito il responsabile delle medesime era stato condannato al compimento di opere di insonorizzazione).